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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
4A_130/2013  
   
   
 
 
 
 
Sentenza del 3 giugno 2013  
 
I Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudice federale Klett, Presidente, 
Cancelliere Piatti. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro  
 
1.  B.________SA,  
2.  C.________SA,  
entrambe patrocinate dall'avv. Matteo Galante, 
opponenti. 
 
Oggetto 
azione di accertamento della nullità di delibere assembleari; tutela giurisdizionale in casi manifesti, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 23 gennaio 2013 dalla I Camera civile del Tribunale d'appello del 
Cantone Ticino. 
 
 
 
 
Considerando:  
che il Pretore del distretto di Lugano ha dichiarato inammissibile l'azione di accertamento della nullità delle delibere assembleari 3 gennaio 2011 di B.________SA e C.________SA proposta nella procedura sommaria per casi manifesti dall'avv. A.________; 
che con sentenza 23 gennaio 2013 la II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha respinto l'appello inoltrato da A.________; 
che A.________ ha impugnato con ricorso 7 marzo 2013 al Tribunale federale la sentenza cantonale, postulando pure il conferimento dell'effetto sospensivo al gravame; 
che dopo aver ricevuto un primo invito a fornire entro il 10 aprile 2013 un anticipo per le spese presunte del processo di fr. 6'000.--, la ricorrente ha contestato con scritto 10 aprile 2013 l'ammontare dell'importo richiesto; 
che con risposta 16 aprile 2013 B.________SA e C.________SA, entrambe in liquidazione, propongono di respingere sia la domanda di conferimento dell'effetto sospensivo sia il ricorso; 
che con decreto del 3 maggio 2013 la Presidente della Corte adita ha confermato in ragione del valore di lite della causa il predetto importo e ha nuovamente invitato la ricorrente a fornire fr. 6'000.-- a garanzia delle spese processuali presunte entro il termine suppletorio e secondo le modalità indicate nel formulario annesso; 
che quest'ultimo indica il 23 maggio 2013 quale data entro la quale il predetto anticipo doveva essere al più tardi fornito; 
che con scritto datato 23 maggio 2013, ma consegnato alla posta il 26 maggio 2013 (data del timbro postale apposto sul francobollo della busta di invio), la ricorrente ha chiesto al Tribunale federale di essere posta al beneficio dell'assistenza giudiziaria; 
che il 30 maggio 2013 la Cassa del Tribunale federale ha constatato che il richiesto anticipo spese non è stato pagato né accreditato sul suo conto postale e che non le è pervenuto alcun avviso di addebito di un conto bancario o postale; 
che giusta l'art. 62 cpv. 3 LTF (primo e secondo periodo) il giudice dell'istruzione stabilisce un congruo termine per il versamento dell'anticipo delle spese giudiziarie previste e se questo scade infruttuoso impartisce un termine suppletorio: 
che se l'anticipo non è versato nemmeno nel termine suppletorio, il Tribunale federale non entra nel merito dell'istanza (art. 62 cpv. 3 LTF terzo periodo); 
che in queste circostanze il ricorso si rivela manifestamente inammissibile per mancato tempestivo pagamento dell'anticipo spese (art. 48 cpv. 4 LTF) e va deciso dalla Presidente della Corte adita nella procedura semplificata (art. 108 cpv. 1 lett. a LTF); 
che infatti la domanda di assistenza giudiziaria, peraltro nemmeno documentata, non è di soccorso alla ricorrente, essendo stata depositata dopo lo scadere del termine suppletorio assegnato per il pagamento e rivelandosi già per questo motivo inammissibile; 
che con l'evasione del ricorso la domanda di effetto sospensivo è divenuta caduca; 
che le spese giudiziarie e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 e 68 cpv. 1 LTF); 
 
 
 
 
 
per questi motivi, la Presidente pronuncia:  
 
1.  
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.  
La domanda di assistenza giudiziaria della ricorrente è inammissibile. 
 
3.  
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente, la quale rifonderà alle opponenti complessivi fr. 2'000.-- a titolo di ripetibili per la procedura innanzi al Tribunale federale. 
 
4.  
Comunicazione alle parti e alla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 3 giugno 2013 
 
In nome della I Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Presidente: Klett 
 
Il Cancelliere: Piatti