Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
4A_616/2010
Sentenza del 3 gennaio 2011
I Corte di diritto civile
Composizione
Giudice federale Klett, Presidente,
Cancelliere Huguenin.
Partecipanti al procedimento
A.________SA,
ricorrente,
contro
B.________,
patrocinato dall'avv. Paola Masoni D'Andrea,
opponente.
Oggetto
contratto di locazione; sfratto,
ricorso contro la sentenza emanata il 6 ottobre 2010 dalla Seconda Camera civile del Tribunale d'appello
del Cantone Ticino.
Considerando:
che il 4 novembre 2010 la A.________SA è insorta al Tribunale federale con un ricorso in materia civile contro la sentenza emanata il 6 ottobre 2010 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino;
che con decreto dell'11 novembre 2010 la ricorrente è stata invano invitata a versare un anticipo spese di fr. 3'000.--;
che con decreto del 6 dicembre 2010 alla ricorrente è stato fissato, giusta l'art. 62 cpv. 3 LTF, un termine suppletorio sino al 17 dicembre 2010, con l'avvertenza che in assenza di pagamento entro tale termine il rimedio sarebbe dichiarato inammissibile;
che in tempo utile non è intervenuto alcun versamento;
che in queste circostanze l'impugnativa non può essere vagliata nel merito (art. 62 cpv. 3 LTF) e il ricorso, manifestamente inammissibile, può essere evaso mediante la procedura semplificata di cui all'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF;
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF);
per questi motivi, la Presidente pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.
3.
Comunicazione alle parti e alla Seconda Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 3 gennaio 2011
In nome della I Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
La Presidente: Il Cancelliere:
Klett Huguenin