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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
1B_112/2017  
   
   
 
 
 
Sentenza del 3 aprile 2017  
 
I Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudici federali Merkli, Presidente, 
Eusebio, Chaix, 
Cancelliere Crameri. 
 
Partecipanti al procedimento 
1. A.A.________, 
2. B.A.________, 
ricorrenti, 
 
contro 
 
Mauro Mini, Corte dei reclami penali, Tribunale d'appello, via Pretorio 16, 6900 Lugano, 
opponente, 
 
Ministero pubblico del Cantone Ticino, palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano. 
 
Oggetto 
procedimento penale, ricusazione, 
 
ricorso contro la decisione emanata il 17 febbraio 2017 dalla Corte di appello e di revisione penale del 
Cantone Ticino. 
 
 
Fatti:  
 
A.   
Con scritto del 3 febbraio 2017 il giudice Mauro Mini, Presidente della Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello (CRP), in applicazione dell'art. 59 cpv. 1 lett. c CPP, ha trasmesso alla Corte di appello e revisione penale (CARP) cinque reclami presentati il 30 gennaio 2017 da A.A.________ nel quadro di differenti procedimenti penali. Ha infatti ritenuto ch'essi potrebbero essere interpretati come domande di ricusa nei suoi confronti, visto che con gli stessi l'istante chiede la sua sostituzione " per evitare e prevenire ulteriori conflitti di interesse, già presentati nelle opportune sedi istituzionali ". 
 
B.   
Mediante giudizio del 17 febbraio 2017 la CARP ha respinto le istanze, ponendo le spese giudiziarie di fr. 500.-- a carico dell'istante. 
 
C.   
Avverso questa sentenza A.A.________ e B.A.________ presentano un ricorso in materia penale e un ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale, senza formulare specifiche domande di giudizio. 
 
Non sono state chieste osservazioni al gravame. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. Il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere vagliato nel merito (DTF 140 IV 57 consid. 2).  
 
1.2. Diretto contro una decisione incidentale dell'autorità cantonale di ultima istanza (art. 59 cpv. 1 in relazione con l'art. 380 CPP) notificata separatamente e riguardante una domanda di ricusazione, il ricorso, tempestivo, concernente una causa in materia penale, sotto questo profilo, di massima, è ammissibile (art. 78 cpv. 1, 80 cpv. 1 e art. 92 cpv. 1 LTF). Non è pertanto dato il ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 segg. LTF). La legittimazione dei ricorrenti è pacifica, visto che un'istanza di ricusa è stata presentata congiuntamente da entrambi.  
 
 
1.3. I ricorrenti, mischiando procedure diverse, si diffondono su loro istanze inoltrate dinanzi a differenti autorità ticinesi e su decisioni prese da queste autorità, in particolare dal Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato, dalla Pretura di Lugano, dal Tribunale d'appello, dalla Pretura penale di Lugano e dal Consiglio della magistratura. Queste procedure esulano dall'oggetto del litigio, limitato all'impugnata decisione della CARP, e non possono quindi essere esaminate. Del resto, il ricorso è diretto in larga misura contro la richiesta di anticipo di fr. 500.-- adottata dal giudice delegato del Tribunale cantonale amministrativo in relazione a un gravame interposto dai ricorrenti contro l'impugnato giudizio anche presso quel Tribunale: detta decisione non è tuttavia oggetto del ricorso in esame.  
 
1.4. Secondo l'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, il gravame dev'essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché l'atto impugnato viola il diritto. Il Tribunale federale esamina in linea di principio solo le censure sollevate (DTF 140 I 320 consid. 3.2). Per di più, quando i ricorrenti, come in concreto, invocano la violazione di diritti costituzionali, nonché l'arbitrio nell'accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove, poiché ciò equivale a sostenere che i fatti sono stati accertati in violazione dell'art. 9 Cost. (DTF 136 I 304 consid. 2.4 pag. 313), il Tribunale federale, in applicazione dell'art. 106 cpv. 2 LTF, esamina le censure soltanto se siano state esplicitamente sollevate e motivate in modo chiaro e preciso (DTF 142 I 99 consid. 1.7.2 pag. 106).  
 
2.  
 
2.1. Nella decisione impugnata la CARP ha accertato che la sola motivazione addotta a sostegno dell'inoltro delle cinque istanze di ricusa consiste nell'affermazione "... per evitare e prevenire ulteriori conflitti di interesse... ", conflitti tuttavia né indicati né spiegati. Ha aggiunto che l'accenno al fatto che il magistrato ricusato in passato abbia respinto doglianze promosse dall'istante A.A.________ non fonda di per sé una parvenza di parzialità né un obbligo di ricusazione (al riguardo vedi DTF 141 IV 178 consid. 3.2.3 pag. 180; 138 IV 142 consid. 2.3 pag. 146). Non ha quindi ritenuto adempiuto nessuno dei motivi previsti dall'art. 56 CPP.  
 
2.2. I ricorrenti, contravvenendo al loro obbligo di motivazione (art. 42 LTF), non si confrontano del tutto con questi argomenti, peraltro corretti, né tentano di mostrarne l'infondatezza. In effetti, anche nel ricorso in esame si limitano a criticare non meglio precisate " modalità gestionali inconsuete e incoerenti ", senza dimostrare tuttavia perché la decisione impugnata sarebbe incostituzionale. Adducendo che la trasmissione, peraltro intervenuta a norma di legge, delle (implicite) istanze di ricusa da parte del Presidente della CRP alla CARP sarebbe avvenuta a loro insaputa e senza la loro autorizzazione (peraltro non richiesta dal CPP), non dimostrano un'applicazione incostituzionale dell'art. 59 cpv. 1 lett. c CPP in relazione con l'art. 58 cpv. 1 CPP (cfr. sentenza 1B_418/2014 del 15 maggio 2015 consid. 4.4 in fine, 4.5 e 4.8).  
 
3.   
Ne segue che il ricorso è inammissibile. Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico dei ricorrenti. 
 
3.   
Comunicazione ai ricorrenti, al Ministero pubblico, alla Corte di appello e di revisione penale e, per conoscenza, alla Corte dei reclami penali del Cantone Ticino e al Tribunale cantonale amministrativo. 
 
 
Losanna, 3 aprile 2017 
 
In nome della I Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Merkli 
 
Il Cancelliere: Crameri