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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5D_74/2022  
 
 
Sentenza del 3 giugno 2022  
 
II Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudice federale Herrmann, Presidente, 
Cancelliera Antonini. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Autorità regionale di protezione 9 sede 
di Torricella-Taverne, 
 
Oggetto 
costi per servizio medico psichiatrico, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 19 aprile 2022 
dal Presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (9.2022.47). 
 
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:  
 
1.  
L'Autorità regionale di protezione 9 sede di Torricella-Taverne, con decisione 25 febbraio 2022, ha posto a carico di A.________ i costi per il servizio medico psichiatrico ambulatoriale dell'Organizzazione sociopsichiatrica cantonale ticinese, pari a fr. 171.75. 
 
Con sentenza 19 aprile 2022 il Presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, dopo aver scartato, per inammissibilità, l'invito a astenersi o ricusarsi dalla causa, ha dichiarato irricevibile il reclamo inoltrato da A.________ avverso la predetta decisione per difetto di capacità processuale dell'interessato. 
 
2.  
Con ricorso 21 maggio 2022 A.________ ha impugnato la sentenza cantonale dinanzi al Tribunale federale. 
 
Non sono state chieste determinazioni. 
 
3.  
L'esercizio dei diritti civili in ambito giudiziario di A.________ è stato limitato ed è stata istituita una curatela di rappresentanza nel senso dell'art. 394 CC in suo favore con lo scopo di segnatamente rappresentarlo in tutte le procedure giudiziarie; quale curatore è stato nominato l'avv. Pascal Cattaneo (v. sentenza 5A_1054/2021 del 10 gennaio 2022). 
 
Con scritto 1° giugno 2022 l'avv. Pascal Cattaneo ha comunicato al Tribunale federale di non ratificare il ricorso di A.________. Tale gravame si rivela pertanto manifestamente inammissibile e può essere evaso nella procedura semplificata dei combinati art. 117 e 108 cpv. 1 lett. a LTF
 
4.  
Come chiesto dal curatore, non si prelevano spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Presidente pronuncia:  
 
1.  
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.  
Non si prelevano spese giudiziarie. 
 
3.  
Comunicazione al ricorrente, all'Autorità regionale di protezione 9 sede di Torricella-Taverne, al Presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello del Cantone Ticino e per conoscenza al curatore avv. Pascal Cattaneo. 
 
 
Losanna, 3 giugno 2022 
 
In nome della II Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Herrmann 
 
La Cancelliera: Antonini