Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
8C_142/2024
Sentenza del 3 settembre 2024
IV Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudici federali Wirthlin, Presidente,
Heine, Viscione,
Cancelliere Colombi.
Partecipanti al procedimento
A.________,
patrocinato da Patronato INAS,
ricorrente,
contro
Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero, Avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Ginevra,
opponente.
Oggetto
Assicurazione per l'invalidità,
ricorso contro la sentenza del Tribunale amministrativo federale del 31 gennaio 2024 (C-6361/2023).
Fatti:
A.
A.a. Con decisione del 21 gennaio 2019, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha accolto la domanda di prestazioni presentata in data 13 giugno 2017 da A.________, rappresentato dal Patronato INAS, riconoscendogli una rendita intera d'invalidità dal 1° dicembre 2017.
A.b. Constatato un miglioramento dello stato di salute dell'assicurato, con decisione del 25 ottobre 2023 l'UAIE ha soppresso la rendita d'invalidità precedentemente concessa. Il provvedimento, inviato per lettera raccomandata il 26 ottobre 2023, è stato notificato al Patronato INAS il giorno successivo.
B.
Con sentenza del 31 gennaio 2024, il Tribunale amministrativo federale ha dichiarato inammissibile il "ricorso cautelativo" del 28 novembre 2023 di A.________ contro la decisione del 25 ottobre 2023.
C.
A.________ presenta un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale contro tale sentenza, chiedendo la restituzione del termine per ricorrere contro la decisione dell'UAIE del 25 ottobre 2023. Egli chiede inoltre di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria gratuita.
Non sono state chieste osservazioni al ricorso.
Diritto:
1.
La sentenza impugnata è una decisione finale (art. 90 LTF), resa dal Tribunale amministrativo federale (art. 86 cpv. 1 lett. a LTF) in una materia di diritto pubblico (art. 82 lett. a LTF) - l'assicurazione per l'invalidità - che non rientra in alcuna delle clausole d'eccezione previste dall'art. 83 LTF. Presentato in tempo utile (art. 100 cpv. 1 LTF) e nelle debite forme (art. 42 LTF) dal destinatario della pronuncia contestata, che ha un interesse ad insorgere (art. 89 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia di diritto pubblico è ammissibile.
2.
2.1. Il ricorso in materia di diritto pubblico può essere presentato per violazione del diritto, conformemente a quanto stabilito dagli art. 95 e 96 LTF . Il Tribunale federale esamina d'ufficio l'applicazione del diritto federale (art. 106 cpv. 1 LTF), non essendo vincolato né dagli argomenti sollevati nel ricorso né dai motivi addotti dall'autorità precedente. Tuttavia, salvo che la violazione giuridica sia manifesta, tenuto conto dell'esigenza di motivazione posta dall'art. 42 cpv. 2 LTF, il Tribunale federale esamina solamente le censure sollevate, mentre non è tenuto a vagliare, come lo farebbe un'autorità di primo grado, tutte le questioni giuridiche che si pongono, se queste ultime non sono (più) debitamente presentate in sede federale (DTF 143 V 208 consid. 2; 141 V 234 consid. 1). La parte ricorrente deve inoltre confrontarsi almeno brevemente con i considerandi della decisione dell'autorità precedente che reputa lesivi del diritto (DTF 140 III 456 consid. 2.2.2, 140 III 115 consid. 2).
2.2.
2.2.1. Per quanto attiene invece all'accertamento dei fatti operato dal giudice precedente, esso può essere censurato unicamente se è avvenuto in modo manifestamente inesatto, ovvero arbitrario, oppure in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF e se l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento (art. 97 cpv. 1 LTF; DTF 146 IV 88 consid. 1.3.1). Salvo i casi in cui tale inesattezza sia lampante, la parte ricorrente che intende contestare i fatti accertati dall'autorità inferiore deve spiegare, in maniera circostanziata, per quale motivo ritiene che le condizioni di una delle eccezioni previste dall'art. 105 cpv. 2 LTF sarebbero realizzate (cfr. DTF 142 I 135 consid. 1.6; 141 II 14 consid. 1.6 con riferimenti).
2.2.2. Secondo la giurisprudenza, l'arbitrio non si realizza già qualora la soluzione proposta con il ricorso possa apparire sostenibile o addirittura preferibile a quella contestata; il Tribunale federale annulla la pronuncia criticata solo se il giudice del merito ha emanato un giudizio che appare - e ciò non solo nella motivazione bensì anche nell'esito - manifestamente insostenibile, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivo di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con il sentimento della giustizia e dell'equità (DTF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 138 I 232 consid. 6.2). In particolare, per quanto riguarda l'apprezzamento delle prove e l'accertamento dei fatti, il giudice incorre nell'arbitrio se misconosce manifestamente il senso e la portata di un mezzo di prova, se omette senza valida ragione di tener conto di un elemento di prova importante, suscettibile di modificare l'esito della vertenza, oppure se ammette o nega un fatto ponendosi in aperto contrasto con gli atti di causa o interpretandoli in modo insostenibile (DTF 144 V 50 consid. 4.2 con riferimenti).
3.
Oggetto del contendere è sapere se la sentenza dell'autorità inferiore sia lesiva diritto federale nella misura in cui non ha concesso la restituzione del termine per ricorrere contro la decisione del 25 ottobre 2023.
4.
Il Tribunale amministrativo federale ha già illustrato le disposizioni pertinenti alla fattispecie, in particolare l'art. 41 LPGA (RS 830.1; applicabile conformemente all'art 3 lett. d bis PA [RS 172.021]) - che, nel principio, corrisponde all'art. 24 PA e all'art. 50 cpv. 1 LTF - sulla restituzione dei termini e la relativa prassi (DTF 119 II 86; cfr. anche sentenze 1C_698/2020 dell'8 febbraio 2021 consid. 4.2; 2C_177/2019 del 22 luglio 2019 consid. 4.2.1 con riferimenti; 8C_767/2008 del 12 gennaio 2009 consid. 5.3.1, pubblicato in SVR 2009 UV n. 25 pag. 90). A tale esposizione vi si può dunque fare riferimento.
Si menzionerà nondimeno che, stante l'art. 37 cpv. 3 LPGA, finché la parte non revochi la procura l'assicuratore comunica con il rappresentante (cfr. anche sentenza 9C_387/2014 del 10 settembre 2014 consid. 3.2). Inoltre, secondo la giurisprudenza, nell'ambito di una restituzione di un termine una parte risponde della colpa del proprio rappresentante (sentenze 2C_177/2019 del 22 luglio 2019 consid. 4.2.2 con riferimenti; 5A_280/2020 dell'8 luglio 2020 consid. 3.1.2). La restituzione non entra in considerazione qualora la parte o il suo mandatario abbia rinunciato ad agire, che sia per una scelta deliberata, per un errore o in seguito al consiglio - eventualmente errato - di una terza parte (DTF 149 IV 196 consid. 1.1; 143 I 284 consid. 1.2 e 1.3).
5.
Il ricorrente censura la mancata restituzione del termine di ricorso.
5.1. La Corte federale ha constatato che dall'estratto Track & Trace della Posta svizzera risultava che la decisione impugnata fosse stata notificata il 27 ottobre 2023, come esposto anche dal ricorrente. Il suo ricorso, presentato il 28 novembre 2023, era pertanto tardivo e dunque inammissibile. Quanto alla domanda di restituzione del termine, nel caso concreto non emergeva alcun impedimento oggettivo o soggettivo a cui il ricorrente - o il suo patrocinatore - era stato confrontato e a causa del quale il termine di ricorso non era stato osservato. L'autorità precedente ha stabilito che con email del 6 marzo 2023 - in risposta alla comunicazione del 20 settembre 2022 con cui il ricorrente aveva " (molto verosimilmente) " comunicato l'assenza di un recapito - l'autorità di prime cure lo aveva invitato a comunicarle, non appena possibile, il suo nuovo indirizzo di residenza. Invito rimasto inatteso, in dispregio al proprio obbligo di collaborazione. Il ricorrente si era infatti rivolto all'autorità soltanto il 28 novembre 2023, limitandosi per di più a comunicare unicamente un recapito telefonico poi rivelatosi non valido. Siccome la procura del 13 giugno 2017 non era stata revocata e che inoltre né il ricorrente né il patrocinatore avevano comunicato un altro indirizzo di notificazione, era pertanto a giusto titolo che l'opponente aveva continuato ad interagire con il patrocinatore anche posteriormente alla decisione del 21 gennaio 2019, notificandogli infine sia il progetto di decisione del 14 settembre 2023 che, successivamente, la decisione del 25 ottobre seguente.
5.2. Il ricorrente ribadisce che il proprio patrocinatore, al momento della ricezione del progetto di decisione e della decisione in questione, non sarebbe più stato in possesso di una procura, per cui la comunicazione delle stesse non poteva essere considerata valida ed efficace. Malgrado il cambiamento del domicilio - di cui il patrocinatore non era al corrente - il ricorrente avrebbe continuato ad inviare regolarmente i suoi nuovi recapiti all'opponente "soprattutto gli indirizzi di posta elettronica", dai quali esso avrebbe potuto contattarlo; a differenza del patrocinatore, il quale non avrebbe più avuto contatti con il ricorrente dalla chiusura della pratica del 2019. Per queste ragioni il patrocinatore sarebbe stato oggettivamente impedito nel contattare il ricorrente.
5.3. Le censure del ricorrente non meritano accoglimento. Innanzitutto, senza neppure invocare e sostanziare l'arbitrio, egli insiste nell'opporre la propria versione dei fatti circa il cambiamento di domicilio e le possibilità di contatto. Circostanze, queste, già accertate dal Tribunale amministrativo federale e peraltro neppure specificatamente contestate, sicché le relative asserzioni cadono inevitabilmente nel vuoto. In aggiunta, occorre ricordare che l'apprezzamento dell'autorità precedente circa l'esistenza di un potere di rappresentanza, ovvero di una procura, è una questione di fatto (sentenza 4A_473/2016 del 16 febbraio 2017 consid. 3.1.2 con riferimento) che, come visto, il Tribunale federale non rivede liberamente (cfr. consid. 2.2 supra). Lo stesso vale per la determinazione della volontà reale e comune delle parti contraenti (DTF 144 V 84 consid. 6.2.2; cfr. Gregory Bovey, Commentaire de la LTF, 3a ed. 2022, n. 30 e 36 ad art. 105), come nel caso concreto a riguardo della concordata validità della procura in questione. Il ricorso si rivela insufficiente ugualmente su questo punto, non proponendo alcuna motivazione - se non delle affermazioni apodittiche - atta a dimostrare il carattere manifestamente inesatto della valutazione della Corte federale concernente l'esistenza della procura, oltre a non sostanziare neppure le ragioni per le quali la stessa sarebbe stata revocata o non si estenderebbe anche alla più recente controversia con l'opponente. Infine, nulla muta il fatto che il patrocinatore non sarebbe stato a conoscenza del cambiamento di domicilio del ricorrente, circostanza semmai riconducibile all'organizzazione del rapporto di rappresentanza in essere e non indipendente dalla volontà delle persone implicate (cfr. la già citata sentenza 2C_177/2019 del 22 luglio 2019 consid. 4.2.1 in fine). Risultando così già inadempiuto uno dei presupposti cumulativi dell'art. 41 LPGA, vale a dire l'assenza di un impedimento non colpevole, l'operato del Tribunale amministrativo federale resiste alle critiche.
6.
Ne discende che il ricorso deve essere respinto. In considerazione delle particolari circostanze del caso, della situazione economica del ricorrente come pure del fatto che le sue conclusioni non risultavano a priori prive di probabilità di successo, l'istanza tendente alla concessione dell'assistenza giudiziaria va accolta (art. 64 cpv. 1 LTF). Il ricorrente viene però reso attento che, se in seguito è in grado di farlo, sarà tenuto a risarcire la cassa del Tribunale (art. 64 cpv. 4 LTF).
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
La domanda di assistenza giudiziaria è accolta.
3.
Le spese giudiziarie di fr. 500.- sono poste a carico del ricorrente e per il momento assunte dalla Cassa del Tribunale federale.
4.
Comunicazione alle parti, al Tribunale amministrativo federale, Corte III, e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
Lucerna, 3 settembre 2024
In nome della IV Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Wirthlin
Il Cancelliere: Colombi