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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
5A_666/2015  
   
   
 
 
 
Sentenza del 3 settembre 2015  
 
II Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudice federale Escher, Giudice presidente, 
Cancelliera Antonini. 
 
Partecipanti al procedimento 
1. A.A.________, 
2. B.A.________, 
ricorrenti, 
 
contro 
 
Stato del Cantone Ticino, 6500 Bellinzona, 
rappresentato dall'Ufficio esazione e condoni del 
Cantone Ticino, viale S. Franscini 6, 6501 Bellinzona, 
opponente, 
 
Ufficio di esecuzione di Bellinzona, via Generale Guisan 3, 6501 Bellinzona. 
 
Oggetto 
avvisi di pignoramento, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 18 agosto 2015 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza. 
 
 
Considerando:  
che, nelle esecuzioni promosse dallo Stato del Cantone Ticino contro A.A.________, in data 11 giugno 2015 l'Ufficio di esecuzione di Bellinzona ha emesso gli avvisi di pignoramento per il 22 giugno 2015; 
che con sentenza 18 agosto 2015 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, ha respinto un ricorso introdotto da A.A.________ contro tali avvisi di pignoramento, mediante il quale egli chiedeva una " ragionevole sospensione temporanea di tutte le Esecuzioni "; 
che secondo l'autorità di vigilanza nulla impediva l'emanazione degli avvisi di pignoramento contestati, le esecuzioni potendo essere sospese soltanto in virtù di una decisione giudiziaria nel senso dell'art. 85a cpv. 2 LEF o di una dichiarazione di ritiro delle esecuzioni o delle domande di proseguimento da parte del creditore procedente, in concreto non risultanti dagli atti (e comunque non in virtù di una risoluzione del 5 marzo 2008 del Consiglio di Stato del Cantone Ticino, peraltro non concernente le esecuzioni qui in discussione); 
che con " ricorso cautelativo " 31 agosto 2015 A.A.________ e B.A.________ hanno impugnato la sentenza 18 agosto 2015 dinanzi al Tribunale federale, postulando il conferimento dell'effetto sospensivo al gravame e la concessione dell'assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio; 
che il ricorso appare di primo acchito inammissibile nella misura in cui è presentato da B.A.________, la decisione impugnata essendo stata emanata soltanto nei confronti di A.A.________ (art. 76 cpv. 1 lett. b LTF); 
che nella misura in cui il gravame è introdotto da A.A.________ esso risulta confuso e privo di un reale confronto con l'argomentazione sviluppata nell'impugnata sentenza,e non soddisfa quindi minimamente le esigenze di motivazione previste agli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF; 
che A.A.________ ricorre del resto unicamente allo scopo di ritardare l'esecuzione forzata e la sua condotta processuale appare pertanto abusiva (art. 42 cpv. 7 LTF); 
che in queste circostanze il ricorso si rivela inammissibile e può essere deciso nella procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a - c LTF; 
che già per tale motivo non si giustifica in concreto ordinare il postulato dibattimento pubblico; 
che la domanda di assistenza giudiziaria (con il gratuito patrocinio) va respinta per mancanza di possibilità di esito favorevole del gravame (art. 64 cpv. 1 LTF), quest'ultimo non potendo in ogni modo essere migliorato dopo la scadenza del termine ricorsuale; 
che considerate le particolari circostanze del caso concreto si può rinunciare a prelevare spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF); 
che con l'evasione del ricorso l'istanza di effetto sospensivo è divenuta priva d'oggetto; 
che si avvertono infine i ricorrenti che scritti analoghi a quello in esame e concernenti questa procedura (e segnatamente domande di revisione abusive) saranno archiviati senza risposta; 
 
 
 per questi motivi, la Giudice presidente pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.   
La domanda di assistenza giudiziaria è respinta. 
 
3.   
Non si prelevano spese giudiziarie. 
 
4.   
Comunicazione alle parti e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza. 
 
 
Losanna, 3 settembre 2015 
 
In nome della II Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Giudice presidente: Escher 
 
La Cancelliera: Antonini