[AZA 0/2]
5P.99/2001
II CORTE CIVILE
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3 aprile 2001
Composizione della Corte: giudici federali Reeb, presidente,
Bianchi e Raselli.
Cancelliere: Piatti.
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Visto il ricorso di diritto pubblico del 19 marzo 2001 presentato da A.________, Cevio, contro la sentenza emanata il 19 febbraio 2001 dalla Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino nella causa che oppone il ricorrente a B.________, Cevio, in materia di rigetto provvisorio dell'opposizione;
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che B.________ ha escusso A.________ per l'incasso di fr.
888.--, importo corrispondente al saldo della pigione del mese di novembre 1999;
che con decisione 27 gennaio 2001 il Giudice di pace del circolo della Rovana ha rigettato l'opposizione interposta dall'escusso;
che con sentenza 19 febbraio 2001 la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha dichiarato nullo un ricorso per cassazione presentato dal debitore;
che giusta il giudizio cantonale il gravame non ossequia i requisiti formali previsti dal codice di procedura civile ticinese all'art. 329, l'insorgente limitandosi a ribadire la legittimità della sua trattenuta sulla pigione in compensazione dei danni subiti, senza indicare alcuna critica riferita alla decisione del giudice di primo grado inerente agli accertamenti istruttori o riguardante l'applicazione del diritto;
che il 19 marzo 2001 A.________ ha presentato al Tribunale federale un gravame con cui postula l'annullamento della sentenza cantonale e chiede di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria;
che le sentenze concernenti il rigetto - provvisorio o definitivo - dell'opposizione, emanate come nel caso in esame dall'ultima istanza cantonale, costituiscono decisioni finali ai sensi dell'art. 87 OG e possono unicamente essere
impugnate al Tribunale federale con un ricorso di diritto pubblico (DTF 120 Ia 256 consid. 1a, 111 III 8 consid. 1, 98 Ia 532 consid. 1 in fine);
che in virtù dell'art. 90 cpv. 1 lett. b OG un ricorso di diritto pubblico deve contenere l'esposizione dei fatti essenziali e quella concisa dei diritti costituzionali o delle norme giuridiche che si pretendono violate, precisando in cosa consiste la violazione;
che in concreto il rimedio non ossequia i predetti requisiti di motivazione, il ricorrente non allegando i motivi per cui sarebbe arbitrario negare che il ricorso per cassazione rispetti i presupposti formali dell'art. 329 CPC ticinese;
che il ricorso di diritto pubblico si rivela pertanto inammissibile;
che in queste circostanze anche la domanda di assistenza giudiziaria dev'essere respinta, facendo difetto il requisito delle probabilità di esito favorevole (art. 152 OG);
che la tassa di giustizia segue la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG);
Per questi motivi
visto l'art. 36a OG
il Tribunale federale
pronuncia :
1. Il ricorso è inammissibile.
2. La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.
3. La tassa di giustizia di fr. 500.-- è posta a carico del ricorrente.
4. Comunicazione alle parti e alla Camera di cassazione civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino.
Losanna, 3 aprile 2001 VIZ
In nome della II Corte civile
del TRIBUNALE FEDERALE SVIZZERO:
Il Presidente,
Il Cancelliere,