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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4A_616/2010 
 
Sentenza del 3 gennaio 2011 
I Corte di diritto civile 
 
Composizione 
Giudice federale Klett, Presidente, 
Cancelliere Huguenin. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________SA, 
ricorrente, 
 
contro 
 
B.________, 
patrocinato dall'avv. Paola Masoni D'Andrea, 
opponente. 
 
Oggetto 
contratto di locazione; sfratto, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 6 ottobre 2010 dalla Seconda Camera civile del Tribunale d'appello 
del Cantone Ticino. 
 
Considerando: 
che il 4 novembre 2010 la A.________SA è insorta al Tribunale federale con un ricorso in materia civile contro la sentenza emanata il 6 ottobre 2010 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino; 
 
che con decreto dell'11 novembre 2010 la ricorrente è stata invano invitata a versare un anticipo spese di fr. 3'000.--; 
 
che con decreto del 6 dicembre 2010 alla ricorrente è stato fissato, giusta l'art. 62 cpv. 3 LTF, un termine suppletorio sino al 17 dicembre 2010, con l'avvertenza che in assenza di pagamento entro tale termine il rimedio sarebbe dichiarato inammissibile; 
 
che in tempo utile non è intervenuto alcun versamento; 
 
che in queste circostanze l'impugnativa non può essere vagliata nel merito (art. 62 cpv. 3 LTF) e il ricorso, manifestamente inammissibile, può essere evaso mediante la procedura semplificata di cui all'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF
 
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF); 
 
per questi motivi, la Presidente pronuncia: 
 
1. 
Il ricorso è inammissibile. 
 
2. 
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente. 
 
3. 
Comunicazione alle parti e alla Seconda Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
Losanna, 3 gennaio 2011 
 
In nome della I Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
La Presidente: Il Cancelliere: 
 
Klett Huguenin