Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_79/2022
Sentenza del 3 febbraio 2022
Corte di diritto penale
Composizione
Giudice federale Denys, in qualità di Giudice unico,
Cancelliera Ortolano Ribordy.
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
1. Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
2. B.________,
opponenti.
Oggetto
Decreto di non luogo a procedere (reati contro
il patrimonio),
ricorso contro la sentenza emanata il 20 dicembre 2021 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
del Cantone Ticino (60.2021.273).
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
1.
Il 3 settembre 2021 A.________ ha denunciato l'avvocato B.________, suo patrocinatore d'ufficio in un procedimento penale conclusosi con un proscioglimento, per reati contro il patrimonio, asserendo che il denunciato avrebbe chiesto e ottenuto da suo padre un pagamento supplementare agli onorari percepiti quale difensore d'ufficio.
Non ravvisando elementi per ipotizzare un reato penale, il 6 settembre 2021 il pubblico ministero ha decretato il non luogo a procedere in ordine alla denuncia presentata da A.________ nei confronti dell'avvocato, precisando viepiù che la Commissione di disciplina degli avvocati, a cui il caso era già stato segnalato, non aveva ritenuto dati neppure gli estremi per avviare una procedura disciplinare.
2.
Con sentenza del 20 dicembre 2021, la Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CRP) ha respinto, per quanto ricevibile, il reclamo inoltrato da A.________ contro il decreto di non luogo a procedere. Lasciata indecisa la questione della legittimazione dell'interessato a inoltrare il reclamo, la CRP ha escluso l'esistenza di indizi circa i reati ipotizzati, ovvero la truffa e l'appropriazione indebita, nonché possibili scorrettezze nella condotta dell'avvocato, come del resto confermato da un messaggio del padre dello stesso denunciante.
3.
A.________ insorge al Tribunale federale con un ricorso in materia penale, postulando in via principale l'annullamento del decreto di non luogo a procedere e, subordinatamente, il rinvio della causa alla CRP per nuova decisione.
Non è stato ordinato uno scambio di scritti, ma è stato richiamato l'incarto cantonale.
4.
Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con cognizione piena l'ammissibilità del rimedio esperito (DTF 147 I 333 consid. 1).
4.1. Oggetto dell'impugnativa è una decisione finale (art. 90 LTF) pronunciata in materia penale. La via del ricorso in materia penale giusta gli art. 78 segg. è dunque aperta.
4.2. In virtù dell'art. 81 cpv. 1 LTF, ha diritto di interporre ricorso in materia penale chi ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo (lett. a) e ha un interesse giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica della decisione impugnata (lett. b), segnatamente l'accusatore privato, se la decisione impugnata può influire sul giudizio delle sue pretese civili (n. 5). Costituiscono simili pretese quelle fondate sul diritto civile e che devono ordinariamente essere dedotte dinanzi ai tribunali civili. Si tratta principalmente delle pretese di risarcimento del danno e di riparazione del torto morale giusta gli art. 41 segg. CO (DTF 141 IV 1 consid. 1.1). Secondo la giurisprudenza, spetta di principio alla parte ricorrente, in virtù dell'art. 42 cpv. 2 LTF, addurre i fatti a sostegno della sua legittimazione (DTF 141 IV 1 consid. 1.1; 138 IV 86 consid. 3).
Quando il procedimento si conclude con un decreto di non luogo a procedere o di abbandono, l'accusatore privato non ha necessariamente già formulato delle conclusioni civili. Ma quand'anche l'abbia fatto (v. art. 119 cpv. 2 lett. b CPP), il pubblico ministero che decreta il non luogo a procedere o l'abbandono non deve statuire sulle pretese civili (v. art. 320 cpv. 3 CPP). Incombe quindi all'accusatore privato chiarire nel suo ricorso quali pretese civili intende avanzare contro l'imputato. Ritenuto che la pretesa punitiva spetta allo Stato e che non compete al denunciante sostituirsi al pubblico ministero nel perseguimento penale, la giurisprudenza è restrittiva al riguardo e il Tribunale federale entra nel merito di un ricorso solo quando dalla sua motivazione risulta in modo sufficientemente preciso che le esposte condizioni sono adempiute. Rimane riservato il caso in cui l'influenza sulla decisione relativa alle pretese civili sia deducibile direttamente e senza ambiguità dagli atti tenendo conto della natura del reato perseguito (DTF 141 IV 1 consid. 1.1).
4.3. L'insorgente si limita ad addurre di essere senz'altro legittimato a interporre ricorso, avendo partecipato al procedimento dinanzi all'autorità precedente. Nulla di più. Non indica minimamente quali pretese intenderebbe far valere contro il denunciato e in quale misura la decisione impugnata potrebbe influire sul loro giudizio. Già per questa ragione il gravame non può essere esaminato nel merito.
4.4. Aggiungasi che il ricorrente non riveste neppure la qualità di accusatore privato. Infatti, è considerato accusatore privato il danneggiato che dichiara espressamente di partecipare al procedimento penale con un'azione penale o civile (art. 118 cpv. 1 CPP). Giusta l'art. 115 cpv. 1 CPP, il danneggiato è la persona i cui diritti sono stati direttamente lesi dal reato. È tale la persona i cui diritti sono violati in modo diretto dall'infrazione (DTF 143 IV 77 consid. 2.2). Di principio, soltanto il titolare del bene giuridico che la norma penale in questione protegge direttamente da una lesione o da una minaccia può prevalersi di una simile violazione diretta (DTF 141 IV 1 consid. 3.1).
I reati prospettati nei confronti del denunciato sono la truffa e l'appropriazione indebita, ovvero reati contro il patrimonio. Il ricorrente riconosce che la fattura dell'avvocato è stata saldata da suo padre, sicché il patrimonio eventualmente leso dalle infrazioni denunciate è semmai quello del padre e quindi solo quest'ultimo potrebbe essere considerato danneggiato e accusatore privato, ma non l'insorgente. Questi peraltro nemmeno può essere ritenuto un avente causa, le condizioni dell'art. 121 CPP non risultando date. Dalla sentenza impugnata emerge anche che il padre non sostiene i tentativi del ricorrente di muovere accuse contro il denunciato. Poco importa al riguardo che, come sostenuto nell'impugnativa, i reati prospettati siano perseguibili d'ufficio.
Alla luce di quanto precede, il ricorrente difetta della qualità di danneggiato e pertanto della legittimazione ricorsuale giusta l'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF. Anche per questa ragione il gravame sfugge a un esame di merito.
4.5. Tutte le censure sollevate nel gravame, ossia la violazione degli art. 309 e 310 CPP , degli art. 9 e 29 cpv. 2 Cost. nonché dell'art. 6 CEDU, sono strettamente connesse con il merito della vertenza, in quanto volte segnatamente a criticare la valutazione degli atti di causa da parte della CRP. Trattasi di censure che il ricorrente non è abilitato a sollevare in questa sede, difettando della necessaria legittimazione.
5.
Il ricorso si rivela manifestamente inammissibile, per difetto di legittimazione ricorsuale, e può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF.
Nonostante la sua soccombenza, considerata la particolare situazione del ricorrente, si può in concreto rinunciare a prelevare spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 secondo periodo LTF). In simili circostanze, l'implicita domanda di assistenza giudiziaria contenuta nell'impugnativa è priva di oggetto.
Per questi motivi, il Giudice unico pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Non si prelevano spese giudiziarie.
3.
Comunicazione alle parti e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 3 febbraio 2022
In nome della Corte di diritto penale
del Tribunale federale svizzero
Il Giudice unico: Denys
La Cancelliera: Ortolano Ribordy