Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
8C_384/2024
Sentenza del 3 dicembre 2024
IV Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudici federali Wirthlin, Presidente,
Heine, Viscione,
Cancelliere Colombi.
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
Agrisano Versicherungen AG, Laurstrasse 10, 5201 Brugg, patrocinata dall'avv. Dario Gabaglio,
opponente.
Oggetto
Assicurazione contro gli infortuni (nesso causale),
ricorso contro la sentenza del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 20 giugno 2024 (35.2024.6).
Fatti:
A.
A.a. Nel gennaio 2018, il datore di lavoro di A.________, operaio agricolo-stalliere, ha annunciato ad Agrisano Versicherungen AG, assicuratore LAINF, un infortunio avvenuto il 22 dicembre 2017, allorquando l'interessato, mentre stava spingendo una carriola, è scivolato sul ghiaccio, subendo un colpo al gomito e alla spalla destra, al quale si sono poi aggiunti dolori in zona lombare. L'istituto assicuratore ha assunto il caso e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge. Con decisione del 16 agosto 2018, confermata su opposizione il 5 febbraio 2019, l'assicuratore ha dichiarato che l'epicondilite fosse preesistente all'evento infortunistico; che l'ernia discale lombare, di origine non traumatica, avesse subito un peggioramento transitorio in ragione della caduta con raggiungimento dello status quo sine il 18 febbraio 2018 e che, trattandosi dei disturbi alla spalla destra, la causalità naturale si fosse estinta trascorse sei, massimo otto settimane, dall'evento.
Con sentenza del 19 febbraio 2020, cresciuta incontestata in giudicato, il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha, da un lato, confermato l'estinzione dell'obbligo a prestazioni dal 19 febbraio 2018 per i disturbi alla spalla destra e al gomito, nonché confermato che l'epicondilite non costituisse malattia professionale; dall'altro, ha invece annullato la decisione su opposizione impugnata nella misura in cui la causalità naturale per i disturbi interessanti il rachide lombare era stata ritenuta estinta dal 18 febbraio 2018, retrocedendo gli atti all'amministrazione affinché disponesse un approfondimento peritale.
A.b. Dopo avere acquisito il referto peritale elaborato dal PD Dr. med. B.________ (specialista FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia dell'apparato locomotore), con decisione del 9 dicembre 2021, confermata su opposizione il 13 aprile 2022, l'istituto assicuratore ha dichiarato estinto dal 23 febbraio 2018 il proprio obbligo a prestazioni dipendente dall'evento traumatico del 22 dicembre 2017 e ha attribuito all'assicurato un importo forfettario di fr. 500.- a titolo di partecipazione alle spese e ai costi da lui sostenuti per gli esami medici effettuati il 22 febbraio 2018.
Con sentenza del 26 settembre 2022, cresciuta incontestata in giudicato, la Corte cantonale ha accolto ai sensi dei considerandi l'impugnativa presentata da A.________, nel senso che, annullata la decisione su opposizione impugnata, gli atti sono stati retrocessi all'assicuratore resistente affinché invitasse il perito amministrativo ad esaminare se gli argomenti sollevati con il ricorso fossero suscettibili di modificare in qualche modo le sue conclusioni.
A.c. Sulla base del referto peritale complementare elaborato dal PD Dr. med. B.________, con decisione del 3 novembre 2023, confermata su opposizione il 18 gennaio 2023, l'istituto assicuratore ha dichiarato estinto dal 23 febbraio 2018 il proprio obbligo a prestazioni dipendente dall'evento traumatico del 22 dicembre 2017.
B.
Con sentenza del 20 giugno 2024, il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha respinto, nella misura della sua ricevibilità, il ricorso interposto contro la decisione su opposizione del 18 gennaio 2023.
C.
A.________ presenta un "ricorso" al Tribunale federale contro tale sentenza, chiedendo in via principale la sua riforma affinché gli siano corrisposti diversi importi in denaro a titolo di danni economici e costi legali, nonché l'indennità per menomazione dell'integrità (IMI). In via subordinata, egli chiede l'annullamento della sentenza cantonale e che venga incaricato un "CTU superpartis" affinché documenti scientificamente "il punto di rottura di un disco intervertebrale all'altezza delle vertebre L5 S1" in determinate condizioni, oltre alla corresponsione di diversi importi in denaro (costi legali, IMI, rendita).
Diritto:
1.
1.1. Il ricorso in materia di diritto pubblico può essere presentato per violazione del diritto, conformemente a quanto stabilito dagli art. 95 e 96 LTF . Il Tribunale federale esamina d'ufficio l'applicazione del diritto federale (art. 106 cpv. 1 LTF), non essendo vincolato né dagli argomenti sollevati nel ricorso né dai motivi addotti dall'autorità precedente. Tuttavia, salvo che la violazione giuridica sia manifesta, tenuto conto dell'esigenza di motivazione posta dall'art. 42 cpv. 2 LTF, il Tribunale federale esamina solamente le censure sollevate, mentre non è tenuto a vagliare, come lo farebbe un'autorità di primo grado, tutte le questioni giuridiche che si pongono, se queste ultime non sono (più) debitamente presentate in sede federale (DTF 143 V 208 consid. 2; 141 V 234 consid. 1). Inoltre, la parte ricorrente non può limitarsi a riproporre i punti di vista già difesi nella procedura cantonale, bensì deve sviluppare la propria critica partendo dai considerandi dell'autorità precedente (cfr. sentenza 8C_216/2023 del 13 settembre 2023 consid. 4.3). A tal riguardo, il rinvio ad uno scritto anteriore è inammissibile (DTF 140 III 115 consid. 2; sentenza 2C_245/2022 del 23 novembre 2022 consid. 2.3).
1.2. Se il ricorso è presentato contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni, può essere censurato qualsiasi accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 97 cpv. 2 LTF); il Tribunale federale in tal caso non è vincolato dall'accertamento dei fatti operato dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 3 LTF). Ciò non significa tuttavia che sia possibile allegare liberamente nuove prove (art. 99 cpv. 1 LTF; DTF 135 V 194). Infatti, possono essere addotti nuovi fatti e nuovi mezzi di prova soltanto se ne dà motivo la decisione dell'autorità inferiore. Se tale eventualità sia realizzata, deve essere esposta nel ricorso (cfr. art. 42 cpv. 2 LTF), ciò che il ricorrente omette di fare. I relativi documenti allegati dal ricorrente non possono pertanto essere considerati, a prescindere dalla loro natura di nova in senso proprio od improprio (sulla distinzione, cfr. sentenza 8C_564/2022 del 20 giugno 2023 consid. 2 e i riferimenti).
2.
Oggetto del contendere è sapere se la sentenza della Corte cantonale sia lesiva del diritto federale, nella misura in cui ha confermato l'estinzione dell'obbligo a prestazioni in relazione ai disturbi localizzati alla colonna lombare.
3.
Il Tribunale cantonale ha già esposto i principi pertinenti alla valutazione del nesso di causalità naturale e adeguata tra l'evento e le sue conseguenze (cfr. DTF 142 V 435 consid. 1; 134 V 109 consid. 2.1), soffermandosi sui concetti di status quo ante e status quo sine (cfr. DTF 150 V 188 consid. 4.2). È inoltre stata menzionata la giurisprudenza pertinente alle ernie discali in ambito infortunistico (sentenza U 193/98 del 4 giugno 1999), nonché il concetto di peggioramento duraturo (direzionale) di uno stato morboso preesistente (sentenza U 194/05 del 25 ottobre 2006). La Corte cantonale ha anche correttamente menzionato i criteri di valutazione dei referti medici redatti da periti esterni, da medici alle dipendenze di un'assicurazione e da medici curanti (DTF 135 V 465 consid. 4.4; 125 V 351 consid. 3a; 125 V 353 consid. 3b/cc). A tale esposizione può dunque essere fatto riferimento.
4.
4.1. La Corte cantonale ha tutelato l'operato dell'istituto assicuratore dopo aver constatato che il PD Dr. med. B.________, nel proprio complemento peritale, aveva preso opportuna conoscenza dell'intero incarto del ricorrente, ivi compresa la documentazione elencata nella sentenza cantonale di rinvio del 26 settembre 2022, e aveva confermato la correttezza delle proprie precedenti conclusioni peritali. Egli aveva confermato che l'ernia discale si era già sviluppata prima del trauma, in presenza di una condizione degenerativa preesistente a livello vertebrale e in un assicurato che aveva già occasionalmente presentato degli episodi di lombosciatalgia sinistra. Tale condizione è poi stata aggravata dalla caduta, senza tuttavia produrre un peggioramento direzionale. Secondo i primi giudici, dagli atti non emergevano indizi concreti che mettessero in dubbio l'affidabilità del complemento peritale. Inoltre, il perito aveva posto l'accento sul fatto che, contro la presenza di un carattere traumatico dell'ernia discale all'origine dei disturbi del ricorrente, vi fosse una condizione degenerativa plurisegmentale della colonna vertebrale lombare inferiore, comprovata dalla tomografia e l'assenza di una immediata immobilizzazione. In assenza di documentazione medico specialistica di senso contrario, il complemento peritale poteva essere considerato completo e pienamente probante.
4.2. Il ricorrente contesta sostanzialmente l'affidabilità, in generale, dei rapporti del PD Dr. med. B.________. Prima di statuire su tale aspetto, che corrisponde e delimita l'oggetto della presente vertenza, incombe rilevare che nel ricorso sono pure riproposte le medesime rimostranze già dichiarate irricevibili dall'autorità inferiore (cfr. segnatamente i consid. 1.5 e 2.1 della sentenza impugnata), senza che venga minimamente motivata l'erroneità di tale qualifica. Siccome tale onere di motivazione - che grava sul ricorrente - non è manifestamente soddisfatto, tutte le relative pretese monetarie avanzate in questa sede, asseritamente fondate su conseguenze delle (mancate) cure, diagnosi errate, IMI e ulteriori danni, vanno dichiarate inammissibili.
4.3. Tornando alle critiche rivolte al perito amministrativo, il ricorrente si dilunga in modo tutt'altro che chiaro e lineare in una lunga serie di spontanei apprezzamenti di natura medica, senza adeguatamente fondarsi su referti medici pertinenti o atti a sollevare dubbi concreti sull'operato del PD Dr. med. B.________ e, di riflesso, sufficienti a minare le considerazioni della Corte cantonale. In effetti, alla lettura del complemento peritale risulta che il PD Dr. med. B.________ ha preso adeguatamente posizione sulla serie di argomenti sollevati dal ricorrente, confermando le sue precedenti conclusioni. Ciò è, ad esempio, il caso per la pretesa assenza di impedimenti preesistenti di natura neurologica (cfr. pagg. 5-6, 10 del complemento peritale del PD Dr. med. B.________ del 4 luglio 2023), o la pretesa mancata inclusione degli esami strumentali (cfr. pagg. 4-5 del citato complemento peritale), nonché della pretesa omissione di pronunciarsi sulla lesione del nervo sciatico (cfr. pag. 4 del citato complemento peritale). Nemmeno si può condividere con il ricorrente che il perito abbia omesso di considerare le altre valutazioni mediche all'incarto (nuovamente riprese segnatamente a pagg. 5-10 del citato complemento peritale).
A margine, si rileva ancora che le allusioni, sempre spontanee, a formule biomeccaniche relative alla dinamica dell'incidente, le quali peraltro sono pure state trattate nel complemento peritale (cfr. pag. 9 del medesimo), sono inefficaci in tali circostanze. Ciò è altresì il caso per i riferimenti del ricorrente agli art. 170 e 222 "CPC/Ti" per sostanziare eventuali regole sulla contestazione di allegazioni di parte. Infine, in merito all'art. 25 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani richiamato nel ricorso, si ricorderà che tale strumento non è giuridicamente vincolante e non conferisce ai privati dei diritti soggettivi che possono essere invocati davanti al Tribunale federale (cfr. DTF 124 III 205 consid. 3a; sentenza 2C_508/2022 del 16 febbraio 2023 consid. 4.1 in fine). Per il resto, conformemente all'art. 109 cpv. 3 LTF, si rimanda in particolare ai consid. 2.8 e 2.10 della sentenza impugnata, che va confermata.
5.
Ne discende che il ricorso, manifestamente infondato, deve essere respinto secondo la procedura semplificata dell'art. 109 cpv. 2 lett. a LTF, senza che siano richieste osservazioni. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 800.- sono poste a carico del ricorrente.
3.
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale della sanità pubblica.
Lucerna, 3 dicembre 2024
In nome della IV Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Wirthlin
Il Cancelliere: Colombi