Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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{T 0/2}
1C_592/2016
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Sentenza del 3 gennaio 2017
I Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudici federali Merkli, Presidente,
Eusebio, Kneubühler,
Cancelliere Crameri.
Partecipanti al procedimento
C.________,
patrocinata dall'avv. Fiorenzo Cotti,
ricorrente,
contro
Ministero pubblico della Confederazione, Taubenstrasse 16, 3003 Berna.
Oggetto
Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia,
ricorso contro la decisione emanata il 30 novembre 2016 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale.
Fatti:
A.
Il 31 luglio 2009 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino ha presentato alla Svizzera una domanda di assistenza giudiziaria nell'ambito di un procedimento penale avviato nei confronti di B.B.________ per i reati di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope nel quadro di un'organizzazione dedita al traffico internazionale di cocaina con base operativa in Valle d'Aosta e con collegamenti in Svizzera, in particolare a Martigny. Le indagini sono sfociate in una sentenza di condanna, mediante rito abbreviato, del 19 novembre 2010. Con decisione di chiusura del 29 giugno 2010 il Ministero pubblico della Confederazione (MPC) ha ordinato la trasmissione dei documenti di un conto presso una banca di Martigny intestato a C.________, moglie del citato indagato. Un ricorso dell'interessata è stato dichiarato inammissibile dal Tribunale federale con sentenza 1C_1/2011 del 7 gennaio 2011. In seguito all'apertura di un nuovo procedimento penale in Italia, con decisione del 7 dicembre 2011 il MPC ha riconfermato il sequestro del conto.
B.
Con un'ulteriore rogatoria del 14 gennaio 2013 correlata a quelle precedenti, vertente tuttavia sull'applicazione di misure di prevenzione personale e patrimoniale antimafia connesse con il reato di organizzazione criminale, di riciclaggio di denaro e altri reati a carico del menzionato imputato, persona ritenuta socialmente pericolosa e in possesso di un patrimonio del tutto sproporzionato rispetto all'attività lecita da lui svolta, l'autorità estera ha chiesto il sequestro del conto anche nel contesto di questa procedura. Il MPC ha ribadito il blocco.
C.
Con decreto del 22 maggio 2013 il Tribunale di Aosta ha ordinato la confisca dei valori depositati sul conto in esame, misura confermata dalla Corte di appello di Torino e, con sentenza del 28 ottobre 2015, anche dalla Corte di cassazione. Con rogatoria complementare del 3 novembre 2015, l'autorità italiana ha chiesto la confisca e la restituzione dei beni patrimoniali sequestrati in Svizzera, domanda accolta dal MPC il 24 maggio 2016. Adita da C.________, con giudizio del 30 novembre 2016 la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (TPF) ne ha respinto l'istanza di acquisire gli atti del procedimento estero, come pure il ricorso e la domanda di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio.
D.
Avverso questa decisione C.________ presenta un ricorso al Tribunale federale. Chiede, concessole il beneficio dell'assistenza giudiziaria dinanzi al TPF e in questa sede, di dichiarare irricevibile il complemento rogatoriale del 3 novembre 2015 e di dissequestrare la sua relazione bancaria.
Non sono state chieste osservazioni al ricorso.
Diritto:
1.
1.1. Contro le decisioni emanate nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale il ricorso è ammissibile soltanto se concerne tra l'altro la consegna di beni e, inoltre, si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Si è segnatamente in presenza di un siffatto caso, laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all'estero presenta gravi lacune (cpv. 2). Questi motivi di entrata nel merito non sono tuttavia esaustivi e il Tribunale federale può essere chiamato a intervenire anche quando si tratti di dirimere una questione giuridica di principio (DTF 136 IV 20 consid. 1.2; 134 IV 156 consid. 1.3.3 e 1.3.4) o quando l'istanza precedente si è scostata dalla giurisprudenza costante (DTF 139 IV 294 consid. 1.1; 133 IV 131 consid. 3).
1.2. L'art. 84 LTF persegue lo scopo di limitare efficacemente l'accesso al Tribunale federale nell'ambito dell'assistenza giudiziaria in materia penale (DTF 133 IV 132 consid. 1.3). Nella valutazione circa l'esistenza di un caso particolarmente importante giusta l'art. 84 LTF, che dev'essere ammesso in maniera restrittiva, il Tribunale federale dispone di un ampio potere di apprezzamento (DTF 134 IV 156 consid. 1.3.1 e 1.3.2). Conformemente all'art. 42 cpv. 2 LTF, spetta alla ricorrente, pena l'inammissibilità del gravame, dimostrare che le condizioni di entrata in materia richieste dall'art. 84 LTF sono adempiute (DTF 139 IV 294 consid. 1.1 e rinvii).
2.
2.1. La ricorrente adduce che si sarebbe in presenza di un caso importante e di principio sotto il profilo della doppia punibilità, perché il TPF avrebbe ritenuto che anche in Svizzera sarebbe la persona imputata a dover dimostrare la provenienza lecita del patrimonio. Fa inoltre valere un'inammissibile retroattività, poiché le persone indiziate non avrebbero commesso operazioni di riciclaggio, né sarebbero state condannate per fatti riguardanti il periodo, oltre venti anni fa, in cui il conto sarebbe stato alimentato.
2.2. L'assunto non regge. Insistendo sulla circostanza che i beni sequestrati sono confluiti sul conto litigioso in un periodo molto distante dai fatti oggetto della condanna penale di suo marito, la ricorrente critica, peraltro in maniera del tutto generica, l'accertamento dei fatti e la valutazione delle prove compiuti dai tribunali italiani, nonché la mancata assunzione da parte del TPF degli atti dei procedimenti esteri. Al riguardo, giova ricordare che in presenza di una sentenza passata in giudicato ed esecutiva estera, eccetto quando appaia d'acchito che ciò non è manifestamente il caso, ipotesi questa non resa verosimile dalla ricorrente che neppure tenta di dimostrare perché gli accertamenti fattuali ripresi dalle sentenze estere da parte del TPF sarebbero incorretti, lo Stato richiesto non deve di regola vagliare la questione di sapere se i beni sequestrati provengano da un reato, poiché essa è già stata decisa dall'autorità estera (DTF 131 II 169 consid. 6 pag. 175; sentenza 1C_463/2014 del 18 agosto 2015 consid. 3.3). Anche l'addotta estraneità della ricorrente e la presunzione di innocenza sarebbero ininfluenti, visto che il Tribunale ordinario di Aosta ha stabilito che il cospicuo patrimonio di origine oscura depositato sul suo conto è riconducibile al condannato e non può che essere ricollegato alle lucrose attività illecite da lui commesse.
2.3. La ricorrente insiste sul fatto che farebbe difetto la connessione tra i fondi sequestrati e i reati rimproverati al marito e che non sussisterebbe una connessione temporale fra la sua presunta pericolosità sociale e il momento in cui detti valori sono stati acquisiti. Ora il TPF, richiamando la sua prassi, con la quale la ricorrente contrariamente al suo obbligo di motivazione non si confronta del tutto (art. 42 LTF), ha spiegato perché l'art. 72 CP, relativo alla confisca di valori patrimoniali di una organizzazione criminale, ha come scopo di derogare alla regola, applicabile sia nel diritto interno che in quello dell'assistenza giudiziaria, secondo la quale un bene può essere confiscato soltanto se è possibile identificare il reato dal quale proviene; i fondi che dipendono da un'organizzazione criminale, come accertato in concreto dai tribunali italiani per quelli litigiosi, sono presunti di origine delittuosa, a meno che i detentori dimostrino il contrario, ciò che non è avvenuto nella fattispecie. Né ella, limitandosi a criticare il ribaltamento dell'onere probatorio, si confronta con l'applicazione dell'art 74a AIMP, relativo alla consegna a scopo di confisca o restituzione, e dell'art. 260ter CP, concernente l'organizzazione criminale, operata dal TPF.
2.4. Insistendo sull'assunto che i valori litigiosi sarebbero confluiti sul suo conto in un periodo ben precedente rispetto ai fatti oggetto della sentenza di condanna del marito, la ricorrente neppure si esprime sulle considerazioni della Corte di appello di Torino, riprese dal TPF, secondo le quali il denaro versatovi nel 1993 sarebbe da ricollegare a una truffa da lui commessa nel 1992 e che tali beni, per il suo tramite, sono comunque a disposizione dell'organizzazione criminale. Né ella contesta gli accertamenti fattuali posti a fondamento delle sentenze di condanna italiane, secondo cui è emersa la piena compenetrazione fra i valori sequestrati e le disponibilità dell'organizzazione criminale. Accennando al fatto che le misure di prevenzione costituirebbero un atto astratto che lederebbe il principio di presunzione di innocenza, la ricorrente disattende che l'indagato, per determinati reati, è stato definitivamente condannato.
3.
3.1. Non si è pertanto in presenza di un caso particolarmente importante, per cui il ricorso è inammissibile.
3.2. Visto che le conclusioni del ricorso erano fin dall'inizio prive di probabilità di successo, la domanda di assistenza giudiziaria dev'essere respinta ( art. 64 cpv. 1 e 2 LTF ), per cui le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.
2.
Il ricorso è inammissibile.
3.
Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico della ricorrente.
4.
Comunicazione al patrocinatore della ricorrente, al Ministero pubblico della Confederazione, alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale e all'Ufficio federale di giustizia, Settore assistenza giudiziaria.
Losanna, 3 gennaio 2017
In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Merkli
Il Cancelliere: Crameri