Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_38/2024
Sentenza del 3 luglio 2025
II Corte di diritto civile
Composizione
Giudici federali Bovey, Presidente,
Hartmann, De Rossa,
Cancelliera Antonini.
Partecipanti al procedimento
A.________,
patrocinato dall'avv. Hugo Haab,
ricorrente,
contro
Ufficio di esecuzione di Locarno,
via della Posta 9, 6601 Locarno,
1. Canton Soletta, 4500 Soletta,
2. Comune di T.________,
3. Comune di U.________,
rappresentati dallo Steueramt des Kantons Solothurn,
e patrocinati dall'avv. Michela Gianola.
Oggetto
rettifica, verbale di sequestro,
ricorso contro la sentenza emanata il 10 gennaio 2024 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello del Cantone Ticino,
quale autorità di vigilanza (15.2023.95/96).
Fatti:
A.
A.a. Con decisione 26 maggio 2023 il Canton Soletta ha condannato A.________ a prestare una garanzia per vari crediti d'imposta federale, cantonale e comunale pari a complessivi fr. 2'378'080.--.
A.b. In data 8 agosto 2023 il Canton Soletta ha trasmesso all'Ufficio di esecuzione (UE) di Locarno un decreto di sequestro diretto contro A.________, vertente, da un lato, su un credito di fr. 7'200'000.-- relativo al ricavo della compravendita di un fondo vvv di W.________ depositato sul conto di un notaio e, dall'altro, sui fondi xxx e yyy di U.________, il tutto fino a concorrenza di fr. 2'378'080.--. I sequestranti sono il Canton Soletta, il Comune di T.________ e il Comune di U.________.
Quello stesso giorno, l'UE di Locarno ha eseguito il sequestro del credito residuo dell'escusso verso il notaio e dei fondi xxx e yyy di U.________ (stimati in fr. 1'924'300.--, rispettivamente fr. 174'000.--).
A.c. L'UE di Locarno ha emesso il verbale di sequestro il 21 agosto 2023.
A.________ si è aggravato contro tale verbale con ricorso 29 agosto 2023, chiedendo in via principale di annullarlo con riguardo ai fondi di U.________ e in via subordinata di stimare il valore dei fondi in fr. 7'136'000.-- con conseguente annullamento del sequestro del credito.
Con sentenza 27 dicembre 2023 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, ha parzialmente accolto il ricorso (nella misura della sua ricevibilità). Nella motivazione ha indicato che l'UE di Locarno era competente solo per eseguire il sequestro del credito residuo dell'escusso verso il notaio, ma non quello dei due fondi di U.________ e che al riguardo il verbale di sequestro era nullo. Il dispositivo n. 1 era così formulato: "Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è parzialmente accolto. Di conseguenza il verbale di sequestro zzz è annullato e all'Ufficio di esecuzione è fatto ordine di chiedere assistenza al Betreibungsamt Olten-Gösgen per eseguire il sequestro dei fondi xxx e yyy di U.________, ossia stimarne il valore, valutare se chiedere all'autorità dei registri di Olten-Gösgen di revocare l'annotazione del divieto di disporre dei fondi, già iscritta a Registro fondiario, ed emettere il verbale di sequestro, che l'Ufficio di esecuzione annetterà poi a quello oggetto della presente procedura".
B.
L'UE di Locarno ha segnalato all'autorità di vigilanza che il dispositivo della sentenza 27 dicembre 2023 sembrava in contraddizione con i motivi, in cui veniva confermata la sua competenza con riferimento al sequestro del credito residuo dell'escusso verso il notaio.
Con sentenza 10 gennaio 2024 l'autorità di vigilanza ha rettificato
d'ufficio la sua precedente sentenza 27 dicembre 2023, annullando il verbale di sequestro limitatamente ai fondi xxx e yyy di U.________ e confermando l'ordine all'UE di Locarno di chiedere assistenza al Betreibungsamt di Olten-Gösgen per eseguirne il sequestro.
C.
Con ricorso in materia civile 19 gennaio 2024 A.________ ha chiesto al Tribunale federale di annullare la sentenza di rettifica e di dichiarare la richiesta di interpretazione e rettifica dell'UE di Locarno inammissibile, subordinatamente infondata. Il ricorrente ha anche chiesto di fare ordine all'UE di Locarno di astenersi dal compiere "ulteriori misure esecutive o di realizzazione" ed "atti esecutivi di qualsiasi tipo" nei suoi confronti fino a crescita in giudicato della decisione del Tribunale federale o fino a diversa indicazione da parte di quest'ultimo.
Con decreto 13 febbraio 2024 il Tribunale federale, considerate le particolarità della fattispecie e al fine di non pregiudicare la decisione nel merito, ha parzialmente accolto la predetta istanza nel senso che ha mantenuto il sequestro vertente sia sul credito residuo dell'escusso verso il notaio relativo al prezzo di compravendita del fondo vvv di W.________ sia sui fondi xxx e yyy di U.________, ma ha precisato che la procedura di sequestro non poteva continuare durante il procedimento dinanzi al Tribunale federale.
Non sono state chieste determinazioni nel merito.
Diritto:
1.
1.1. Il ricorso è stato interposto tempestivamente (art. 100 cpv. 2 lett. a LTF) dalla parte soccombente nella sede cantonale (art. 76 cpv. 1 LTF) contro una decisione finale (art. 90 LTF; DTF 133 III 350 consid. 1.2) pronunciata dall'autorità ticinese di ultima (unica) istanza (art. 75 LTF) in materia di esecuzione e fallimento (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF), con la quale ha rettificato una sua precedente decisione in virtù dell'art. 30 della legge ticinese del 27 aprile 1992 sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento (LPR/TI; RL 280.200). Trattandosi di una decisione dell'autorità cantonale di vigilanza in materia di esecuzione e fallimento, il valore di causa è privo di rilievo (art. 74 cpv. 2 lett. c LTF). Il ricorso in materia civile appare pertanto in linea di principio ammissibile.
1.2. Con un ricorso al Tribunale federale può essere fatta valere la violazione del diritto federale (art. 95 lett. a LTF), che include anche i diritti costituzionali. Salvo che per i casi citati all'art. 95 LTF, non può invece essere censurata la violazione del diritto cantonale; è per contro possibile prevalersi di un'applicazione di tale diritto arbitraria (art. 9 Cost.) o lesiva di altre norme della Costituzione federale.
Il Tribunale federale applica il diritto d'ufficio (art. 106 cpv. 1 LTF). Nondimeno, tenuto conto dell'onere di allegazione e motivazione posto dall' art. 42 cpv. 1 e 2 LTF , la cui mancata ottemperanza conduce all'inammissibilità del gravame, il Tribunale federale esamina di regola solo le censure sollevate (DTF 142 III 364 consid. 2.4 con rinvii). La parte ricorrente deve pertanto spiegare nei motivi del ricorso, in modo conciso e confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata, perché quest'ultima viola il diritto (DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4). Per le violazioni di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale le esigenze di motivazione sono più severe; la parte ricorrente deve indicare in modo chiaro e dettagliato i diritti che sono stati violati e spiegare in cosa consista la violazione (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4).
2.
Secondo l'art. 30 LPR/TI, se in una sentenza dell'autorità di vigilanza vi sono dispositivi ambigui od oscuri, o se essi contengono errori di redazione o di calcolo, l'autorità li interpreta o li rettifica.
Giusta gli art. 31 cpv. 1 e 32 cpv. 1 LPR/TI, la domanda di interpretazione va presentata in forma scritta e in lingua italiana e proposta entro dieci giorni dalla notifica all'autorità di vigilanza che ha giudicato. Secondo l'art. 32 cpv. 2 LPR/TI, la domanda può essere notificata alle parti che, entro il termine di dieci giorni, possono inoltrare le loro osservazioni.
2.1. La Corte cantonale ha osservato che, malgrado l'interpretazione o la rettifica presupponesse in linea di principio la presentazione di un'apposita domanda (v. art. 31 cpv. 1 e 32 cpv. 1 LPR/TI) e malgrado si giustificasse di riconoscere anche all'autorità di esecuzione (in concreto l'UE di Locarno) la facoltà di chiedere una tale interpretazione o rettifica, l'autorità di vigilanza poteva in ogni caso anche rettificare
d'ufficio gli errori di redazione o di calcolo contenuti nel dispositivo delle sue decisioni (in applicazione analogica degli art. 129 cpv. 1 LTF e 334 cpv. 1 CPC). Secondo la Corte cantonale, nella presente fattispecie l'errore di redazione del dispositivo della sentenza 27 dicembre 2023 era manifesto, giacché nei motivi la validità dell'esecuzione del sequestro del credito residuo dell'escusso verso il notaio era stata confermata, e poteva pertanto essere rettificato
d'ufficio "senza necessità d'interpellare preventivamente le parti (art. 334 cpv. 2 CPC per analogia) ". La Corte cantonale ha quindi annullato il verbale di sequestro soltanto limitatamente ai due fondi di U.________.
2.2. Il ricorrente lamenta un'applicazione arbitraria (art. 9 Cost.) del diritto procedurale cantonale, nonché la violazione del suo diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost.) e degli art. 95 cpv. 3 e 97 cpv. 2 LEF.
2.2.1. Il ricorrente sostiene innanzitutto che l'assunto dell'autorità di vigilanza secondo cui l'UE di Locarno sarebbe stato legittimato a presentare una domanda di interpretazione e rettifica non troverebbe alcun fondamento legale nella LPR/TI. A suo dire, l'autorità di vigilanza avrebbe quindi applicato il diritto cantonale in modo arbitrario.
Sia dalla motivazione che dal dispositivo della sentenza 10 gennaio 2024 emerge tuttavia che l'autorità di vigilanza ha operato una rettifica
d'ufficio. La censura diretta contro la segnalazione dell'UE di Locarno risulta pertanto inconferente.
2.2.2. Quanto alla rettifica d'ufficio, il ricorrente non contesta che l'autorità di vigilanza potesse effettuarla in applicazione analogica degli art. 129 cpv. 1 LTF e 334 cpv. 1 CPC. Egli sostiene tuttavia che i presupposti di una rettifica - in concreto la presenza di un errore di redazione giusta l'art. 30 LPR/TI - non sarebbero manifestamente stati adempiuti. Ritiene infatti che l'autorità di vigilanza non avrebbe corretto un semplice errore redazionale, ma avrebbe invece "ristretto in modo notevole la precedente decisione" sequestrando, con il nuovo dispositivo, il credito derivante dalla compravendita in modo definitivo, mentre "con la decisione precedente (non rettificata) si sarebbe ottenuto la liberazione di tale credito tanto più che le due proprietà offrono già una copertura sufficiente". A suo dire, "dal fatto che il sequestro del prezzo di compravendita è stato considerato dall'autorità di vigilanza legittimo, non si può assolutamente concludere che il verbale di sequestro non debba comunque essere annullato sotto questo aspetto" siccome "solo un annullamento totale del sequestro di tutti i beni ha senso, poiché altrimenti l'art. 95 LEF non potrebbe più essere applicato correttamente".
Ora, nei motivi della sentenza 27 dicembre 2023 l'autorità di vigilanza aveva osservato che né il credito residuo dell'escusso verso il notaio (di fr. 2'170'959.15) né il valore di stima dei fondi di U.________ (di fr. 1'924'300.-- e fr. 174'000.--) permettevano da soli di coprire il credito dei sequestranti (pari a fr. 2'378'080.--), per cui la decisione dell'UE di Locarno di sequestrare tutti e tre i beni era conforme all'art. 97 cpv. 2 LEF (applicabile all'esecuzione del sequestro su rinvio dell'art. 275 LEF). L'autorità di vigilanza ha tuttavia precisato che l'UE di Locarno era competente per eseguire il sequestro del credito, ma non quello dei due fondi di U.________, siti al di fuori del suo circondario, per cui " al riguardo, il verbale di sequestro è nullo [...] ma l'UE va invitato a chiedere assistenza al competente ufficio d'esecuzione cantonale per l'esecuzione del sequestro dei fondi ". Appare quindi evidente che il dispositivo della sentenza 27 dicembre 2023 non riproduceva con esattezza ciò che era stato deciso: il verbale di sequestro non avrebbe dovuto essere interamente annullato, ma soltanto limitatamente ai fondi. Palesemente redatto in modo errato, il dispositivo poteva di conseguenza essere rettificato dall'autorità di vigilanza senza esitazioni, sulla base di quello che era già stato deciso nel primo giudizio (v. sentenza 5A_972/2016 del 24 agosto 2017 consid. 4.2). La censura di arbitrio (nell'applicazione del diritto procedurale cantonale) è infondata.
Le critiche basate sulla violazione degli art. 95 cpv. 3 e 97 cpv. 2 LEF concernono invece il merito e non i presupposti di una rettifica d'ufficio del dispositivo. Esse saranno esaminate più avanti (v. infra consid. 2.2.4).
2.2.3. Il ricorrente si duole in seguito di non essere stato sentito prima dell'emanazione della decisione di rettifica: dall'art. 32 cpv. 2 LPR/TI risulterebbe infatti "che le parti della procedura esecutiva (ovvero almeno il creditore ed il debitore) sono parti della procedura di rettifica ed interpretazione e devono avere la possibilità di essere sentite", mentre i presupposti dell'art. 334 cpv. 2 CPC che permettono di rinunciare ad interpellare le parti (ossia la presenza di un mero errore di scrittura o di calcolo) non sarebbero stati adempiuti. Egli lamenta così una violazione dell'art. 29 cpv. 2 Cost. e un'arbitraria applicazione degli art. 32 cpv. 2 LPR/TI e 334 cpv. 2 CPC (quest'ultimo "applicato [...] come diritto cantonale").
Contrariamente a quanto preteso nel rimedio, l'art. 32 cpv. 2 LPR/TI non prevede un obbligo di sentire le parti, ma soltanto una facoltà (v. supra consid. 2 in fine).
Giova inoltre osservare che il ricorrente non contesta che l'art. 334 cpv. 2 CPC possa essere applicato per analogia alla procedura di rettifica dinanzi all'autorità di vigilanza. Tale disposto di legge prevede che, se la rettifica concerne errori di scrittura (come in questo caso, v. supra consid. 2.2.2) o di calcolo, il giudice può rinunciare a interpellare le parti. Il Tribunale federale ha già avuto modo di osservare che, in questo scenario, la controparte non può far valere una lesione del suo diritto di essere sentita (v. sentenza 4A_656/2018 del 19 agosto 2019 consid. 3; FRANCESCO TREZZINI, in Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, vol. III, 3a ed. 2025, n. 21 ad art. 334 CPC).
Anche queste censure risultano quindi infondate.
2.2.4. Nel merito, il ricorrente lamenta una lesione degli art. 95 cpv. 3 e 97 cpv. 2 LEF (applicabili al sequestro su rinvio dell'art. 275 LEF) e accenna anche alla lesione della garanzia costituzionale della proprietà. Egli afferma che "la pretesa derivante dal prezzo di compravendita è contestata e le due proprietà immobiliari offrono già ampia copertura (sufficiente) " e pretende che, a seguito della decisione di rettifica in cui "il sequestro del credito è già stato accertato in modo definitivo", l'UE di Locarno "non sarebbe in grado di esercitare appieno la propria discrezionalità ai sensi dell'art. 95 LEF per quanto riguarda i beni da sequestrare" e non sarebbe "libero di stabilire quali dei tre beni devono essere effettivamente bloccati una volta che i due immobili saranno stati valutati dall'Ufficio esecuzioni di Olten-Gösgen".
Il ricorrente sembra partire dal presupposto che non potrà più contestare l'ordine e l'entità del sequestro dopo che il Betreibungsamt di Olten-Gösgen avrà stimato i due fondi. Egli non tiene tuttavia conto dell'art. 24 del regolamento del Tribunale federale del 23 aprile 1920 concernente la realizzazione forzata di fondi (RFF; RS 281.42), applicabile par analogia anche in caso di sequestro (cfr. DTF 148 III 138 consid. 3, nella quale il Tribunale federale ha stabilito che all'esecuzione di un sequestro è applicabile per analogia l'art. 89 LEF, malgrado non sia menzionato all'art. 275 LEF). L'art. 24 RFF prevede infatti che l'ufficio richiesto, dopo aver eseguito il pignoramento (o il sequestro), emetterà il verbale di pignoramento (o il verbale di sequestro) e lo invierà all'ufficio richiedente, il quale ne trascriverà il contenuto nel proprio verbale (v. anche supra consid. in fatto A.c in fine), di cui notificherà copia alle parti e assegnerà, ove sia necessario, i termini occorrenti (sulla ripartizione delle competenze tra gli uffici e tra le autorità di vigilanza, v. segnatamente DTF 145 III 487 consid. 3.4.2). Nella misura in cui possano essere ritenute sufficientemente motivate (ciò che appare dubbio in particolare per quanto concerne l'art. 26 Cost.), le censure si appalesano quindi infondate.
3.
Da quanto precede discende che il ricorso in materia civile va respinto nella misura in cui è ammissibile.
Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). I sequestranti hanno dovuto pronunciarsi soltanto sulla domanda di conferimento dell'effetto sospensivo al ricorso, risultando parzialmente soccombenti; in tali circostanze non si giustifica assegnare loro spese ripetibili per la sede federale, ma, visto l'esito della procedura di misure d'urgenza, occorre ritenere le stesse compensate ( art. 68 cpv. 1 e 2 LTF ).
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorsoè respinto.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 2'500.-- sono poste a carico del ricorrente.
3.
Comunicazione ai partecipanti al procedimento e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza.
Losanna, 3 luglio 2025
In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Bovey
La Cancelliera: Antonini