Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1C_687/2023
Sentenza del 3 gennaio 2024
I Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudici federali Kneubühler, Presidente,
Haag, Fellmann, Giudice supplente,
Cancelliere Crameri.
Partecipanti al procedimento
B.________,
patrocinato dall'avv. dott. Lucien W. Valloni,
ricorrente,
contro
Ministero pubblico della Confederazione, via Sorengo 3, 6900 Lugano.
Oggetto
Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Angola,
ricorso contro la sentenza emanata il 4 dicembre 2023 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (RR.2023.118).
Fatti:
A.
Il 18 settembre 2017 il Ministero pubblico della Confederazione (MPC) ha proceduto a una trasmissione spontanea di informazioni inerenti a relazioni bancarie in Svizzera riconducibili a B.________; ha inoltre aperto un procedimento penale nei suoi confronti, poi abbandonato. Anche le autorità angolane hanno aperto un procedimento penale contro l'interessato per titolo di riciclaggio di denaro, corruzione attiva e passiva e altri reati. Il 16 novembre 2017 esse hanno presentato alla Svizzera una domanda di assistenza giudiziaria, completata il 16 giugno 2019. Sospettano che i conti dell'indagato sarebbero in relazione con attività corruttive e di riciclaggio connesse con le attività imprenditoriali internazionali del gruppo C.________. L'inquisito ricopriva diverse funzioni pubbliche in Angola, ma il provento di tali attività non giustificherebbe le ingenti somme depositate su conti bancari svizzeri, in particolare uno a lui intestato presso F.________, alimentato tra il 2015 e il 2016 con valori provenienti da altri conti riconducibili all'indagato e da società riferibili al gruppo C.________, che si garantiva l'aggiudicazione di importanti appalti pubblici grazie alla costituzione di fondi neri, mediante i quali ricompensava con tangenti politici e dirigenti di società statali e parastatali.
B.
Con decisione del 30 aprile 2020, il MPC ha accolto la rogatoria e ordinato il sequestro del conto, decisione confermata con giudizio del 14 dicembre 2020 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (CRP). Con sentenza 1C_721/2020 del 20 gennaio 2021 il Tribunale federale ha dichiarato inammissibile un ricorso dell'interessato.
C.
Mediante decisione del 18 luglio 2023 il MPC ha respinto un'istanza di dissequestro inoltrata da B.________. Con giudizio del 4 dicembre 2023 la CRP ha respinto in quanto ammissibile un ricorso di quest'ultimo.
D.
Avverso questa sentenza B.________ presenta un ricorso al Tribunale federale. Chiede di annullarla unitamente al blocco del conto; in via eventuale postula di richiedere ulteriori informazioni presso le competenti autorità angolane e una perizia presso l'Istituto svizzero di diritto comparato sull'applicazione di una norma del CPP angolano; in via ancora più subordinata, di rinviare la causa alla CRP per nuovo giudizio.
Non è stato ordinato uno scambio di scritti.
Diritto:
1.
1.1. Il ricorso è redatto, legittimamente, in lingua tedesca (art. 42 cpv. 1 LTF). Non vi è tuttavia motivo di scostarsi dalla regola secondo cui il procedimento si svolge di massima nella lingua della decisione impugnata, in concreto quella italiana (art. 54 cpv. 1 LTF).
1.2. Contro le decisioni emanate nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale il ricorso è ammissibile soltanto se concerne, come in concreto, un sequestro e, inoltre, si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Si è segnatamente in presenza di un siffatto caso laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all'estero presenta gravi lacune (cpv. 2). Questi motivi di entrata nel merito non sono tuttavia esaustivi e il Tribunale federale può essere chiamato a intervenire anche quando si tratti di dirimere una questione giuridica di principio o quando l'istanza precedente si è scostata dalla giurisprudenza costante (DTF 145 IV 99 consid. 1.2).
1.3. L'art. 84 LTF persegue lo scopo di limitare efficacemente l'accesso al Tribunale federale in quest'ambito. Nella valutazione circa l'esistenza di un caso particolarmente importante, che dev'essere ammesso in maniera restrittiva, il Tribunale federale dispone di un ampio potere di apprezzamento (DTF 145 IV 99 consid. 1.2). Spetta al ricorrente, pena l'inammissibilità del gravame, dimostrare che le condizioni di entrata in materia richieste dall'art. 84 LTF sono adempiute (art. 42 cpv. 2 secondo periodo LTF; DTF 145 IV 99 consid. 1.5). Secondo l'art. 109 LTF, la Corte giudica nella composizione di tre giudici circa la non entrata nel merito su ricorsi che non riguardano un caso particolarmente importante (cpv. 1); la decisione è motivata sommariamente e può rinviare in tutto o in parte alla decisione impugnata (cpv. 3).
2.
Riguardo alle condizioni dell'art. 84 cpv. 2 LTF, il ricorrente si limita a riproporre, adducendo alcuni asseriti fatti nuovi ma non decisivi, le precedenti censure già respinte nella decisione della CRP del 14 dicembre 2020. Egli ribadisce, fondandosi su una perizia giuridica privata, che corrisponde a un'allegazione di parte (DTF 142 II 355 consid. 6 e rinvii), e sull'abbandono del procedimento penale svizzero, che pure quello angolano dovrebbe essere abbandonato, anche in seguito all'adozione di una pretesa amnistia nello Stato richiedente, censura già ritenuta ininfluente dal Tribunale federale nella citata sentenza 1C_721/2020 (consid. 2.4). Adduce poi, a torto come già stabilito nella sentenza appena citata (consid. 2.3), che la CRP gli avrebbe negato la facoltà di avvalersi delle garanzie dell'art. 2 AIMP, visto ch'egli non risiede in Angola, contrariamente al caso da lui invocato nell'ambito del quale il Tribunale federale si è pronunciato sull'eventuale necessità di ottenere delle garanzie diplomatiche da parte di questo Stato (sentenza 1C_349/2022 del 30 agosto 2022 consid. 4.3). Riguardo alle ulteriori censure il ricorrente non dimostra che la CRP si sarebbe scostata dalla costante prassi, ritenuto altresì che lo Stato estero ha chiesto il mantenimento del sequestro. D'altra parte il ricorrente non sostiene d'aver sostanziato compiutamente, già dinanzi alla CRP, uno sproporzionato pregiudizio economico al riguardo, insistendo sul fatto che i suoi figli non potrebbero usufruire di una migliore istruzione scolastica non potendo più asseritamente frequentare scuole private. Sulla base degli art. 93 cpv. 2 LTF e 80e cpv. 2 lett. a AIMP (RS 351.1), il ricorso interposto contro la misura del sequestro non può inoltre limitarsi a riproporre le questioni che concernono unicamente la decisione di entrata nel merito e nella fattispecie la durata del sequestro non è (ancora) eccessiva (sentenza 1C_489/2021 del 27 settembre 2022 consid. 2.1-2.5). Per il resto, il ricorrente critica in maniera meramente appellatoria e quindi inammissibile (DTF 148 IV 205 consid. 2.6) l'accertamento dei fatti e la valutazione delle prove operati dalla CRP, ciò che non impone un intervento del Tribunale federale.
3.
Ne segue che il ricorso è inammissibile. Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico del ricorrente.
3.
Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, al Ministero pubblico della Confederazione, alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale e all'Ufficio federale di giustizia, Settore Assistenza giudiziaria.
Losanna, 3 gennaio 2024
In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Kneubühler
Il Cancelliere: Crameri