Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
|
|
|
2C_795/2017,
2C_796/2017
|
|
|
Sentenza del 3 ottobre 2017
II Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudici federali Seiler, Presidente,
Donzallaz, Stadelmann,
Cancelliera Ieronimo Perroud.
Partecipanti al procedimento
2C_795/2017
A.________, per se e in rappresentanza dei figli, C.________, D.________ e E.________,
ricorrente,
e
2C_796/2017
B.________, per sé e in rappresentenza dei figli, C.________, D.________ e E.________,
ricorrente,
contro
Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, Sezione della popolazione, 6500 Bellinzona,
Consiglio di Stato del Cantone Ticino,
Residenza governativa, 6501 Bellinzona.
Oggetto
Permessi di domicilio,
ricorsi contro le sentenze emanate il 18 luglio 2017
dal Giudice delegato del Tribunale amministrativo del Cantone Ticino (52.2017.333 e 52.2017.334).
Fatti:
A.
Con sentenze del 18 luglio 2017 il Giudice delegato del Tribunale amministrativo del Cantone Ticino ha dichiarato inammissibili i gravami inoltrati il 13 giugno 2017 da A.________ rispettivamente da B.________, per sé stessi e in rappresentanza dei figli C.________, D.________ e E.________, tutti cittadini kosovari, contro la risoluzione unica del 3 maggio 2017 con cui il Consiglio di Stato ha confermato le due decisioni dell'11 gennaio 2016 della Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni concernente la revoca dei loro permessi di domicilio rispettivamente il rifiuto di rilasciarne uno all'ultimogenita (art. 105 cpv. 2 LTF). Gli interessati non avevano infatti provveduto a versare gli anticipi per le spese processuali presunte richiesti con due lettere raccomandate del 14 giugno 2017, nelle quali veniva loro assegnato un termine con scadenza al 30 giugno 2017 per effettuare il pagamento richiesto, pena l'inammissibilità dei ricorsi in caso di inosservanza.
B.
Con due ricorsi di identico contenuto datati 15 settembre 2017 A.________ e B.________, agendo per sé stessi e per i loro tre figli, impugnano le sentenze cantonali citate, affermando di non avere trovato nella cassetta delle lettere gli inviti di ritiro concernenti gli invii raccomandati del 14 giugno 2017, motivo per cui non avrebbero potuto effettuare i versamenti esatti. Considerano poi che le conseguenze derivanti per loro e i loro figli dalle sentenze contestate sono del tutto sproporzionate ed eccessivamente formaliste, soprattutto nei confronti dei loro figli, nati e cresciuti in Svizzera. Infine, chiedono che venga loro concesso un termine suppletorio di venti giorni affinché l'avvocato a cui vogliono rivolgersi possa completare i ricorsi.
Il Tribunale federale ha domandato alla Corte cantonale la trasmissione dei suoi atti. Non ha per contro ordinato nessuno scambio di scritti.
Diritto:
1.
1.1. Le due cause appaiono strettamente connesse; si giustifica quindi di trattarle congiuntamente e di statuire sulle stesse con un unico giudizio.
1.2. Esperiti in tempo utile (art. 100 cpv. 1 LTF) dai destinatari delle decisioni finali (art. 90 LTF) querelate, emanate in ultima istanza cantonale in una causa di diritto pubblico (art. 89 cpv. 1 LTF), i gravami sono nella fattispecie ammissibili come ricorsi in materia di diritto pubblico ai sensi degli art. 82 segg. LTF. In effetti, sebbene oggetto di disamina siano unicamente le decisioni d'inammissibilità pronunciate dalla Corte cantonale, le procedure hanno tuttavia preso avvio dalla revoca dei permessi di domicilio di cui fruivano i ricorrenti rispettivamente dal rifiuto di rilasciarne uno all'ultimogenita e concernono quindi la revoca di autorizzazioni che avrebbero altrimenti ancora effetti giuridici rispettivamente il rifiuto di concederne una a chi di principio vi avrebbe diritto (art. 83 lett. c n. 2 LTF; DTF 135 II 1 consid. 1.2.1 pag. 4).
1.3. Le decisioni impugnate dai ricorrenti sono state loro notificate durante le ferie giudiziarie, ciò che implica che il termine per ricorrere era sospeso fino al 15 agosto 2017 incluso (art. 46 cpv. 1 lett. b LTF) ed iniziava a decorrere dal 16 agosto successivo. I presenti gravami datati e spediti il 15 settembre 2017 sono quindi stati presentati l'ultimo giorno del termine per agire motivo per cui è esclusa l'assegnazione di un (ulteriore) termine per completare i gravami. Il termine di trenta giorni previsto dall'art. 100 cpv. 1 LTF per interporre ricorso non può infatti essere prorogato (art. 47 cpv. 1 LTF).
2.
2.1. La Corte cantonale ha ricordato in primo luogo che le lettere raccomandate del 14 giugno 2017, con cui i ricorrenti venivano invitati a versare entro il 30 giugno successivo, pena l'inammissibilità dei loro gravami, un anticipo per le spese processuali non erano state ritirate, con la conseguenza che il termine assegnato era spirato infruttuosamente. Per quanto concerne poi l'argomento fatto valere dalla ricorrente nella sua lettera del 14 luglio 2017 - ove sosteneva di non avere trovato nella buca delle lettere l'avviso di giacenza motivo per cui era stata impedita di agire in tempo utile - ha osservato che dalle informazioni desumibili dal servizio "track and trace" della Posta emergeva che la lettera raccomandata del 14 giugno era stata inviata lo stesso giorno e che il corrispondente avviso di ritiro era stato depositato nella cassetta delle lettere il 16 giugno 2017. Non essendo stata ritirata entro il termine di giacenza (il 23 giugno 2017), l'invio era stato retrocesso al mittente. Rammentata la prassi relativa alla notifica di invii raccomandati, il Tribunale cantonale amministrativo ha osservato che spettava alla parte interessata fornire la prova rispettivamente allegare che l'avviso di ritiro era formalmente carente. Ora, non essendo stato esibito alcun elemento in tal senso, niente permetteva pertanto di concludere che vi fossero state delle irregolarità nella notifica delle raccomandate in questione. Motivo per cui l'allegato ricorsuale andava dichiarato irricevibile.
2.2. Dinanzi al Tribunale federale i ricorrenti si limitano a ribadire che l'impiegato postale non avrebbe lasciato nella buca delle lettere gli avvisi di ritiro concernenti le raccomandate del 14 giugno 2017, motivo per cui non avevano assolutamente modo di sapere che dovevano versare degli anticipi, altrimenti vi avrebbero provveduto senza indugio. Detta argomentazione, che adempie a malapena le esigenze di motivazione poste dall'art. 42 cpv. 2 LTF (DTF 134 III 102 consid. 1.1 pag. 104), risulta per i motivi esposti di seguito, manifestamente infondata.
3.
3.1. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale relativa all'intimazione nella buca delle lettere o nella casella postale - in parte codificata anche nell'art. 17 cpv. 4 lett. a della legge ticinese sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPamm/TI; RL/TI 3.3.1.1) - un invio raccomandato che non ha potuto essere consegnato viene ritenuto notificato il settimo giorno dal tentativo di consegna infruttuoso (con relativo invito di ritiro); detta finzione presuppone il sussistere di una procedura in corso (DTF 138 III 225 consid. 3.1 pag. 227 seg.; 130 III 396 consid. 1.2.3 pag. 399; sentenze 2C_102/2016 del 5 febbraio 2016 consid. 3.1 e 2C_832/2014 del 20 febbraio 2015 consid. 4.3.2). Nelle condizioni indicate, l'applicazione di questa giurisprudenza non costituisce affatto un formalismo eccessivo (DTF 130 III 396 consid. 1.2.3 pag. 399; 127 I 31 consid. 2b pag. 34 seg.).
L'onere della prova della notifica di decisioni spetta di regola all'autorità. Essa deve portare una prova atta a dimostrare che la notifica è avvenuta e a quando la stessa risale (DTF 129 I 8 consid. 2.2 pag. 10; sentenza 2C_780/2010 del 21 marzo 2011 consid. 2.3 e 2.4). Se la notifica avviene tramite invio raccomandato, occorre tuttavia partire dal principio che l'impiegato della posta ha effettivamente inserito l'avviso di ritiro nella buca delle lettere o nella casella postale del destinatario e che la data di consegna è stata registrata in modo corretto (sentenza 2C_38/2009 del 5 giugno 2009 consid. 3.2).
In tale contesto, il destinatario dell'invio non può pertanto limitarsi a sollevare la possibilità teorica di un errore da parte della posta, ma deve indicare indizi concreti che l'errore da lui sostenuto sia davvero avvenuto (sentenza 2C_102/2016 del 5 febbraio 2016 consid. 3.1 con ulteriori rinvii).
3.2. In base ai fatti accertati nei giudizi impugnati (art. 105 cpv. 1 LTF), che sono del resto confermati dagli atti, i ricorrenti avevano avviato dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo una procedura di ricorso concernente i loro permessi di domicilio. Essi dovevano quindi attendersi alla notifica di atti di procedura rispettivamente di una decisione in merito nei mesi seguenti (sentenza 2C_610/2016 del 6 settembre 2016 consid. 4.1 e riferimenti).
Nel contempo, essi non adducono elementi tali da mettere in discussione l'avvenuto recapito degli avvisi di ritiro nella cassetta delle lettere. Limitandosi infatti a formulare considerazioni generiche e di carattere speculativo, essi dimenticano che, in presenza di un invio raccomandato, il destinatario dell'invio non può limitarsi a sollevare la possibilità teorica di un errore da parte della posta, ma deve addurre concreti indizi che l'errore sostenuto sia davvero avvenuto. Indizi che nella fattispecie non vengono però forniti. Ne discende che, come accertato dal Tribunale cantonale amministrativo - ciò che lega anche questa Corte (art. 105 cpv. 1 LTF) - i ricorrenti hanno ricevuto gli avvisi di ritiro concernenti le lettere del 14 giugno 2017 il 16 giugno successivo e, sulla base della finzione di cui si è detto, le stesse dovevano essere considerate notificate allo scadere dei sette giorni successivi, cioè il 23 giugno 2017. E quindi a ragione che, scaduto inutilizzato il termine fissato per provvedere ai versamenti richiesti (cioè il 30 giugno 2017), i gravami sono stati dichiarati inammissibili conformemente alla comminatoria contenuta nelle raccomandate del 14 giugno 2017. Su questo aspetto le impugnative, manifestamente infondate, vanno respinte.
4.
4.1. Affermando che le conseguenze che derivano dalle decisioni impugnate sono sproporzionate e eccessivamente formaliste, in particolare nei confronti dei loro figli nati e cresciuti in Svizzera, i ricorrenti domandano che vengano fissati loro nuovi termini per effettuare i versamenti in esame.
4.2. Vi è formalismo eccessivo, che viola l'art. 29 cpv. 1 Cost., qualora la stretta applicazione delle norme di procedura non è giustificata da nessun interesse degno di protezione, diviene pertanto un fine a se stante, complica in maniera insostenibile la realizzazione del diritto materiale o l'accesso ai tribunali. L'eccesso di formalismo può risiedere sia nella regola di comportamento imposta dal diritto cantonale, sia nella sanzione che una violazione di tale regola implica (DTF 134 II 244 consid. 2.4.2 pag. 248; DTF 132 I 249 consid. 5 pag. 253; 130 V 177 consid. 5.4.1 pag. 183 con rispettivi rinvii).
4.3. In concreto non è ravvisabile, come già constatato dalla Corte cantonale, alcun formalismo eccessivo. In effetti, come già precisato da questa Corte e rilevato dal Giudice delegato ticinese, non vi è alcun formalismo eccessivo nel dichiarare inammissibile un ricorso quando, conformemente al diritto procedurale applicabile, la sua ammissibilità dipende dal versamento di un anticipo delle spese entro un termine preciso. La parte interessata deve tuttavia essere stata informata in modo appropriato dell'importo da versare, del termine assegnato per effettuare il versamento e delle conseguenze che derivano dal non rispetto di quest'ultimo (sentenze 2C_361/2015 del 13 maggio 2015 consid. 2 e 2C_734/2012 del 25 marzo 2013 consid. 3.1 e riferimenti). La gravità delle conseguenze derivanti da un mancato pagamento sulla situazione della parte interessata non è invece determinante (sentenza 2C_734/2012 citata, consid. 3.1 e rinvii).
4.4. Come già osservato in precedenza, nelle lettere raccomandate concernenti la richiesta di versamento di un anticipo delle spese, considerate notificate al più tardi il 23 giugno 2017, veniva chiaramente indicato che il termine assegnato era reputato osservato solo se l'importo dovuto era tempestivamente versato nonché figuravano anche le conseguenze derivanti dal mancato rispetto di questa scadenza, ossia che se il pagamento non era effettuato nel termine assegnato, il ricorso sarebbe stato dichiarato irricevibile. Premesse queste considerazioni, le sentenze cantonali ora impugnate vanno confermate, non riscontrandosi in concreto eccesso di formalismo, ancora meno una violazione del principio della proporzionalità.
4.5. Infine, i ricorrenti non fanno valere dinanzi al Tribunale federale elementi che permetterebbero di trattare le loro domande alla stregua di istanze di restituzione dei termini da trasmettere all'autorità cantonale per competenza.
4.6. Per i motivi illustrati, i ricorsi si avverano pertanto manifestamente infondati e vanno quindi respinti.
5.
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste in solido a carico dei ricorrenti ( art. 66 cpv. 1 e 5 LTF ). Non si assegnano ripetibili ad autorità vincenti (art. 68 cpv. 3 LTF).
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Le cause 2C_795/2017 e 2C_796/2017 sono congiunte.
2.
I ricorsi sono respinti.
3.
Le spese giudiziarie complessive de fr. 500.-- sono poste a carico dei ricorrenti, in solido.
4.
Comunicazione ai ricorrenti, al Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, Sezione della popolazione e al Giudice delegato del Tribunale amministrativo del Cantone Ticino nonché alla Segreteria di Stato della migrazione SEM.
Losanna, 3 ottobre 2017
In nome della II Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Seiler
La Cancelliera: Ieronimo Perroud