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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1A.66/2006 /biz 
 
Sentenza del 3 maggio 2006 
I Corte di diritto pubblico 
 
Composizione 
Giudici federali Féraud, presidente, 
Reeb, Eusebio, 
cancelliere Crameri. 
 
Parti 
A.A.________, B.A.________, C.A.________ e D.A.________, 
ricorrenti, patrocinati dall'avv. Jürg Brand, 
 
contro 
 
Ufficio federale di giustizia, Ufficio centrale USA, Bundesrain 20, 3003 Berna. 
 
Oggetto 
revisione della sentenza del Tribunale federale 
del 9 marzo 2006 (1A.12/2005), 
 
Fatti: 
A. 
Con sentenza del 9 marzo 2006 (causa 1A.12/2005), il cui dispositivo è stato intimato il giorno stesso, la I Corte di diritto pubblico del Tribunale federale ha respinto un ricorso presentato da A.A.________, B.A.________, C.A.________ e D.A.________ avverso una decisione dell'Ufficio federale di giustizia (UFG), Ufficio centrale USA: il testo integrale della sentenza è stato notificato il 21 marzo successivo. Mediante scritto del 15 marzo 2006 i ricorrenti avevano preannunciato all'UFG che contro questo giudizio intendevano inoltrare una domanda di revisione secondo l'art. 136 e segg. OG, un'istanza al Dipartimento secondo l'art. 3 in relazione con l'art. 4 LTAGSU e un ricorso individuale ai sensi della CEDU. L'UFG, con lettera del 30 marzo 2006, rilevato che le sentenze del Tribunale federale acquistano forza di cosa giudicata con la loro pronuncia (art. 38 OG), ha informato i ricorrenti che gli atti sarebbero stati trasmessi lo stesso giorno allo Stato richiedente. 
B. 
Il 31 marzo 2006 A.A.________, B.A.________, C.A.________ e D.A.________ hanno inoltrato al Tribunale federale un'istanza di revisione fondata sull'art. 136 lett. d OG. Chiedono di annullare la contestata decisione e di sospenderne, a titolo superprovvisionale, l'esecuzione. Con decreto presidenziale del 4 aprile 2006, ritenuta la domanda provvisionale superata dagli eventi, perché l'UFG aveva già trasmesso gli atti allo Stato richiedente, la stessa è stata respinta. 
 
La domanda di revisione è stata completata con allegato 21 aprile 2006, con il quale gli istanti chiedono di ordinare, in via superprovvisionale, all'UFG di comunicare allo Stato richiedente che durante la procedura di revisione eventuali atti già trasmessi possono essere utilizzati unicamente nel quadro di un procedimento penale americano e non in una procedura civile o amministrativa. Postulano inoltre di escludere il pubblico dalla procedura di revisione, di condurre il procedimento in lingua tedesca e, infine, l'edizione dell'incarto dall'UFG e l'accesso completo agli atti. Nel merito propongono di annullare la criticata sentenza e di rifiutare la domanda di assistenza e, in via eventuale, di concedere l'assistenza assoggettandola a diverse condizioni cumulative già richieste in via subordinata nel ricorso di diritto amministrativo. 
Non sono state chieste osservazioni all'istanza. 
 
Diritto: 
1. 
1.1 Questa Corte è competente per rendere il giudizio richiesto (DTF 96 I 279 consid. 2). 
1.2 La richiesta di condurre la procedura in esame in lingua tedesca e quella secondo cui i giudici federali chiamati a dirimerla siano di lingua madre tedesca non possono essere accolte. In effetti, come spiegato nella criticata sentenza (consid. 1.2; vedi anche Robert Zimmermann, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 2a ed., Berna 2004, n. 273 pag. 320; Jean-François Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, Berna, 1990, vol. I, pag. 320), non si giustifica di derogare al principio per il quale la decisione è redatta, di regola, nella lingua ufficiale della decisione impugnata, che è quella italiana. Ciò a maggior ragione ritenuto che gli istanti, residenti in Italia, non adducono che l'italiano non sarebbe la loro lingua madre: per di più, gli stessi, patrocinati dal medesimo legale, nell'ambito della precedente procedura, condotta interamente in italiano, al proposito non hanno sollevato alcuna obiezione. Che i giudici federali, come pure il cancelliere, comprendano la lingua tedesca è d'altra parte palese. Dalla domanda di revisione risulta inoltre che il legale dei ricorrenti ha compreso il contenuto della contestata sentenza. 
1.3 Ritenuto, come si vedrà, che la domanda, in quanto ammissibile, è infondata, si può statuire senza deliberazione pubblica (art. 143 cpv. 1 OG). La relativa istanza è quindi priva d'oggetto. 
1.4 La richiesta di consultare gli atti dell'UFG, per rintracciarvi un'eventuale influenza non oggettiva da parte delle autorità americane, dev'essere respinta. In effetti, il Tribunale federale nella criticata sentenza ha esaminato la censura di un accesso incompleto agli atti respingendola, poiché l'asserito vizio avrebbe potuto essere sanato se i ricorrenti ne avessero fatto richiesta (consid. 2). Per di più, oggetto della domanda di revisione ai sensi dell'art. 136 lett. c OG possono essere soltanto le conclusioni di merito e non quelle relative alla procedura o a mezzi di prova, come lo è segnatamente la critica che il Tribunale federale non ha richiesto, quale prova, un parere giuridico sulla questione della prescrizione (DTF 101 Ib 220 consid. 2; sentenza 1A.116/1992 del 7 agosto 1992, consid. 4: Poudret, op. cit., 1992, vol. V, n. 4 all'art. 136 pag. 16). 
1.5 Gli istanti misconoscono d'altra parte che il motivo di revisione dell'art. 136 lett. d OG non consente di ridiscutere l'argomentazione giuridica contenuta nella sentenza di cui è chiesta la revisione (DTF 122 II 17 consid. 3). In tale misura, in particolare riguardo alle questioni dei "protective orders" e all'asserita pubblicità delle informazioni trasmesse, la domanda è quindi inammissibile. 
2. 
2.1 Gli istanti fanno valere che il Tribunale federale non avrebbe deciso su singole conclusioni (art. 136 lett. c OG), segnatamente su quelle formulate in via subordinata, e che, per svista, non avrebbe apprezzato fatti rilevanti che risultavano dagli atti (lett. d). 
2.2 Affinché il Tribunale federale possa occuparsi di una domanda di revisione, non occorre che le condizioni poste dall'art. 136 OG siano adempiute, ma basta che il richiedente lo pretenda e che l'istanza soddisfi i requisiti formali minimi previsti dagli art. 140 e 141 OG (DTF 96 I 279 consid. 1). La domanda deve specificare il motivo invocato e giustificare che è fatto valere in tempo utile, indicando inoltre la modificazione della sentenza e la restituzione che sono chieste (art. 140 OG). Questi requisiti formali sono adempiuti in concreto. 
2.3 Gli istanti insistendo nuovamente, e a torto, sull'asserito carattere civile o amministrativo della procedura statunitense e quindi sul carattere al loro dire abusivo della procedura di assistenza in materia penale, accennano al fatto che il Tribunale federale, non essendosi pronunciato espressamente sulle conclusioni formulate in via subordinata, non avrebbe statuito sulle stesse. 
 
L'assunto non regge. Il Tribunale federale si è infatti espresso sulla questione della pubblicità, di cui possono essere oggetto le informazioni trasmesse, e sulla portata di un cosiddetto "protective order", la cui emanazione era stata postulata in via subordinata. Esso, contrariamente a quanto addotto dai ricorrenti, ha tuttavia ritenuto che nella fattispecie le garanzie derivanti dagli accordi conclusi tra i due Stati e le assicurazioni fornite dalla SEC erano sufficienti, per cui non si giustificava formulare riserve speciali in tal senso, quali quelle da loro chieste in via provvisionale (consid. 4.2 e, in particolare, consid. 4.3 in fine e 4.4-4.5). La mancata adozione di siffatte riserve comportava pertanto chiaramente la reiezione, anche se implicita, delle relative richieste (cfr. Poudret, op. cit., vol. V, n. 4 all'art. 136 pag. 17). 
2.4 Secondo l'art. 136 lett. d OG la revisione di una sentenza del Tribunale federale è ammissibile, ovvero, più correttamente, la domanda di revisione è fondata (DTF 81 II 475 consid. 1), quando il Tribunale federale, per svista, non abbia apprezzato fatti rilevanti che risultino dagli atti. La nozione di svista presuppone che il giudice abbia omesso di considerare un atto determinato o che l'abbia letto in modo erroneo, scostandosi per inavvertenza dal suo preciso tenore, in particolare da quello letterale (cfr. DTF 115 II 399 consid. 2a, 96 I 279 consid. 3). Per converso, contrariamente a quanto parrebbero sostenere gli istanti, la svista non concerne l'apprezzamento delle prove, segnatamente in concreto la valutazione degli "affidavits" da loro invocati, e neppure quello giuridico dei fatti. Il motivo di revisione previsto dall'art. 136 lett. d OG non è infatti destinato a correggere eventuali errori di diritto del giudice, fattispecie questa peraltro non realizzata nel caso di specie: segnatamente la revisone non può assumere, come implicitamente chiesto dagli istanti, la funzione di mezzo di diritto idoneo a comportare il riesame di una decisione (DTF 122 II 17 consid. 3 pag. 18/19, 96 I 280 consid. 3, 60 II 363 consid. 3; Rolando Forni, Svista manifesta, fatti nuovi e prove nuove nella procedura di revisione davanti al Tribunale federale, in: Festschrift für Max Guldener, Zurigo 1973, pag. 92; Poudret, op. cit., vol V, n. 5 e 5.4 all'art. 136). 
2.5 Gli istanti, insistendo nuovamente sulla tesi, errata, che si sarebbe in presenza negli Stati Uniti di un procedimento soltanto civile e non penale, sostengono che il Tribunale federale non si sarebbe pronunciato sul quesito della prescrizione, sul quale non si era esplicitamente espresso l'UFG; circostanza quest'ultima comunque ininfluente, perché il relativo silenzio né implica il riconoscimento dell'intervento della prescrizione né tanto meno il suo intervento. L'assunto, che riprende i motivi già addotti nel ricorso di diritto amministrativo, è infondato. Nella criticata sentenza è stato chiaramente stabilito che la tesi ricorsuale, secondo cui l'assistenza richiesta avrebbe avuto per oggetto una procedura di natura meramente "civile", non poteva essere seguita (consid. 3.4-3.6 e 4.1; cfr. inoltre Silvan Hürlimann, Der Insiderstraftatbestand: Rechtsvergleichende Studie der schweizerischen und der US-amerikanischen Regelung unter Berücksichtigung der EU-Richtlinien und der aktuellen Entwicklungen im Finanzmarktrecht, tesi, Zurigo 2005, pag. 134, 139 seg., 142 e segg., 161 e segg.). Dopo aver accertato l'ammissibilità della domanda estera, il Tribunale federale ha esaminato, con riferimento alla prassi e alla dottrina, il quesito dell'asserita prescrizione dell'azione penale e ha respinto la tesi dei ricorrenti: ha in effetti stabilito che, nell'ambito dell'assistenza internazionale regolata dal TAGSU, non occorre esaminare tale questione, ritenuto che nel caso di specie l'intervento della prescrizione non era manifesto (consid. 6.1 e 6.2). Nemmeno era quindi necessario richiedere a proposito un parere giuridico, ritenuto che, come ricordato nella sentenza (consid. 6.2), non spetta di massima alle autorità e ai tribunali svizzeri esaminare se è intervenuta la prescrizione secondo il diritto dello Stato richiedente. Non si è quindi manifestamente in presenza del presupposto previsto dall'art. 136 lett. d OG. 
3. 
3.1 
Ne segue che, nella misura in cui è ammissibile, la domanda di revisione dev'essere respinta. Le spese seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG). 
3.2 L'emanazione del presente giudizio rende priva d'oggetto la domanda supercautelare contenuta nell'istanza. 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: 
1. 
Nella misura in cui è ammissibile, la domanda di revisione è respinta. 
2. 
La tassa di giustizia di fr. 2'000.-- è posta a carico dei ricorrenti con vincolo di solidarietà. 
3. 
Comunicazione al patrocinatore dei ricorrenti e all'Ufficio federale di giustizia, Ufficio centrale USA. 
Losanna, 3 maggio 2006 
In nome della I Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
Il presidente: Il cancelliere: