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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 7} 
H 60/06 
 
Sentenza del 3 maggio 2007 
II Corte di diritto sociale 
 
Composizione 
Giudici federali U. Meyer, presidente, 
Borella e Kernen, 
cancelliere Grisanti. 
 
Parti 
S.________ SA, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, 
via Ghiringhelli 15a, 6501 Bellinzona, 
opponente. 
 
Oggetto 
Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, 
 
ricorso di diritto amministrativo contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino 
dell'8 marzo 2006. 
 
Fatti: 
A. 
In seguito a un controllo avvenuto il 7 settembre precedente, il 13 ottobre 2005 la Cassa di compensazione del Cantone Ticino ha emanato nei confronti della S.________ SA una decisione di tassazione d'ufficio relativa a una ripresa salariale per il periodo 1° gennaio 2001 - 31 dicembre 2004. Con tale atto ha fissato in fr. 7'349.05 il totale dei contributi dovuti dalla società. 
 
A seguito della ricezione della diffida di pagamento del 9 dicembre 2005, la S.________ SA ha comunicato alla Cassa di non avere mai ricevuto la decisione e ha chiesto che la stessa le venisse (ri)trasmessa. Con scritto del 21 dicembre seguente, la società ha contestato il merito della tassazione d'ufficio. 
 
Per provvedimento del 27 dicembre 2005 la Cassa ha dichiarato tardiva l'opposizione e ha osservato che la decisione del 13 ottobre 2005 sarebbe stata ritirata il 17 ottobre successivo. 
B. 
La S.________ SA ha deferito il provvedimento al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino contestando, in via principale, l'avvenuta ricezione della decisione del 13 ottobre 2005 e, in subordine, l'autorizzazione della persona che avrebbe proceduto al ritiro del provvedimento. Nel merito si è opposto alla ripresa salariale effettuata dall'amministrazione. 
 
Esperiti i propri accertamenti, la Corte cantonale, statuendo per giudice unico, ha respinto il gravame (pronuncia dell'8 marzo 2006). Dopo avere rilevato che la decisione in questione sarebbe stata ritirata il 17 ottobre 2005 da tale F.________ - fattorino della società fino al 31 dicembre 2005 - sulla base dell'invito di ritiro lasciato nella casella postale della società il 14 ottobre precedente, e che lo stesso dipendente era noto al personale della Posta per ritirare allo sportello caselle tutto quanto concerneva la società, il primo giudice ha stabilito che, a prescindere dall'(in)esistenza di una autorizzazione scritta in tal senso, l'invio raccomandato della Cassa sarebbe stato ritirato sulla base di una procura tacita, venuta in essere nel corso del tempo per atti concludenti. Rilevando come pertanto la decisione della Cassa sarebbe stata validamente notificata ed entrata nella sfera d'influenza della società il 17 ottobre 2005, l'autorità giudiziaria cantonale ha concluso che, al momento in cui la S.________ SA aveva interposto opposizione, il provvedimento era già cresciuto in giudicato. 
C. 
Ribadendo la tesi della carente notifica della decisione amministrativa, la S.________ SA ha impugnato il giudizio cantonale con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale). 
 
La Cassa propone la reiezione del gravame, mentre l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali ha rinunciato a determinarsi. 
 
Diritto: 
1. 
La legge federale sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF; RS 173.110) è entrata in vigore il 1° gennaio 2007 (RU 2006 1205, 1241). Poiché la decisione impugnata è stata pronunciata precedentemente a questa data, la procedura resta disciplinata dall'OG (art. 132 cpv. 1 LTF; DTF 132 V 393 consid. 1.2 pag. 395). 
2. 
Qualora, come in concreto, la lite non verta sull'assegnazione o il rifiuto di prestazioni assicurative, questo Tribunale deve limitarsi ad esaminare se il giudizio di primo grado abbia violato il diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere d'apprezzamento, oppure se l'accertamento dei fatti sia manifestamente inesatto, incompleto od avvenuto violando norme essenziali di procedura (art. 132 OG in relazione con gli art. 104 lett. a e b e 105 cpv. 2 OG). 
3. 
Nei considerandi dell'impugnata pronuncia, il primo giudice ha già correttamente esposto le norme (art. 38, 49 cpv. 1, 52 cpv. 1 LPGA) e i principi giurisprudenziali (DTF 127 I 31 consid. 2a/aa pag. 34; 119 V 89 consid. 4b/aa pag. 94; 110 V 36; cfr. pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni H 134/04 del 22 febbraio 2005, pubblicata in RtiD 2005 II no. 45 pag. 211) disciplinanti la materia. 
 
A tale esposizione può essere fatto riferimento non senza tuttavia rammentare che l'onere della prova circa l'atto e il momento della notifica di una decisione amministrativa incombe, di principio, all'autorità che intende trarne conseguenze giuridiche (DTF 124 V 400 consid. 2a pag. 402). La prova della notifica di un atto, che deve essere determinata almeno con il grado della verosimiglianza preponderante richiesto in materia di assicurazioni sociali (DTF 124 V 400 consid. 2b pag. 402; 121 V 5 consid. 3 pag. 6), può tuttavia risultare dall'insieme delle circostanze o da altri indizi (DTF 105 III 43 consid. 3 pag. 46; DLA 2000 no. 25 pag. 121). 
 
Alla pronuncia impugnata può quindi essere rinviato nella misura in cui il primo giudice ha pertinentemente ricordato che un atto, per principio, è considerato notificato alla data alla quale il suo destinatario lo riceve effettivamente e che quando il tentativo di intimazione di un invio raccomandato si rivela infruttuoso e, di conseguenza, viene emesso un avviso di ritiro nella bucalettere del destinatario, l'invio è validamente notificato quando viene ritirato alla Posta. Se ciò non avviene entro il termine di ritiro, corrispondente a sette giorni, l'invio viene ritenuto notificato l'ultimo giorno di questo termine, nella misura in cui il destinatario doveva prevedere un'intimazione (cosiddetta "Zustellungsfiktion"; DTF 127 I 31 consid. 2a/aa pag. 34; 123 III 492 consid. 1; 119 V 89 consid. 4b/aa pag. 94; cfr. pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni U 216/00 del 31 maggio 2001, consid. 6c, parzialmente pubblicata in RAMI 2001 no. U 434 pag. 329). 
Detto altrimenti, una decisione amministrativa o giudiziaria intimata mediante invio raccomandato vale come notificata quando entra nella sfera d'influenza del destinatario. Non è per contro necessario che quest'ultimo la prenda anche effettivamente in consegna oppure ne prenda altrimenti conoscenza (DTF 122 I 139 consid. 1 pag. 143). Ciò vale anche nel caso in cui il destinatario dovesse avere designato o avere autorizzato una terza persona a prendere in consegna i suoi invii postali. Anche in siffatta evenienza, la notifica al terzo autorizzato equivale a una notifica al destinatario medesimo (cfr. Rtid 2005 II no 45 pag. 211 consid. 2 con riferimento). Infine, sempre secondo giurisprudenza, è da considerarsi valida la notifica di una decisione raccomandata consegnata allo sportello postale ad un terzo titolare di una semplice procura tacita, risultante dalle circostanze (DTF 110 V 36; cfr. pure Rtid 2005 II no. 45 pag. 211 consid. 2 con riferimento). 
4. 
Alla pronunzia di primo grado deve inoltre essere prestata adesione pure nella misura in cui ha fatto una corretta applicazione della ricordata disciplina nell'evenienza concreta. 
 
L'autorità giudiziaria cantonale, al termine della sua istruttoria, fondandosi in particolare sui chiarimenti forniti dalla Posta, ha accertato in maniera incontrovertibile che l'invito di ritiro della decisione del 13 ottobre 2005 è stato recapitato nella casella postale della società il giorno seguente e che il 17 ottobre successivo l'invio è stato ritirato da F.________, il quale, pur non disponendo di una autorizzazione scritta per procedere al ritiro degli invii per la S.________ SA, era ben noto al personale della Posta per ritirare quotidianamente allo sportello caselle tutto quello che concerneva la ricorrente. In simili condizioni, la Corte cantonale, senza incorrere in una violazione del diritto federale, poteva senz'altro inferire l'esistenza di una autorizzazione quantomeno tacita risultante dalle circostanze. Il meno che si possa dire è infatti che la società tollerava il ritiro sistematico e quotidiano degli invii postali a lei destinati da parte del dipendente F.________, che, nell'occasione in esame, si era, come detto, presentato allo sportello con l'invito di ritiro precedentemente recapitato nella casella postale della S.________ SA (v. per analogia la fattispecie esaminata in DTF 110 V 36 consid. 3b pag. 38). 
 
D'altra parte, nonostante le vane contestazioni da parte della società ricorrente, la correttezza della valutazione del primo giudice appare suffragata anche dall'esistenza di almeno un altro dipendente della S.________ SA, tale G.________, che, pur - anch'egli - in assenza di una autorizzazione scritta, ha già preso validamente in consegna invii ufficiali per conto della ricorrente (v. ad esempio la consegna della risposta di causa in sede cantonale avvenuta appunto tramite il predetto dipendente). 
5. 
Alla luce di queste considerazioni, la valutazione della Corte cantonale, secondo cui la decisione di tassazione d'ufficio del 13 ottobre 2005 sarebbe stata validamente notificata alla ricorrente e sarebbe entrata nella sua sfera d'influenza per il tramite di F.________ - autorizzato in tal senso - il 17 ottobre seguente facendo di conseguenza sì che il termine per interporre opposizione, scaduto il 16 novembre 2005, sarebbe già stato ampiamente superato al momento in cui la società ha reagito, non risulta censurabile dal profilo dell'art. 105 cpv. 2 OG e merita di essere pienamente tutelata (cfr. pure la sentenza pubblicata in Rtid 2005 II no. 45 pag. 211, nella quale, al consid. 4.3, si è peraltro pure precisato come, in una simile evenienza, la persona interessata non possa nemmeno prevalersi di una restituzione del termine omesso secondo l'art. 41 LPGA). 
6. 
Non vertendo sull'assegnazione o il rifiuto di prestazioni assicurative, la procedura è onerosa (a contrario: art. 134 OG, nella versione applicabile in concreto, in vigore fino al 30 giugno 2006). Le spese processuali, che seguono la soccombenza, devono pertanto essere poste a carico della ricorrente (art. 135 in relazione con l'art. 156 cpv. 1 OG). 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale, statuendo secondo la procedura semplificata dell'art. 36a OG, pronuncia: 
1. 
Il ricorso di diritto amministrativo è respinto. 
2. 
Le spese giudiziarie di fr. 500.- sono poste a carico della ricorrente e saranno compensate con le garanzie prestate da quest'ultima. 
3. 
La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. 
Lucerna, 3 maggio 2007 
In nome della II Corte di diritto sociale 
del Tribunale federale svizzero 
Il presidente: Il cancelliere: