Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4A_443/2023
Decreto del 3 luglio 2024
I Corte di diritto civile
Composizione
Giudice federale Jametti, Presidente,
Cancelliere Piatti.
Partecipanti al procedimento
A.________ SA,
patrocinata dall'avv. Fabio Alippi,
ricorrente,
contro
B.________,
patrocinato dall'avv. Edy Albisetti,
opponente.
Oggetto
azione del disconoscimento del debito; mutuo,
ricorso contro la sentenza emanata il 18 luglio 2023
dalla II Camera civile del Tribunale d'appello
del Cantone Ticino (12.2023.2).
Considerando:
che con giudizio 21 novembre 2022 il Pretore della Giurisdizione di Locarno Città ha respinto l'azione di disconoscimento del debito di fr. 250'000.-- presentata dalla A.________ SA nei confronti B.________;
che con sentenza 18 luglio 2023 la II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha respinto, nei limiti della sua ricevibilità, l'appello inoltrato dall'attrice;
che la A.________ SA è insorta al Tribunale federale con ricorso in materia civile del 13 settembre 2023, postulando, previo conferimento dell'effetto sospensivo al gravame, l'accoglimento della petizione;
che con decreto 24 ottobre 2023 è stato conferito effetto sospensivo al ricorso;
che con risposta 14 novembre 2023 B.________ ha proposto la reiezione del ricorso;
che con lettera 24 giugno 2024 la ricorrente ha comunicato al Tribunale federale di avere trovato un accordo con l'opponente e di quindi ritirare il ricorso, chiedendo nel contempo di porre a suo carico una tassa di giustizia ridotta e di compensare le ripetibili;
che con scritto 1° luglio 2024 l'opponente, interpellato con decreto del 26 giugno 2024, ha confermato la rinuncia all'attribuzione di ripetibili;
che giusta l'art. 32 cpv. 1 LTF il presidente della Corte dirige il procedimento quale giudice dell'istruzione fino alla pronuncia della sentenza e che in virtù dell'art. 32 cpv. 2 LTF il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico lo stralcio dal ruolo delle cause ritirate;
che le spese giudiziarie, comprendenti una tassa di giustizia ridotta (art. 65 cpv. 2 LTF), seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico della ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF);
per questi motivi, la Presidente decreta:
1.
La causa è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.
3.
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 3 luglio 2024
In nome della I Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
La Presidente: Jametti
Il Cancelliere: Piatti