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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5D_43/2007 /biz 
 
Sentenza del 3 ottobre 2007 
II Corte di diritto civile 
 
Composizione 
Giudici federali Raselli, presidente, 
Escher, Marazzi, 
cancelliere Piatti. 
 
Parti 
Consumedia sagl, rappresentata da Matteo Cheda, 
Matteo Cheda, 
ricorrenti, 
 
contro 
 
Carrozzeria A.________, 
opponente, patrocinata dall'avv. Corrado Cavalli, 
I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, via Bossi 3, 
casella postale 45853, 6901 Lugano. 
 
Oggetto 
protezione della personalità, misure provvisionali, 
 
ricorso sussidiario in materia costituzionale contro la sentenza emanata il 4 aprile 2007 
dalla I Camera civile del Tribunale d'appello 
del Cantone Ticino. 
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto: 
 
1. 
Matteo Cheda è il redattore responsabile della rivista bimestrale "L'inchiesta" pubblicata dalla Consumedia Sagl. Con fax 19 febbraio 2004 la redazione del periodico si è rivolta alla carrozzeria A.________, annunciando la pubblicazione di un articolo nel numero di marzo sulla vertenza che oppone quest'ultima ad un cliente in seguito alla riparazione di un veicolo e chiedendole di prendere posizione entro il 20 febbraio 2004 sui punti qui di seguito testualmente citati: 
1. Il tempo eccessivo trascorso (6 mesi) prima di poter consegnare la vettura (su ordine del Pretore di Locarno e dietro deposito di garanzia). 
2. Se c'è un nesso tra questi 6 mesi e il prezzo elevato della vettura di sostituzione. 
3. La cattiva qualità delle riparazioni effettuate sulla vettura (documentate da vari periti) e i danni aggiuntivi capitati nella vostra carrozzeria (graffi all'altra portiera ecc.). Come pure il caso del finestrino scheggiato che il signor B.________ contesta (al momento dell'incidente era abbassato e non poteva rompersi). 
4. Il montante elevato della fattura (25 mila franchi) contestato dai periti e dal signor B.________. 
5. La mancata esposizione delle fatture o dei bollettini di consegna dei pezzi di ricambio. 
6. La vostra motivazione a richiedere il versamento dei soldi e alla denuncia ora pendente alla Pretura di Lugano. 
Il 20 febbraio 2004, preso atto che la carrozzeria non intendeva rilasciare dichiarazioni perché la vicenda era oggetto di una procedura giudiziaria, Matteo Cheda ha confermato la volontà di pubblicare l'annunciato articolo. 
 
2. 
Il 23 febbraio 2004 la carrozzeria A.________ ha convenuto in giudizio Matteo Cheda e la Consumedia Sagl innanzi al Pretore della giurisdizione di Locarno Città, domandando in via cautelare di vietare di rendere pubblica la vicenda concernente la summenzionata riparazione e i fatti con essa connessi. Il Segretario assessore ha accolto la richiesta in via supercautelare. Il 2 giugno 2004, dopo l'udienza di contraddittorio, l'istruttoria e la discussione finale, il Pretore ha respinto l'istanza, ha posto le spese di fr. 170.-- e la tassa di giustizia di fr. 800.-- a carico delle parti in ragione di metà ciascuno e ha compensato le ripetibili. Il Pretore ha ritenuto non più giustificato il mantenimento del provvedimento cautelare, perché nel numero di maggio 2004 de "L'inchiesta" è apparso un articolo che non menzionava il nome della carrozzeria e che conteneva una descrizione per lo più oggettiva dello svolgimento dei fatti. Egli ha poi motivato la ripartizione equitativa degli oneri processuali e delle ripetibili, indicando che il procedimento si sarebbe protratto nel tempo in seguito al rifiuto dei convenuti di produrre la bozza dell'articolo e ritenendo che sussistevano indizi che il pezzo pubblicato nel numero del maggio 2004 non fosse la versione originariamente prevista, la quale avrebbe invece leso la personalità dell'istante. 
 
3. 
Con sentenza 4 aprile 2007 la I Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha respinto un appello inoltrato da Matteo Cheda e dalla Consumedia Sagl. La Corte cantonale ha dapprima indicato che il Pretore fruisce di un notevole potere di apprezzamento nella fissazione e ripartizione delle spese e delle ripetibili, che può unicamente essere censurato per eccesso o abuso. Fra i giusti motivi addotti dal Pretore per procedere ad una ripartizione equitativa degli oneri processuali, essa ha unicamente condiviso quello secondo cui con il loro comportamento i convenuti avevano indotto l'istante a piatire. I giudici cantonali hanno rilevato che i convenuti, sebbene contestino che il titolo originario dell'articolo fosse "Carrozzeria disonesta", non spiegano perché quel titolo fosse stato inserito nel sommario del numero di marzo 2004 né illustrano perché un articolo con un siffatto titolo non si trovava in quel numero. Inoltre, nel pezzo effettivamente pubblicato nel numero di maggio 2004 non venivano riportate diverse accuse espresse e date per scontate nel fax del 19 febbraio 2004 quali "il tempo eccessivo occorso per la riparazione", il costo "elevato" della vettura di sostituzione, la scheggiatura del finestrino causata dalla carrozzeria e "la mancata esposizione delle fatture o dei bollettini di consegna dei pezzi di ricambio". Alla luce di queste circostanze, la Corte cantonale ha reputato che il Pretore non ha abusato della sua latitudine di apprezzamento, ritenendo che alla luce del fax del 19 febbraio 2004 e dell'imminente pubblicazione del servizio giornalistico, la reazione dell'istante di procedere giudizialmente fosse - almeno parzialmente - legittima e quindi una ripartizione che deroga al principio della soccombenza giustificata. 
 
4. 
Con ricorso sussidiario in materia costituzionale del 12 maggio 2007 la Consumedia Sagl e Matteo Cheda chiedono l'annullamento della sentenza d'appello e il rinvio degli atti all'autorità cantonale per nuovo giudizio. Narrati e completati i fatti, affermano che il decreto supercautelare era decaduto il 23 marzo 2006 in virtù dell'art. 28e cpv. 2 CC, non avendo la controparte presentato un'azione di merito. Sostengono poi che la motivazione secondo cui l'opponente sarebbe stata indotta a piatire in seguito al loro comportamento non solo sarebbe stata creata dalla Corte cantonale, ma sarebbe pure arbitraria perché, quando era stata presentata l'istanza, né il numero di marzo né quello di maggio 2004 erano già stati pubblicati e non potevano aver influenzato l'agire della controparte. Inoltre, il lettore medio non avrebbe potuto collegare il titolo "Carrozzeria disonesta" alla controparte, motivo per cui essi non erano tenuti ad esprimersi su tale titolo. Affermano poi che il loro operato prima che la carrozzeria A.________ inoltrasse la propria istanza era perfettamente corretto, ragione per cui sarebbe arbitrario addossare loro una parte delle spese processuali per aver chiesto all'opponente la sua versione della vicenda. Infine, nemmeno il fatto di essersi limitati a pubblicare le circostanze più interessanti e non tutte quelle elencate nel fax giustificherebbe la sentenza impugnata. 
 
Non è stato ordinato uno scambio di scritti. 
 
5. 
Oggetto del presente ricorso è, come già innanzi all'ultima istanza cantonale, unicamente la ripartizione degli oneri processuali e delle ripetibili, che i ricorrenti vorrebbero veder interamente posti a carico dell'opponente. Si tratta pertanto di una vertenza di natura pecuniaria. Atteso che il valore di lite di fr. 30'000.-- previsto dall'art. 74 cpv. 1 LTF non è manifestamente raggiunto e non è data nessuna delle eccezioni previste dall'art. 74 cpv. 2 LTF, non è aperta la via del ricorso in materia civile, ma unicamente quella del ricorso sussidiario in materia costituzionale. Sebbene pure tale rimedio sia di natura riformatoria (combinati art. 117 e 107 cpv. 2 LTF; DTF 133 III 489 consid. 3.1), la conclusione dei ricorrenti tendente all'annullamento della decisione impugnata è in concreto ricevibile: dalla motivazione del gravame risulta infatti che i ricorrenti desiderano che l'intera tassa di giustizia (incluse le spese) sia posta a carico dell'opponente, mentre con riferimento alle ripetibili il Tribunale federale dovrebbe, in caso di accoglimento del gravame, rinviare la causa all'autorità cantonale per fissarne l'ammontare. 
 
6. 
Con un ricorso in materia costituzionale può unicamente essere censurata la violazione di diritti costituzionali (art. 116 LTF). Nella fattispecie i ricorrenti si prevalgono di una violazione del divieto dell'arbitrio (art. 9 Cost.) e segnatamente di un'applicazione arbitraria dell'art. 148 CPC ticinese. 
 
6.1 Giusta l'art. 148 CPC ticinese il giudice condanna la parte soccombente a rimborsare all'altra parte le tasse, le spese giudiziarie e le ripetibili (cpv. 1); se vi è soccombenza reciproca o concorrono altri giusti motivi, può ripartire parzialmente o per intero fra le parti le tasse, le spese giudiziarie e le ripetibili (cpv. 2). La possibilità di scostarsi dal criterio della mera soccombenza è peraltro conosciuta in diversi Cantoni e pure prevista per la procedura innanzi al Tribunale federale (HANS MICHAEL RIEMER, Prozessführung in «guten Treuen» zwischen «Treu und Glauben» und «gutem Glauben», in: 125 Jahre Kassationsgericht des Kantons Zürich, Zurigo 2000, pag. 279-290, in particolare pag. 280; art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF, v. anche con riferimento al diritto previgente l'art. 156 cpv. 3 OG). Per costante giurisprudenza una sentenza non è arbitraria per il solo motivo che un'altra soluzione sarebbe sostenibile o addirittura preferibile, ma occorre che essa sia manifestamente insostenibile, in aperto contrasto con la situazione effettiva, fondata su una svista manifesta oppure in urto palese con il sentimento di giustizia ed equità (DTF 132 III 209 consid. 2.1; 131 I 57 consid. 2; 129 I 8 consid. 2.1 pag. 9; 127 8I 54 consid. 2b pag. 56, con rinvii). 
 
6.2 Occorre innanzi tutto rilevare che, seppure non formulata con la chiarezza propria alla sentenza d'appello, già il giudizio pretorile conteneva la motivazione secondo cui l'opponente aveva agito giudizialmente per evitare che la versione iniziale dell'articolo, lesiva della sua personalità, venisse pubblicata. Ora, i ricorrenti non contestano che il comportamento di una parte che induce un'altra a piatire possa costituire un motivo che consente di riconoscere l'esistenza di giusti motivi e quindi di derogare al criterio della soccombenza nella ripartizione delle spese processuali e delle ripetibili. Essi negano però di aver in concreto adottato una tale condotta. 
 
È esatto, come affermato nel ricorso, che l'opponente aveva presentato la propria istanza prima che nel sommario del numero di marzo 2004 sia apparso il titolo "Carrozzeria disonesta". Tuttavia, insistendo su tale fatto, i ricorrenti paiono dimenticare sia il tenore del fax - precedentemente inviato all'opponente - che dava per scontate una serie di accuse, sia il termine estremamente breve (un giorno) assegnato per la presa di posizione della carrozzeria, il quale non depone in favore della serena possibilità per una parte di fornire la sua versione dei fatti nell'ambito di una lite. La successiva pubblicazione del predetto titolo, rimasta senza alcuna spiegazione dei ricorrenti, è unicamente un indizio che ha permesso ai giudici cantonali - senza incorrere in arbitrio - di confermare perlomeno il pericolo dell'apparizione di un'articolo lesivo della personalità dell'opponente, e quindi il bisogno di quest'ultima di tutelarsi chiedendo dei provvedimenti giudiziari. Così stando le cose, non è di soccorso ai ricorrenti né l'assunto secondo cui il loro comportamento sarebbe stato deontologicamente corretto, né quello in base al quale non potrebbe essere loro rimproverato di non aver riferito tutti gli aspetti della vicenda, ma di essersi limitati a pubblicare nel numero di maggio 2004 unicamente i fatti che ritenevano più interessanti. Altrettanto vale per l'argomentazione giusta la quale quando all'inizio di giugno 2004 il Pretore ha statuito sulla domanda cautelare, il decreto supercautelare sarebbe già decaduto in seguito all'inazione della controparte in virtù dell'art. 28e cpv. 2 CC: una siffatta circostanza non smentisce infatti l'iniziale necessità di piatire dell'opponente. 
 
7. 
Da quanto precede discende che il ricorso si rivela infondato e come tale dev'essere respinto. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF), mentre non si giustifica assegnare ripetibili all'opponente che, non essendo stata invitata a presentare, una risposta non è incorsa in spese per la procedura federale. 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: 
 
1. 
Il ricorso è respinto. 
 
2. 
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico dei ricorrenti. 
 
3. 
Comunicazione alle parti e alla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
Losanna, 3 ottobre 2007 
 
In nome della II Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
Il presidente: Il cancelliere: