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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
6B_20/2013  
   
   
 
 
 
 
Sentenza del 3 giugno 2013  
 
Corte di diritto penale  
 
Composizione 
Giudici federali Mathys, Presidente, 
Eusebio, Jacquemoud-Rossari, 
Cancelliera Ortolano Ribordy. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro  
 
Procuratore pubblico del Cantone Ticino, viale Franscini 3, 6500 Bellinzona,  
opponente. 
 
Oggetto 
Decreto di non luogo a procedere; ricusazione, 
 
ricorso in materia penale contro la sentenza emanata 
il 30 novembre 2012 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
 
Fatti:  
 
A.  
Con decisione del 26 ottobre 2012, non ravvisando fatti di rilevanza penale, il Procuratore pubblico ha decretato il non luogo a procedere in ordine alla denuncia presentata il 18 ottobre 2012 da A.________ nei confronti di due minori, della loro madre e del loro nonno, per diversi reati contro l'onore ed altro. 
 
B.  
A.________ ha reagito con uno scritto intitolato "istanza di ricusa", trasmesso dal Procuratore pubblico per competenza alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CRP), unitamente a una sua presa di posizione. 
 
La CRP ha invitato A.________ a indicare se il suo memoriale fosse da considerare come un reclamo contro il decreto di non luogo a procedere e, se del caso, a emendarlo, in quanto non adempiva le esigenze legali di motivazione. Gli ha inoltre dato la possibilità di esprimersi sullo scritto del Procuratore pubblico, in merito al quale A.________ ha in seguito presentato le proprie osservazioni. Di fronte alla persistente difficoltà di capire i reali propositi di A.________, la CRP ha esaminato il suo scritto nella doppia ottica di reclamo contro il decreto di non luogo a procedere e di istanza di ricusa nei confronti del Procuratore pubblico che l'ha emanato. Con un'unica sentenza del 30 novembre 2012, la CRP ha dichiarato irricevibile il reclamo e respinto, per quanto ricevibile, l'istanza di ricusa, ponendo la tassa di giustizia e le spese di fr. 500.-- a carico di A.________. 
 
C.  
Avverso questo giudizio A.________ insorge al Tribunale federale, postulando la ricusa dei giudici della CRP e l'accoglimento della sua istanza di ricusa del Procuratore pubblico. Domanda inoltre di essere posto a beneficio dell'assistenza giudiziaria. 
 
 
 
 
Diritto:  
 
1.  
Conformemente a quanto stabilito dagli art. 95 e 96 LTF, il ricorso in materia penale al Tribunale federale può essere presentato per violazione del diritto, nel quale rientra pure il diritto costituzionale (DTF 136 II 101 consid. 3; 134 IV 36 consid. 1.4.1). Secondo l'art. 42 cpv. 2 LTF, nel ricorso occorre spiegare per quali ragioni l'atto impugnato viola il diritto. Il ricorrente deve quindi almeno concisamente confrontarsi con le considerazioni esposte nella decisione impugnata (DTF 138 I 171 consid. 1.4 ). 
 
Come si vedrà, l'atto di ricorso disattende in larga misura queste esigenze di motivazione, risultando in gran parte inammissibile. 
 
2.  
Il ricorrente sostiene che i giudici componenti la CRP avrebbero dovuto ricusarsi, in quanto in precedenza li avrebbe denunciati per favoreggiamento e abuso di autorità: in relazione a questa denuncia una procedura sarebbe anche pendente dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo. Sicché sussisterebbe un rapporto di inimicizia ai sensi dell'art. 56 lett. f CPP. 
 
2.1. La garanzia di un tribunale indipendente e imparziale, ancorata agli art. 30 cpv. 1 Cost. e 6 n. 1 CEDU, vieta l'influsso sulla decisione di circostanze estranee al processo, che potrebbero privarlo della necessaria oggettività a favore o a pregiudizio di una parte. Sebbene la semplice affermazione della parzialità, basata su sentimenti soggettivi di una parte, non sia sufficiente per fondare un dubbio legittimo, non occorre che il giudice sia effettivamente prevenuto: per giustificare la sua ricusazione bastano circostanze concrete idonee a suscitare l'apparenza di una prevenzione e a far paventare un rischio di parzialità.  
 
L'art. 56 CPP concretizza questa garanzia, enumerando diversi specifici motivi di ricusazione (lett. a-e). Secondo l'art. 56 lett. f CPP, deve in particolare ricusarsi chi per altre ragioni, segnatamente a causa di rapporti di amicizia o di inimicizia con una parte o con il suo patrocinatore, potrebbe avere una prevenzione nella causa. Trattasi di una clausola generale, nella quale rientrano tutti i motivi di ricusazione non espressamente previsti dall'art. 56 lett. a-e CPP (DTF 138 I 425 consid. 4.2.1). 
 
2.2. Premesso che la denuncia nei confronti dei membri della CRP, a cui l'insorgente fa riferimento, è sfociata in un decreto di non luogo a procedere (v. sentenza 1B_362/2011 dell'11 maggio 2012), essa non costituisce di per sé un valido motivo di ricusa. Secondo costante giurisprudenza, infatti, la sola circostanza di aver denunciato dei giudici non giustifica la loro ricusazione (sentenza 1P.514/2002 del 13 febbraio 2003 consid. 2.5). I rimproveri che una parte solleva contro un magistrato, inoltrando per esempio una denuncia penale, manifestano la sua animosità verso quest'ultimo, ma di norma non costituiscono un motivo oggettivo per permettere di sospettare il magistrato di prevenzione (DTF 134 I 20 consid. 4.3.2; sentenza 1P.246/2003 del 13 maggio 2003 consid. 3), in quanto si presume lo stesso in grado di avere il necessario distacco (v. sentenza 1P.568/2002 del 20 gennaio 2003 consid. 2). In caso contrario, basterebbe una denuncia per escludere un giudice non gradito e sceglierne un altro, offrendo così segnatamente la possibilità di influenzare la composizione di un tribunale, in urto con la stessa ratio della garanzia di un tribunale imparziale (sentenza 5P.90/1999 del 16 aprile 1999 consid. 4). Per la ricusazione di un giudice denunciato è piuttosto determinante la sua reazione (sentenze 1B_664/2012 del 19 aprile 2013 consid. 3.3; 1B_27/2009 del 19 marzo 2009 consid. 3). Nella fattispecie non risulta, né il ricorrente adduce, alcuna reazione particolare dei giudici tale da farli apparire particolarmente toccati dalla denuncia e da non poterli più considerare imparziali. È quindi a torto che l'insorgente, sulla sola base della sua denuncia, chiede la ricusazione dei membri della CRP.  
 
3.  
In relazione all'istanza di ricusa nei confronti del Procuratore pubblico, lasciando indecisa la questione della sua tempestività, la CRP ha ritenuto le ragioni avanzate dall'insorgente sostanzialmente generiche, non argomentate e nemmeno documentate. Il ricorrente, mischiando argomenti e varie procedure che coinvolgono persone diverse, si era limitato a sostenere un'ipotetica scelta di campo del magistrato, senza rendere verosimile una sua prevenzione o anche solo una parvenza di prevenzione. Sicché l'autorità precedente ha respinto l'istanza, la cui presentazione appariva al limite del ricevibile. 
 
Con questa argomentazione l'insorgente non si confronta minimamente, accontentandosi di riproporre le sue ragioni a sostegno della domanda di ricusazione. Sennonché, l'art. 42 cpv. 2 LTF impone alla parte ricorrente di spiegare nel suo gravame perché l'atto impugnato, in concreto la sentenza della CRP (v. art. 80 LTF), viola il diritto. Oltre a sostenere che i giudici cantonali non avrebbero dovuto pronunciarsi sulla richiesta di ricusazione del Procuratore pubblico, perché parziali a causa dell'inimicizia sorta a seguito della denuncia presentata contro di loro, l'unica censura che l'insorgente pare formulare contro la decisione della CRP è la mancata citazione di un teste da lui proposta a sostegno della sua istanza. Egli tuttavia non lamenta, e ancor meno dimostra, un qualsiasi arbitrio nella valutazione (anticipata) delle prove (al proposito v. DTF 137 I 58 consid. 4.1.2; 136 I 229 consid. 5.3). Insufficientemente e impropriamente motivato, su questo punto il gravame sfugge a un esame di merito. 
 
4.  
Infine il ricorrente rimprovera alla CRP di aver evaso il suo scritto anche nell'ottica di un reclamo contro il decreto di non luogo a procedere del 26 ottobre 2012. Egli avrebbe inteso unicamente far valere un caso di ricusazione nei confronti del magistrato inquirente e non ricorrere contro suddetto decreto. Contesta ogni altra interpretazione del suo memoriale cantonale, pretesamente finalizzata a "estorcer[gli] del denaro". 
 
Nuovamente l'insorgente si limita a formulare generiche contestazioni, senza spiegare perché la decisione impugnata violerebbe il diritto. In particolare non sostanzia alcun arbitrio nell'interpretazione data dalla CRP al suo scritto e nemmeno rende verosimile che la tassa e le spese di giustizia siano state in qualche modo aumentate a seguito della doppia valenza attribuita allo stesso. In assenza di motivazione, non si giustifica vagliare questa censura. 
 
5.  
Ne segue che, nella limitata misura in cui è ammissibile, il ricorso dev'essere respinto. 
 
La domanda di assistenza giudiziaria non può trovare accoglimento, atteso che le conclusioni ricorsuali apparivano d'acchito prive di possibilità di successo (art. 64 cpv. 1 LTF). Le spese giudiziarie sono pertanto poste a carico del ricorrente soccombente (art. 66 cpv. 1 LTF), il loro importo viene comunque ridotto, tenuto conto della sua situazione finanziaria (art. 65 cpv. 2 LTF). 
 
 
 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.  
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 
 
2.  
La domanda di assistenza giudiziaria è respinta. 
 
3.  
Le spese giudiziarie di fr. 800.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
4.  
Comunicazione alle parti e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 3 giugno 2013 
 
In nome della Corte di diritto penale 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Mathys 
 
La Cancelliera: Ortolano Ribordy