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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_249/2017  
   
   
 
 
 
Sentenza del 3 aprile 2017  
 
II Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudice federale Escher, Giudice presidente, 
Cancelliera Antonini. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Stato del Cantone Ticino, 6500 Bellinzona, 
rappresentato dall'Ufficio dell'incasso e delle pene alternative, via Naravazz 1, 6808 Torricella, 
opponente, 
 
Ufficio di esecuzione di Lugano, via Bossi 2a, 6900 Lugano. 
 
Oggetto 
avviso di pignoramento, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 15 febbraio 2017 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza. 
 
 
Considerando:  
che con sentenza 15 febbraio 2017 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, ha respinto il ricorso introdotto dall'avv. A.________ avverso l'avviso di pignoramento emesso dall'Ufficio di esecuzione di Lugano nell'esecuzione promossa nei confronti della ricorrente dallo Stato del Cantone Ticino per l'incasso di fr. 89'500.--; 
che A.________ ha impugnato tale sentenza dinanzi al Tribunale federale con ricorso datato 27 marzo 2017, postulando pure la ricusa di tutti i Giudici federali, subordinatamente di una parte di essi, ed il conferimento dell'effetto sospensivo; 
che secondo costante giurisprudenza il tribunale di cui è chiesta la ricusa in blocco può di massima dichiarare esso stesso la domanda inammissibile quando essa sia abusiva o priva di ogni fondamento (DTF 129 III 445 consid. 4.2.2); 
che la richiesta di ricusare tutti i Giudici federali, subordinatamente una parte di essi, per avere già giudicato il caso in modo sfavorevole alla ricusante "altre cento e duecento volte all'occasione delle decine e decine se non centinaia di ricorsi, reclami e doglianze varie a far tempo dal 2010" e per non essere indipendenti in quanto eletti e controllati dai partiti politici e dalle lobbies retrostanti si fonda su una motivazione la cui inammissibilità è già ben nota alla ricorrente (v. segnatamente le sentenze 1F_21/2016 del 26 agosto 2016 consid. 2.4; 5A_532/2016 del 13 settembre 2016 consid. 1) e si appalesa pertanto manifestamente abusiva; 
che altrettanto abusiva si rivela la richiesta di dichiarare nulla "tutta l'attività di tali Giudici Federali nelle cause che han visto perdente A.________"; 
che giusta l'art. 100 cpv. 2 lett. a LTF il ricorso contro una decisione delle autorità cantonali di vigilanza in materia di esecuzione e fallimento deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione; 
che secondo l'art. 48 cpv. 1 LTF gli atti scritti devono essere consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine; 
che nel caso concreto il giudizio impugnato è stato notificato alla ricorrente il 23 febbraio 2017, come da lei stessa ammesso; 
che il termine per adire il Tribunale federale ha quindi iniziato a decorrere il 24 febbraio 2017 (v. art. 44 cpv. 1 LTF) per scadere lunedì 6 marzo 2017 (v. art. 45 cpv. 1 LTF); 
che il ricorso datato 27 marzo 2017 e consegnato alla posta il 28 marzo 2017 si rivela quindi tardivo; 
che pertanto il rimedio risulta manifestamente inammissibile e può essere deciso nella procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF
che l'evasione del ricorso rende priva d'oggetto la domanda di concessione dell'effetto sospensivo; 
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF); 
 
 
 per questi motivi, la Giudice presidente pronuncia:  
 
1.   
La domanda di ricusa è inammissibile. 
 
2.   
Il ricorso è inammissibile. 
 
3.   
Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico della ricorrente. 
 
4.   
Comunicazione alle parti, all'Ufficio di esecuzione di Lugano e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza. 
 
 
Losanna, 3 aprile 2017 
 
In nome della II Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Giudice presidente: Escher 
 
La Cancelliera: Antonini