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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
1C_328/2016  
   
   
 
 
 
Sentenza del 3 agosto 2016  
 
I Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudice federale Eusebio, Giudice unico, 
Cancelliere Crameri. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
1. B.________, 
2. C.________, 
 
Municipio di X.________, 
patrocinato dallo Studio legale Respini Jelmini Beretta Piccoli & Fornara, 
Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone Ticino, Residenza governativa, 6501 Bellinzona. 
 
Oggetto 
licenza edilizia per la ristrutturazione di un complesso abitativo e la formazione di una nuova unità abitativa, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 27 maggio 2016 dal giudice delegato del Tribunale cantonale amministrativo. 
 
 
Considerando:  
che con decisione del 6 aprile 2016 il Consiglio di Stato ha dichiarato irricevibile un ricorso di A.________ contro una decisione con la quale il Municipio di X.________, dichiarata tardiva l'opposizione sollevata dall'insorgente in nome del di lui padre, ha rilasciato a B.________ e C.________ la licenza edilizia per ristrutturare un complesso abitativo e creare una nuova unità abitativa; 
che avverso la decisione governativa A.________ è insorto dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo; 
 
che con giudizio del 27 maggio 2016 il giudice delegato della Corte cantonale ha dichiarato il ricorso irricevibile, siccome tardivo; 
che A.________ impugna questa sentenza con un ricorso al Tribunale federale, chiedendo di annullarla e di far riaprire l'incarto relativo alla contestata domanda di costruzione; 
che non sono state chieste osservazioni al gravame; 
che il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova (art. 42 cpv. 1 LTF), nonché essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché e in che misura l'atto impugnato viola il diritto (art. 42 cpv. 2; DTF 140 I 320 consid. 3.2); 
 
che secondo la costante giurisprudenza, quando, come in concreto, l'ultima autorità cantonale dichiara un ricorso inammissibile per ragioni formali e non procede all'esame di merito, il ricorrente deve addurre perché essa avrebbe accertato in modo arbitrario l'assenza dei presupposti formali e si sarebbe quindi a torto rifiutata di procedere all'esame di merito (DTF 123 V 335 consid. 1b; 118 Ib 26 consid. 2b, 134 consid. 2; cfr. anche DTF 138 III 46 consid. 1.2 pag. 48); 
 
che il ricorrente limitandosi a criticare lo svolgimento della citata procedura edilizia e a richiamare altri procedimenti che, come quelli indicati nel suo ulteriore scritto del 26 luglio 2016, esulano manifestamente dall'oggetto del litigio, non si confronta del tutto con la motivazione d'irricevibilità fondata sulla tardività del suo ricorso posta a fondamento dell'impugnata decisione del giudice delegato; 
 
che il ricorso, manifestamente non motivato, non può quindi essere esaminato nel merito e può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b e cpv. 2 LTF
 
che le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF); 
 
 
per questi motivi, il Giudice unico pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
3.   
Comunicazione alle parti, rispettivamente ai loro rappresentanti, al Consiglio di Stato e al Tribunale cantonale amministrativo del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 3 agosto 2016 
 
In nome della I Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Giudice unico: Eusebio 
 
Il Cancelliere: Crameri