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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
2A.658/2004 /biz 
 
Sentenza del 3 maggio 2005 
II Corte di diritto pubblico 
 
Composizione 
Giudici federali Merkli, presidente, 
Hungerbühler e Wurzburger, 
cancelliere Bianchi. 
 
Parti 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Commissione di disciplina dell'Ordine degli avvocati del Cantone Ticino, c/o avv. Riccardo Rondi, Presidente, Piazza Grande 12, 6600 Locarno, 
Camera per l'avvocatura e il notariato del Tribunale 
di appello del Cantone Ticino, Palazzo di Giustizia, 
via Pretorio 16, 6901 Lugano. 
 
Oggetto 
ammonimento disciplinare, 
 
ricorso di diritto amministrativo contro la sentenza 
del 12 ottobre 2004 della Camera per l'avvocatura e 
il notariato del Tribunale di appello del Cantone Ticino. 
 
Fatti: 
A. 
Il 28 novembre 2003 l'avv. A.________ ha inoltrato alla Pretura di Lugano, per conto di una sua cliente, un'istanza chiedente l'adozione di misure a tutela dell'unione coniugale. All'istanza erano in particolare allegate una lettera ricevuta il 29 aprile 2003 dalla controparte, patrocinata dagli avv. B.________ e C.________, e un proprio scritto del 26 giugno seguente. Su tali documenti l'istante aveva annerito e pertanto reso illeggibili le parti che, a suo giudizio, concernevano proposte per una soluzione extragiudiziale della vertenza. Nel corso dell'udienza di discussione dell'istanza, tenutasi il 13 gennaio 2004, i patrocinatori del marito hanno prodotto in versione integrale il loro scritto del 29 aprile 2003. 
Il 20 febbraio 2004 l'avv. A.________ ha inoltrato al Presidente dell'Ordine degli avvocati del Cantone Ticino una segnalazione nei confronti dei citati colleghi, rimproverando loro di aver fatto valere in sede giudiziaria un documento a carattere transattivo. Il 5 marzo seguente gli avv. B.________ e C.________ hanno a loro volta segnalato il comportamento della legale di parte avversa, rilevando che ella si era avvalsa per prima di questo genere di documenti. 
B. 
Constatata l'impossibilità di giungere ad una soluzione conciliativa, il 1° aprile 2004 il Presidente dell'Ordine ha trasmesso la pratica alla Commissione di disciplina dell'Ordine stesso. Con decisione del 25 giugno 2004 l'istanza adita ha ritenuto che tutti e tre i legali coinvolti avessero violato i propri doveri professionali e ha quindi inflitto a ciascuno di loro la sanzione disciplinare dell'ammonimento. 
Adita dagli interessati, il 12 ottobre 2004 la Camera per l'avvocatura e il notariato del Tribunale d'appello ticinese ha confermato il predetto giudizio per quanto concerne gli avv. A.________ e B.________. L'ha invece annullato in relazione all'avv. C.________, collega di studio di quest'ultimo, ritenuta essenzialmente estranea ai fatti. 
C. 
Il 15 novembre 2004 l'avv. A.________ ha inoltrato un ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale. Chiede che siano annullate, nella misura in cui la riguardano, sia la sentenza della Corte cantonale, sia la decisione della Commissione di disciplina. 
Chiamati ad esprimersi, la Commissione di disciplina, la Camera per l'avvocatura e il notariato e l'Ufficio federale di giustizia hanno rinunciato a presentare osservazioni. 
 
Diritto: 
1. 
Dopo l'entrata in vigore - il 1° giugno 2002 - della legge federale del 23 giugno 2000 sulla libera circolazione degli avvocati (LLCA; RS 935.61), in materia di sorveglianza disciplinare sugli avvocati è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale (DTF 130 II 270 consid. 1.1; 129 II 297 consid. 1.1). Tempestiva (art. 106 cpv. 1 OG) e presentata da una persona senz'altro legittimata ad agire (art. 103 lett. a OG), l'impugnativa in esame è pertanto di principio ammissibile. 
Irricevibili sono tuttavia le domande ricorsuali tendenti all'annullamento della pronuncia della Commissione di disciplina. In effetti oggetto di gravame può di norma essere soltanto il giudizio dell'ultima istanza cantonale - in concreto la Camera per l'avvocatura e il notariato (art. 31 cpv. 2 della legge ticinese sull'avvocatura, del 16 settembre 2002; LAvv) - ad esclusione quindi delle decisioni delle istanze precedenti (art. 98 lett. g OG; DTF 129 II 438 consid. 1; 125 II 29 consid. 1c). 
2. 
Con il ricorso di diritto amministrativo può essere fatta valere la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento (art. 104 lett. a OG). Il Tribunale federale esamina comunque d'ufficio l'applicazione di tale diritto (art. 114 cpv. 1 OG), senza essere vincolato dai considerandi della decisione impugnata o dai motivi invocati dalle parti. Con il medesimo rimedio può inoltre venir eccepito l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti rilevanti (art. 104 lett. b OG). Quando, come in concreto, la decisione impugnata emana da un'autorità giudiziaria, l'accertamento dei fatti da essa operato vincola tuttavia il Tribunale federale, salvo che questi risultino manifestamente inesatti o incompleti oppure siano stati accertati violando norme essenziali di procedura (art. 105 cpv. 2 OG). 
La ricorrente censura la mancata assunzione degli incarti completi dei procedimenti civili all'origine degli addebiti. Ora, la controversia concerne in sostanza la valutazione dal profilo dei doveri professionali di due documenti prodotti in tali procedure e regolarmente agli atti. Nel fascicolo della Commissione di disciplina figurano pure alcuni estratti dell'istanza a cui questi documenti erano allegati. Una più ampia conoscenza della pratica di separazione che ha interessato la ricorrente in qualità di patrocinatrice non appare necessaria ai fini del giudizio. I fatti accertati dalla Corte cantonale non risultano pertanto incompleti. Di riflesso, l'apprezzamento anticipato delle prove offerte (DTF 124 I 208 consid. 4a; 122 II 464 consid. 4a) a cui quest'autorità è pervenuta resiste alle critiche sollevate nel ricorso. 
3. 
3.1 L'art. 12 lett. a LLCA impone all'avvocato di esercitare la professione con cura e diligenza. La regola concerne non solo il rapporto del legale con il proprio cliente, ma tutti gli ambiti della professione, quindi anche l'attitudine verso le autorità giudiziarie, le controparti, i colleghi e l'opinione pubblica (DTF 130 II 270 consid. 3.2; sentenza 4P.36/2004 del 7 maggio 2004, in: RtiD II-2004 n. 70, consid. 3.1 non pubbl.; Messaggio del Consiglio federale del 28 aprile 1999 concernente la LLCA, in: FF 1999 pag. 4983 segg., in part. pag. 5021). Questa clausola generale necessita evidentemente di concretizzazione ed interpretazione in ogni singolo caso. A tale scopo si può far riferimento alle preesistenti norme deontologiche delle associazioni cantonali degli avvocati, a condizione tuttavia, visto il carattere esaustivo del diritto federale, che esprimano una concezione diffusa a livello pressoché nazionale (DTF 130 II 270 consid. 3.1.1; sentenza 2P.4/2004 del 10 dicembre 2004 [destinata alla pubblicazione], consid. 3.4; cfr. anche Messaggio cit., pag. 5007 e 5020). 
3.2 Il divieto per l'avvocato di avvalersi in sede giudiziaria del contenuto di eventuali trattative per il componimento bonale della vertenza non è una particolarità ticinese (cfr. art. 6 cpv. 2 e 19 cpv. 2 del codice professionale dell'Ordine degli avvocati del Cantone Ticino, del 4 dicembre 1971 [CAvv]). Una simile regola era in effetti ampiamente riconosciuta dagli ordinamenti cantonali prima dell'entrata in vigore della normativa federale (Walter Fellmann/Olivier Sidler, Standesregeln des Luzerner Anwaltsverbandes vom 5. Mai 1995, Berna 1996, pag. 29; Verein Zürcherischer Rechtsanwälte [a cura di], Handbuch über die Berufspflichten des Rechtsanwaltes im Kanton Zürich, Zurigo 1988, pag. 73 seg.). Essa è del resto contemplata pure dalla direttiva della Federazione svizzera degli avvocati relativa alle regole professionali e deontologiche del 1° ottobre 2002 (di seguito: la Direttiva), emanata proprio allo scopo di contribuire all'interpretazione uniforme delle norme di cui agli art. 12 e segg. LLCA (cfr., per il testo, www.swisslawyers.com; DTF 130 II 270 consid. 3.1.3; Hans Nater, Neue Richtlinien des Schweizerischen Anwaltsverbandes für die Berufs- und Standesregeln, in: SJZ 99/2003 pag. 152 segg.). 
3.3 Il principio di cui si è detto non costituisce una semplice regola di collegialità, ma si fonda su ragioni di interesse pubblico. La sua assenza condizionerebbe in effetti la facoltà delle parti di esprimersi liberamente e di confrontarsi senza remore nella ricerca di una soluzione extragiudiziale, che risulterebbe perciò inevitabilmente di più difficile attuazione. Tale precetto rappresenta pertanto un corollario indispensabile del dovere imposto all'avvocato di favorire il componimento bonale delle controversie (art. 9 Direttiva) e tende dunque ad evitare procedure giudiziarie non strettamente necessarie, nell'interesse del mandante, ma altresì dell'amministrazione della giustizia nel suo complesso (Verein Zürcherischer Rechtsanwälte [a cura di], op. cit., pag. 68; Walter Fellmann in: Walter Fellmann/Gaudenz Zindel [a cura di], Kommentar zum Anwaltsgesetz, Zurigo 2005, n. 12 e 24 ad art. 12; LGVE 2002 I n. 46 consid. 6.2 e n. 48 consid. 5.4). Significativamente la Direttiva annovera del resto questa regola, oltre che fra i doveri verso i colleghi, a carattere più marcatamente deontologico (art. 26 Direttiva; cfr. art. 19 cpv. 2 CAvv; Beat Hess, Das Anwaltsgesetz des Bundes [BFGA] und seine Umsetzung durch die Kantone am Beispiel des Kantons Bern, in: ZBJV 140/2004 pag. 89 segg., in part. pag. 103), anche fra gli obblighi generali dell'avvocato (art. 6 Direttiva; cfr. art. 6 cpv. 2 CAvv). 
3.4 Da quanto precede discende quindi che il rispetto della confidenzialità delle discussioni intraprese a fini transattivi e l'inammissibilità della loro utilizzazione in sede processuale configura un aspetto dell'esercizio con cura e disciplina della professione d'avvocato, ai sensi dell'art. 12 lett. a LLCA (Fellmann, op. cit., n. 24 ad art. 12; LGVE 2002 I n. 46 consid. 6.2). Ciò vale senza dubbio perlomeno se il carattere confidenziale di uno scritto o di una proposta è chiaramente indicato come tale (art. 26 Direttiva; Fellmann/Sidler, loc. cit.; cfr. anche art. 6 Direttiva). La violazione di quest'obbligo può dunque di massima comportare una sanzione disciplinare giusta l'art. 17 LLCA
4. 
4.1 Nelle concrete evenienze, i rimproveri mossi alla ricorrente si riferiscono ad uno scambio di corrispondenza da lei avuto nell'ambito di una pratica matrimoniale. Un primo scritto, inviatole dai patrocinatori della controparte il 29 aprile 2003, si apriva con la precisazione che le proposte di accordo sulle conseguenze della separazione formulate nello scritto medesimo erano stabilite senza pregiudizio per il seguito della procedura e non sarebbero state utilizzabili in sede giudiziaria. Esso riassumeva quindi brevemente le offerte della moglie, assistita dalla ricorrente, ed esponeva le considerazioni del marito al riguardo. Si concludeva poi con la segnalazione che quest'ultimo aveva lasciato da pochi giorni l'abitazione coniugale. Sulla copia del documento prodotta in Pretura, la ricorrente ha celato i termini concreti delle varie proposte, lasciando visibili unicamente le relative frasi introduttive e i titoli degli argomenti discussi. L'insorgente ha risposto a questo scritto il 26 giugno seguente, affermando che il contributo di mantenimento offerto alla moglie era nettamente insufficiente, sia per ammontare che per durata. Ha quindi ribadito le richieste della propria cliente in proposito, osservando che la proposta avveniva a titolo bonale e lasciava impregiudicato ogni diritto in sede giudiziaria. Anche su questa lettera la ricorrente ha nascosto l'indicazione precisa delle pretese avanzate per conto della mandante. 
4.2 Nel gravame l'interessata non contesta, in quanto tale, l'interdizione di prevalersi in causa del contenuto delle trattative. Sostiene però di non aver disatteso questo principio, avendo schermato le proposte transattive nello scritto del 29 aprile 2003. La produzione dello stesso sarebbe servita unicamente ad attestare la separazione dei coniugi, presupposto fondamentale per l'adozione dei provvedimenti richiesti, non altrimenti comprovabile mediante i limitati mezzi ammessi in ambito supercautelare. Quanto alla seconda lettera controversa, l'insorgente si limita ad accennare che equivarrebbe ad una semplice affermazione di parte negli allegati di causa. 
4.3 È indiscusso che i due documenti oggetto del litigio siano incentrati sui rispettivi propositi delle parti circa un accordo extragiudiziale. Entrambi contengono un'esplicita riserva ad avvalersene ulteriormente che, già di per sé, impediva di principio la loro produzione in causa sotto qualsiasi forma. Per garantire l'efficacia delle trattative, e quindi l'interesse generale al loro promovimento, la regola va in effetti intesa in senso assoluto ed applicata con rigore. Senza questa garanzia, l'attitudine delle parti ad affrontare la vertenza in vista di una transazione risulterebbe inevitabilmente condizionata in senso negativo. 
D'altronde nel caso specifico, nonostante i passaggi resi illeggibili, le due lettere permettono comunque di cogliere la dinamica delle discussioni e i principali punti di divergenza. Non è decisivo il fatto che i termini esatti delle offerte siano rimasti ignoti. La presentazione stessa degli scritti dinanzi al Giudice dimostra che anche in questa forma parziale la ricorrente vi ha ravvisato - non a torto - un interesse a suffragio delle tesi della propria cliente. Il reale interesse all'utilizzo dello scritto del 29 aprile 2003 non risiedeva nella prova fornita sulla separazione dei coniugi, circostanza che sarebbe comunque rimasta incontestata e che, per quanto effettivamente necessario, si sarebbe potuto attestare in altro modo anche ai fini dell'adozione di provvedimenti supercautelari. Piuttosto, la ricorrente si è chiaramente servita delle due lettere per supportare nell'istanza l'allegazione secondo cui le trattative sarebbero fallite a causa del reiterato ed ingiustificato diniego del marito di riconoscere adeguati contributi alimentari. Ella si è invero avveduta della potenziale infrazione ai propri doveri professionali insita nell'uso delle lettere, ma ciononostante non ha rinunciato a produrle a fini di causa. L'utilità o addirittura la necessità di avvalersi di documenti a carattere transattivo non giustificano tuttavia evidentemente un'eccezione alla regola, ma anzi la svuoterebbero di significato e contenuto. 
4.4 Nelle circostanze descritte, l'addebito mosso alla ricorrente dalla Camera per l'avvocatura e il notariato va pertanto confermato. Ella si è effettivamente prevalsa nell'ambito di una procedura giudiziaria di documenti che, pur se in parte occultati nel contenuto, mantenevano e rivelavano aspetti delle trattative extragiudiziarie intraprese con la controparte. In tal modo ha pertanto contravvenuto all'obbligo di esercitare la professione con cura e diligenza sancito dall'art. 12 lett. a LLCA. La sanzione inflitta - la seconda più lieve tra quelle previste dall'art. 17 cpv. 1 LLCA - è incontestata nella sua rilevanza. Essa tiene del resto adeguatamente conto della gravità della violazione, comunque limitata dalla produzione solo parziale degli scritti incriminati, e dell'assenza di precedenti disciplinari. 
5. 
Sulla scorta delle considerazioni che precedono, l'impugnativa si avvera pertanto infondata e, nella misura in cui è ammissibile, deve quindi essere respinta. 
Le spese vanno poste a carico della ricorrente, secondo soccombenza (art. 153 cpv. 1, 153a e 156 cpv. 1 OG). Non si assegnano ripetibili ad autorità vincenti, né all'Ordine degli avvocati del Cantone Ticino, in riferimento al ruolo della sua Commissione di disciplina (art. 159 cpv. 2 OG; sentenza 2A.500/2003 del 17 maggio 2004, consid. 7). 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: 
1. 
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 
2. 
La tassa di giustizia di fr. 2'000.-- è posta a carico della ricorrente. 
3. 
Comunicazione alla ricorrente, alla Commissione di disciplina dell'Ordine degli avvocati e alla Camera per l'avvocatura e il notariato del Tribunale di appello del Cantone Ticino, nonché al Dipartimento federale di giustizia e polizia. 
Losanna, 3 maggio 2005 
In nome della II Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
Il presidente: Il cancelliere: