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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
2C_178/2008 /biz 
 
Sentenza del 3 marzo 2008 
II Corte di diritto pubblico 
 
Composizione 
Giudice federale Merkli, presidente, 
cancelliera Ieronimo Perroud. 
 
Parti 
A.________SA, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Comune di Losone, rappresentato dal Municipio, 
6616 Losone, 
 
B.________SA. 
 
Oggetto 
commesse pubbliche , 
 
ricorso contro la decisione emanata il 22 gennaio 2008 dal Presidente del Tribunale amministrativo del Cantone Ticino. 
 
Fatti: 
A. 
Il 10 dicembre 2007 la A.________SA è stata esclusa dal pubblico concorso indetto il 3 luglio 2007 dal Municipio di Losone concernente l'aggiudicazione di un servizio di trasporto pubblico concorrenziale al traffico privato all'interno del comune per il periodo dall'autunno 2007 all'autunno 2009, il quale è stato attribuito alla B.________SA. 
La decisione municipale è stata confermata su ricorso dal Presidente del Tribunale amministrativo del Cantone Ticino il 22 gennaio 2008. Il giudice unico ha osservato, in sostanza, che l'interessata non aveva allegato alla propria offerta né in seguito prodotto tutti i documenti richiesti nel capitolato d'appalto, ciò che come espressamente ivi indicato, comportava l'esclusione dalla procedura di aggiudicazione. 
B. 
Il 22 febbraio 2008 la A.________SA ha esperito dinanzi al Tribunale federale un ricorso contro il giudizio cantonale con cui chiede, adducendo che l'amministratore è assente, la concessione di un nuovo termine per produrre tutta la documentazione utile alla sua causa. 
Questa Corte non ha ordinato uno scambio di allegati scritti. 
 
Diritto: 
1. 
Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 133 I 185 consid. 2 con riferimenti). 
2. 
2.1 Giusta l'art. 42 LTF il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova (cpv. 1) e dev'essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché l'atto impugnato viola il diritto (cpv. 2; DTF 133 II 249 consid. 1.4.1). Il Tribunale federale esamina in linea di massima solo le censure sollevate; esso non è tenuto a vagliare, come lo farebbe un'autorità di prima istanza, tutte le questioni giuridiche che si pongono, se queste ultime non sono sollevate in sede federale. 
2.2 Oggetto del contendere è la decisione con cui la ricorrente è stata esclusa da una procedura di aggiudicazione per non avere rispettato le condizioni poste nel capitolato d'appalto. Orbene l'interessata nulla menziona al riguardo, cioè non solleva alcuna censura ne avanza alcun motivo per spiegare perché quanto rimproveratole, cioè il mancato adempimento delle esigenze esatte per potere partecipare alla gara, violerebbe il diritto. Il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, si rivela quindi inammissibile e può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF
2.3 Visto quanto precede la richiesta di concederle un nuovo termine per produrre tutta la documentazione utile alla sua causa va respinta. Quand'anche si volesse interpretare tale richiesta come un'istanza di restituzione per inosservanza del termine ai sensi dell'art. 50 LTF, la stessa andrebbe comunque respinta. Per prassi costante, affinché sia ammesso l'impedimento non colposo, occorre non solo che l'interessato medesimo sia stato impedito di agire entro il termine stabilito, ma che egli inoltre non sia stato in grado d'incaricare un terzo di compiere gli atti di procedura necessari. Orbene la ricorrente si limita ad addurre che l'amministratore è assente, ma nulla fa valere che permetta di concludere che questi è stato impossibilitato d'incaricare una terza persona di agire in sua vece. 
3. 
Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF) mentre non si attribuiscono ripetibili per la sede federale né alla controparte (art. 68 cpv. 1 e 2 LTF) né ad autorità vincenti (art. 68 cpv. 3 LTF). 
 
Per questi motivi, il Presidente pronuncia: 
1. 
Il ricorso è inammissibile. 
2. 
Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico della ricorrente. 
3. 
Comunicazione alla ricorrente, alla B.________SA, al Comune di Losone e al Presidente del Tribunale amministrativo del Cantone Ticino. 
Losanna, 3 marzo 2008 
In nome della II Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
Il presidente: La cancelliera: 
 
Merkli Ieronimo Perroud