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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6B_476/2012 
 
Sentenza del 3 aprile 2013 
Corte di diritto penale 
 
Composizione 
Giudici federali Mathys, Presidente, 
Eusebio, Jacquemoud-Rossari, 
Cancelliera Ortolano Ribordy. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.A.________, 
patrocinato dall'avv. Mario Postizzi, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano, 
opponente. 
 
Oggetto 
Falsità in documenti; arbitrio, presunzione di innocenza, violazione del principio accusatorio, 
 
ricorso in materia penale contro la sentenza emanata 
il 30 maggio 2012 dalla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino. 
 
Fatti: 
 
A. 
Con decreto di accusa del 29 dicembre 2010, il Procuratore pubblico ha riconosciuto A.A.________ autore colpevole di conseguimento fraudolento di una falsa attestazione e di falsità in documenti, in relazione a un contratto di affitto datato 27 novembre 2002 e a un contratto di locazione datato 22 novembre 2002, proponendone la condanna alla pena pecuniaria di 75 aliquote giornaliere di fr. 220.--, per complessivi fr. 16'500.--, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, e alla multa di fr. 1'500.--. 
 
B. 
Interposta opposizione al decreto d'accusa, gli atti sono stati trasmessi alla Pretura penale per il dibattimento. Con giudizio del 1° giugno 2011, il Presidente della Pretura penale ha riconosciuto A.A.________ autore colpevole di falsità in documenti, per avere, nel settembre 2010, allestito, ovvero fatto allestire, un contratto di locazione datato 22 novembre 2002 tra la ditta B.________SA e C.________, riportante la falsa firma di quest'ultimo, facendone altresì uso producendolo al Ministero pubblico in occasione dell'interrogatorio del 23 settembre 2010. Lo ha per contro prosciolto da tutte le altre imputazioni. A.A.________ è quindi stato condannato alla pena pecuniaria di 35 aliquote giornaliere di fr. 170.--, per complessivi fr. 5'950.--, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, alla multa di fr. 1'000.--, nonché al pagamento di parte delle tasse e spese di giustizia. 
 
C. 
Adita con appelli del Procuratore pubblico e di A.A.________, con sentenza del 30 maggio 2012 la Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino (CARP) ha respinto il primo e accolto il secondo limitatamente all'estromissione dall'incarto di registrazioni clandestine. La CARP ha sostanzialmente confermato il giudizio di prima istanza: ha riconosciuto A.A.________ autore colpevole di falsità in documenti "in relazione all'allestimento del contratto di locazione datato 22 novembre 2002" e lo ha condannato alla pena pecuniaria di 35 aliquote giornaliere di fr. 170.--, per complessivi fr. 5'950.--, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, nonché alla multa di fr. 1'000.--, fissando a sei giorni la pena detentiva sostitutiva in caso di mancato pagamento, ponendo a suo carico parte delle tasse e spese di giudizio. 
 
D. 
A.A.________ si aggrava al Tribunale federale con ricorso in materia penale, postulando, con protesta di tasse, spese e ripetibili, principalmente il suo proscioglimento, subordinatamente l'annullamento della sentenza dell'ultima istanza cantonale, limitatamente alla sua condanna per falsità in documenti e alle pene pronunciate, nonché il rinvio della causa alla CARP per nuovo giudizio. 
 
Non è stato ordinato uno scambio di scritti. 
 
Diritto: 
 
1. 
Presentato dall'imputato, le cui conclusioni sono state disattese (art. 81 cpv. 1 LTF), diretto contro una decisione finale (art. 90 LTF) resa in materia penale (art. 78 cpv. 1 LTF) da un tribunale cantonale superiore che ha giudicato su ricorso (art. 80 LTF), il gravame è di massima ammissibile, perché interposto nei termini legali (art. 100 cpv. 1 e 46 cpv. 1 lett. b LTF) e nelle forme richieste (art. 42 cpv. 1 LTF). 
 
2. 
Il ricorrente si duole della violazione del principio dell'immutabilità dell'atto d'accusa e di quello accusatorio, in dispregio delle applicabili disposizioni del CPP. L'atto d'accusa si sarebbe limitato a prospettargli il reato di falsità in documenti in relazione all'allestimento del contratto di locazione datato 22 novembre 2002, senza che fosse specificato, né poi accertato in sede di dibattimento, dove, come e quando egli avrebbe agito. La stessa CARP avrebbe del resto ammesso l'impossibilità di stabilire quando il reato sia stato commesso, nel settembre 2010 o prima, ritenendo la questione irrilevante ai fini del giudizio di condanna. Essendo già insostenibile e in urto con l'art. 350 CPP indicare che il reato potrebbe essere stato consumato prima del settembre 2010, ossia in un periodo non coperto dall'atto d'accusa, l'insorgente evidenzia che l'elemento temporale rivestirebbe un'importanza fondamentale per la tesi accusatoria. Secondo l'accusa e i giudici, infatti, egli avrebbe allestito o fatto allestire un documento con firma non autentica nell'imminenza dell'interrogatorio presso il Ministero pubblico, in un contesto dunque ove solo il ricorrente, a esclusione di terzi, avrebbe avuto un interesse a confezionare un falso. 
 
2.1 Nella misura in cui l'insorgente si duole della violazione del principio accusatorio in relazione all'atto di accusa, il gravame si rivela inammissibile, perché solo la sentenza della CARP, quale pronunzia dell'autorità cantonale di ultima istanza, può essere oggetto di ricorso in questa sede (art. 80 LTF). Benché affermi di aver formulato la contestazione già dinanzi ai tribunali cantonali, dalla decisione impugnata non risulta - e invero nemmeno dal verbale del dibattimento di primo grado e dal ricorso in appello - che abbia sollevato la questione nelle forme richieste, segnatamente a titolo pregiudiziale o incidentale (v. art. 339 cpv. 2 lett. a in relazione all'art. 379 CPP; sentenza 6B_129/2012 del 10 luglio 2012 consid. 1.2 e 1.3). Ma anche se la CARP avesse omesso di pronunciarsi in merito, il ricorrente avrebbe dovuto lamentare un diniego di giustizia e indicare dove precisamente ha sollevato la censura. Peraltro, contrariamente a quanto affermato nel ricorso, il contenuto del decreto d'accusa, emesso il 29 dicembre 2010 e quindi precedentemente all'entrata in vigore del CPP unificato, doveva rispondere alle esigenze delle pertinenti norme cantonali di procedura e ai principi giurisprudenziali dedotti dalla Costituzione. Il Tribunale federale esamina la violazione di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura (art. 106 cpv. 2 LTF). Non invocando il ricorrente norme convenzionali o costituzionali, il gravame va esaminato limitatamente alla censura della scorretta applicazione da parte della CARP dell'art. 350 cpv. 1 CPP
 
2.2 Il decreto d'accusa imputava all'insorgente, tra l'altro, falsità in documenti "per avere, a Lugano, nel settembre 2010, allestito, ovvero fatto allestire, un contratto di locazione datato 22 novembre 2002 tra la ditta B.________SA e C.________ riportante la falsa firma di quest'ultimo, facendone altresì uso producendolo al Ministero pubblico in occasione dell'interrogatorio del 23 settembre 2010". Il Presidente della Pretura penale lo ha condannato per aver compiuto il reato nelle circostanze descritte in detto decreto divenuto atto di accusa a dipendenza dell'opposizione (art. 356 cpv. 1 secondo periodo CPP). Malgrado nella motivazione della sentenza la CARP ritenga il ricorrente colpevole di falsità in documenti in relazione all'allestimento e al conseguente utilizzo di detto documento (v. sentenza impugnata pag. 41 e 42), nel dispositivo ne menziona esclusivamente la relazione all'allestimento. Come rettamente sollevato nel gravame, egli non è dunque stato condannato in ragione dell'utilizzo del documento. 
 
2.3 Giusta l'art. 350 cpv. 1 CPP, il giudice è vincolato ai fatti descritti nell'atto di accusa, ma non alla relativa qualificazione. La norma riflette uno degli aspetti essenziali del principio accusatorio sancito dall'art. 9 CPP, ossia quello dell'immutabilità. L'atto d'accusa definisce e delimita l'oggetto del processo e del giudizio; le informazioni ivi contenute (v. art. 325 cpv. 1 CPP) devono permettere all'imputato di sapere precisamente quali fatti gli sono rimproverati, di modo che possa esercitare adeguatamente i suoi diritti di difesa (sentenza 6B_684/2007 del 26 febbraio 2008 consid. 3.3). Imprecisioni sulle indicazioni temporali sono ammissibili, purché per l'accusato non sussistano dubbi sul comportamento addebitatogli (sentenze 6B_320/2010 del 7 giugno 2010 consid. 2.3, 6B_233/2010 del 6 maggio 2010 consid. 2.3). 
 
Nella fattispecie, l'atto d'accusa collocava temporalmente il reato nel settembre 2010. La CARP non ha tuttavia ritenuto possibile stabilire con certezza quando l'infrazione sia stata commessa, se proprio nel mese indicato dall'accusa o prima. Ciò posto, la Corte non ha mutato il quadro dei fatti, nel cui ambito l'insorgente è stato giudicato, né la qualifica del reato: gli accertamenti della CARP e le sue motivazioni non esulano dal contesto sul quale il Procuratore pubblico ha fondato l'accusa. Il comportamento addebitatogli era peraltro sufficientemente preciso per permettere all'imputato di difendersi adeguatamente: veniva indicato in modo inequivocabile sia il documento incriminato sia la firma ritenuta falsa. Il ricorrente non spiega, né d'altronde si scorge quale influsso la "dilatazione temporale" operata dai giudici cantonali abbia avuto sull'esercizio dei suoi diritti di difesa, né in che modo l'abbia eventualmente impedito o limitato. In particolare non adduce, né rende lontanamente plausibile che in un periodo precedente il mese di settembre 2010 terze persone avrebbero eventualmente avuto un interesse ad allestire il documento in parola e neppure pretende che avrebbe potuto o voluto proporre ulteriori prove al riguardo. Non si ravvisa pertanto un'inosservanza dell'art. 350 CPP. Per il resto, l'insorgente non lamenta una violazione del diritto di essere sentito giusta l'art. 29 cpv. 2 Cost. o di un altro diritto costituzionale. 
 
3. 
Il ricorrente lamenta arbitrio nell'accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove. Rileva l'assenza di una perizia calligrafica sulla firma ritenuta falsa, considerata una prova indispensabile per giudicare il caso. Il "preavviso di perizia", redatto dalla polizia cantonale, non rivestirebbe carattere peritale, perché la difesa non sarebbe stata coinvolta nel suo allestimento, non ci sarebbe stato alcun avvertimento giusta l'art. 184 cpv. 2 lett. f CPP e la stessa CARP l'avrebbe considerata come una semplice prova senza valore di perizia. L'insorgente avrebbe peraltro sempre respinto le indicazioni ivi contenute e contestato la sua concludenza. Il citato preavviso formulerebbe d'altronde solo un'ipotesi e non potrebbe essere considerato una "prova stretta" e inequivocabile, imprescindibile per accertare la falsità della firma. L'esame dell'autenticità, continua il ricorrente, dovrebbe fornire conclusioni di verosimiglianza confinante alla certezza o di altissima verosimiglianza e non semplici ipotesi. Per ribaltare la presunzione di autenticità di un documento occorrerebbe un vero intervento peritale, inteso ad approfondire il contestato preavviso, tanto più che nello stesso era indicata la possibilità di una "datazione dell'inchiostro" entro un termine ragionevole. Simile verifica si sarebbe imposta nel rispetto del principio della verità materiale. L'insorgente sostiene dunque l'inesistenza di accertamenti probatori riguardanti l'imputazione. Le contrarie considerazioni della CARP sul "preavviso di perizia" e le relative conclusioni sarebbero pertanto arbitrarie. 
 
3.1 La CARP ha ritenuto prive di consistenza le esposte censure. Ha rilevato che, sulla base di un serio e puntuale esame, il rapporto della polizia scientifica ha evidenziato numerose divergenze tra la firma apposta sul contratto di locazione, oggetto di imputazione, e quelle autentiche di confronto. Le discordanze del resto erano ravvisabili anche a una verifica superficiale. Per la CARP quindi, a prescindere dalla sfumatura del termine "ipotesi" utilizzata nel rapporto, la conclusione sulla falsità della firma a cui giunge la polizia scientifica è sufficientemente fondata. Pur non trattandosi di una vera e propria perizia, alla prova non poteva di conseguenza essere negato valore indiziante. 
 
3.2 Dalla sentenza impugnata risulta in modo inequivocabile che il "preavviso di perizia calligrafica di firme" della polizia scientifica cantonale non è stato considerato alla stregua di una perizia ai sensi degli art. 182 segg. CPP, bensì unicamente come una prova indiziante la falsità della firma in parola, a lato di altre, quali segnatamente due concludenti deposizioni in giudizio, nonché la tempistica e le modalità con cui il contestato contratto è stato prodotto agli atti del procedimento. Si tratta di sapere se, nello specifico, si imponeva l'allestimento di una perizia, come preteso nel ricorso. Giusta l'art. 182 CPP, il pubblico ministero e il giudice fanno capo a uno o più periti quando non dispongono delle conoscenze e capacità speciali necessarie per accertare o giudicare un fatto. La norma lascia all'apprezzamento dell'autorità penale, nell'ambito della valutazione delle prove, la decisione sulla necessità di una perizia, riservati i casi in cui un'altra disposizione ne esige l'assunzione (v. ad esempio art. 20 CP; JOËLLE VUILLE, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n. 22 ad art. 182 CPP; NIKLAUS SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2009, n. 3 ad art. 182 CPP; MARIANNE HEER, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 7 ad art. 182 CPP). Nella fattispecie, nessuna disposizione specifica obbligava le autorità a ricorrere all'ausilio di un perito, ciò che del resto nemmeno il ricorrente pretende. La questione attiene pertanto unicamente alla valutazione (anticipata) delle prove, esaminabile dal Tribunale federale sotto il ristretto profilo dell'arbitrio (DTF 136 I 229 consid. 5.3; sulla nozione di arbitrio v. DTF 137 I 58 consid. 4.1.2). 
 
3.3 Il ricorrente non contesta che il criticato preavviso di perizia costituisca una prova validamente raccolta, né che la polizia scientifica disponga delle competenze necessarie per esaminare l'autenticità di una firma. Non lo ritiene tuttavia concludente, in quanto si limita a sostenere l'ipotesi di falsificazione. Si diffonde nell'etimologia e nel significato del termine ipotesi, senza confrontarsi con il contenuto del citato preavviso e la metodologia utilizzata. Risulta che ai fini della sua formulazione sono state esaminate un totale di 46 firme autentiche, in originale e in copia, sottoscritte in un periodo compreso tra il 1989 e il 2006, rilevate le loro caratteristiche principali costanti nel tempo e quindi confrontate con la firma contestata. Secondo l'esposto, da subito il raffronto fa emergere una sostanziale divergenza nelle caratteristiche generali, nonché in quelle di dettaglio e lo studio dei segni impercettibili (segni difficilmente riscontrabili e riproducibili da parte di un falsario) evidenzia peculiarità delle firme autentiche totalmente mancanti nella firma oggetto dell'esame e tali da far concludere che quest'ultima sia una falsificazione a mano libera. A fronte di questo articolato esame, l'ipotesi sostenuta dal suo autore nelle conclusioni del rapporto non costituisce una semplice congettura o supposizione, ma il risultato di un attento e approfondito esame. Il preavviso in questione non appare incompleto, poco chiaro o contraddittorio e nemmeno inesatto. Sicché la CARP ha ritenuto senza arbitrio sufficientemente fondata la conclusione cui giunge la polizia scientifica e riconosciuto valore probatorio al preavviso di perizia. Di transenna si può rilevare che, pur non avendo alcun obbligo di iniziativa sugli accertamenti contestati, l'insorgente né ha chiesto l'allestimento di una perizia né l'interrogatorio dell'autore del preavviso. 
 
3.4 Peraltro, come già accennato, il ricorrente disattende che la Corte cantonale non ha qualificato il rapporto della scientifica decisivo ai fini del giudizio e nemmeno si è fondata unicamente su questo mezzo di prova per condannarlo. Oltre a constatare sia la difformità tra le firme autentiche e quella oggetto di imputazione già sulla base di un esame superficiale sia determinate incongruenze nello svolgimento dei fatti come da lui sostenuti, essa si è in particolare richiamata alle dichiarazioni di un teste che curava gli interessi dell'autore apparente della firma. Oltre a reputare non autentica la firma, il teste ha spiegato, con riferimento anche alla procura generale conferitagli, di non ritenere possibile che C.________ abbia condotto delle trattative con i signori A.________ e concordato, nonché firmato il contratto redatto in italiano, lingua che conosceva pochissimo. Al riguardo l'insorgente nulla eccepisce. La CARP ha quindi forgiato il suo convincimento sulla base di una serie di prove che, seppur singolarmente non risolutive, valutate globalmente sono idonee a fondare in modo sostenibile la conclusione circa la falsità della contestata firma. Disponendo di ulteriori indizi in questo senso, i giudici cantonali potevano rinunciare a ordinare una perizia volta ad approfondire l'ipotesi sostenuta nel rapporto della polizia scientifica. In simili circostanze, ai fini del giudizio, senza voler sostanzialmente svuotare di contenuto il principio della libera valutazione delle prove, quella peritale in senso stretto pretesa nel ricorso non può essere considerata indispensabile. 
 
4. 
Secondo il ricorrente, la CARP avrebbe poi violato i principi del libero apprezzamento delle prove e della presunzione di innocenza. Un libero apprezzamento presupporrebbe un accertamento in concreto inesistente: a fronte di un'imputazione relativa a una firma falsa si imporrebbe un accertamento inequivocabile del fatto sostenuto. Inserendo, come fatto dalla CARP, il tema del libero apprezzamento prima dell'accertamento, si intraprende un percorso metodologicamente errato e dunque arbitrario. L'assenza di una prova indispensabile, continua l'insorgente, costituirebbe anche una palese violazione del principio della presunzione d'innocenza e del suo corollario "in dubio pro reo": il generico richiamo a indizi nel processo di apprezzamento del fatto non dovrebbe poter reggere in mancanza di una ricostruzione inequivocabile, corretta e completa su un punto cruciale per applicare il diritto penale materiale. 
 
Con questa censura, il ricorrente in realtà ripropone quella di arbitrio per l'assenza della prova da lui ritenuta indispensabile, ossia la perizia calligrafica. Come esposto ai considerandi 3.3 e 3.4, la CARP poteva in modo sostenibile rinunciare alla sua assunzione e forgiare la sua convinzione sui mezzi di prova agli atti, segnatamente sul più volte citato preavviso, non privo di forza probatoria. Per quanto concerne in particolare il principio "in dubio pro reo", qui invocato quale regola di valutazione delle prove, va rammentato che la massima non impone che l'amministrazione delle prove conduca a una certezza assoluta di colpevolezza, semplici dubbi astratti e teorici non essendo sufficienti, perché sempre possibili (v. DTF 127 I 38 consid. 2a e rinvii). In concreto, da un'analisi complessiva e oggettiva delle prove disponibili, non risultano i rilevanti e insopprimibili dubbi sulla falsità della firma in questione, imponenti l'assunzione di ulteriori prove, né sulla colpevolezza del ricorrente. 
 
5. 
Ne segue che, in quanto ammissibile, il ricorso dev'essere respinto. Le spese processuali seguono la soccombenza e sono quindi poste a carico del ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF). 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: 
 
1. 
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 
 
2. 
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
3. 
Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, al Ministero pubblico e alla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino. 
 
Losanna, 3 aprile 2013 
 
In nome della Corte di diritto penale 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Mathys 
 
La Cancelliera: Ortolano Ribordy