Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9C_294/2025  
 
 
Sentenza del 3 luglio 2025  
 
III Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudice federale Parrino, in qualità di giudice unico, 
Cancelliera Cometta Rizzi. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
patrocinato dal Dr. B.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino, via C. Ghiringhelli 15a, 6501 Bellinzona, 
opponente. 
 
Oggetto 
Assicurazione per l'invalidità (presupposto processuale), 
 
ricorso contro la sentenza del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 29 aprile 2025 (32.2025.15). 
 
 
Visto:  
la sentenza del 29 aprile 2025, con cui il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha respinto il ricorso, come pure l'istanza tendente all'esonero dal pagamento delle spese, d i A.________ contro la decisione dell'Ufficio assicurazioni invalidità del Cantone Ticino (di seguito UAI) dell'8 gennaio 2025, che gli ha negato il diritto a prestazioni dell'assicurazione per l'invalidità, sia a una rendita ordinaria che a una straordinaria, 
il ricorso inoltrato da A.________ al Tribunale federale il 26 maggio 2025 (timbro postale), completato il 16 giugno 2025 (timbro postale), con cui chiede, previa concessione dell'esonero dell'anticipo delle spese giudiziarie e dell'effetto sospensivo, l'annullamento della sentenza cantonale e l'attuazione di nuovi accertamenti medici per stabilire la data dell'evento invalidante, 
 
 
considerando:  
che il Tribunale federale esamina d'ufficio e con pieno potere di cognizione la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 150 IV 103 consid. 1; 148 V 265 consid. 1.1 con riferimenti), 
che l'atto denominato "integrazione al ricorso" è stato notificato al Tribunale federale il 16 giugno 2025 (timbro postale), ovvero oltre il termine di ricorso legale di 30 giorni (art. 100 LTF) - che non può essere prolungato (art. 47 cpv. 1 LTF, fatta eccezione per una domanda di restituzione dei termini ai sensi dell'art. 50 cpv. 1 LTF, di cui non è questione nella presente vertenza - e che è giunto a scadenza il 2 giugno 2025 - il ricorrente menziona il 1° giugno 2025 che però è una domenica e pertanto il termine scade il primo giorno feriale seguente, art. 45 cpv. 1 LTF) - con la conseguenza che tale scritto non deve essere considerato nella vertenza in esame, in quanto tardivo, 
che per l'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF il ricorso, per essere ammissibile (art. 108 cpv. 1 lett. b LTF), deve contenere, tra l'altro, le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova e spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato violerebbe il diritto (art. 95 e 96 LTF; DTF 142 I 99 consid. 1.7.1) o conterrebbe accertamenti manifestamente inesatti (art. 97 cpv. 1 LTF; DTF 148 V 366 consid. 3.3), 
che il ricorrente censura principalmente l'inattendibilità della decisione UAI dell'8 gennaio 2025, omettendo di confrontarsi con la sentenza impugnata, della quale si limita a indicare che si tratta di una "discutibile decisione emessa dal Tribunale cantonale amministrativo (recte: Tribunale delle assicurazioni sociali), che non ha preso in considerazione le ripetute richieste del ricorrente di essere sottoposto ai necessari accertamenti medici" (ricorso, pag. 2), 
che, in ogni modo, per giurisprudenza consolidata, gli accertamenti dell'autorità giudiziaria di ricorso in merito al danno alla salute e alla capacità lavorativa dell'assicurato riguardano questioni di fatto che possono essere riesaminate dal Tribunale federale solo in maniera molto limitata (DTF 142 V 178 consid. 2.4 con riferimenti), 
che dagli accertamenti dell'autorità giudiziaria precedente è emerso che il ricorrente, cittadino serbo di origine kosovara, nato nel 1972, è giunto in Svizzera quale richiedente d'asilo il 4 novembre 1991 e che presentava già una patologia invalidante, conformemente a quanto attestato dal dott. C.________ - specialista FMH in psichiatria - nel suo rapporto valetudinario del 12 febbraio 2024, le cui conclusioni sono state avallate dal dott. D.________ - specialista in psichiatria e psicoterapia del Servizio medico regionale TI/GR dell'UAI - nel suo rapporto del 26 giugno 2024, 
che pertanto il danno alla salute è insorto prima dell'entrata in Svizzera dell'insorgente, con la conseguenza che non sono realizzati i presupposti per il riconoscimento del diritto a una rendita d'invalidità ordinaria (art. 6 cpv. 2 e 36 cpv. 1 LAI), 
che in concreto il ricorrente si è limitato a pretendere in termini soggettivi un peggioramento di salute da inizio gennaio 2012, omettendo però di allegare un qualsivoglia supporto di natura valetudinaria, 
che, anche se rimasto silente su tale aspetto, va rilevato che nemmeno i presupposti per una rendita straordinaria sono dati (art. 42 cpv. 1 LAVS a cui rinvia l'art. 39 cpv. 1 LAI), considerato che gli accertamenti del Tribunale cantonale hanno consentito di determinare come dall'estratto del conto individuale dell'insorgente si evinca che egli ha iniziato a versare i contributi AVS da ottobre 2001, all'età di 29 anni e dunque rispetto a una persona della stessa classe di età egli ha una lacuna contributiva che gli impedisce il riconoscimento del diritto a una rendita straordinaria, 
che in considerazione dell'assenza di un'argomentazione topica che si confronti con l'esposizione delle ragioni della sentenza impugnata, il ricorso non soddisfa manifestamente le esigenze formali di motivazione e, pertanto, statuendo secondo la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b e cpv. 2 LTF, deve essere dichiarato inammissibile, 
che, viste le peculiarità del caso, si prescinde dal caricare le spese giudiziarie alla parte soccombente (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF), 
che la domanda di gratuito patrocinio, per quanto ancora di interesse, è respinta data l'assenza di ogni probabilità di successo del ricorso (art. 64 cpv. 1 e 2 LTF), 
che l'emanazione di questa sentenza rende priva d'oggetto la domanda di conferimento dell'effetto sospensivo, 
 
 
per questi motivi, il Giudice unico pronuncia:  
 
1.  
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.  
La domanda di assistenza giudiziaria è respinta nella misura in cui non è divenuta priva d'oggetto. 
 
3.  
Non si prelevano spese giudiziarie. 
 
4.  
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. 
 
 
Lucerna, 3 luglio 2025 
 
In nome della III Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Giudice unico: Parrino 
 
La Cancelliera: Cometta Rizzi