Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1C_629/2021  
 
Decreto del 4 gennaio 2022 
 
I Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudice federale Kneubühler, Presidente, 
Cancelliere Crameri. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Giudice delegato del Tribunale amministrativo della Repubblica e Cantone Ticino, via Pretorio 16, 6901 Lugano. 
 
Oggetto 
Procedura amministrativa; anticipo spese, 
 
ricorso contro le decisioni emanate il 14 settembre 2021 dal Giudice delegato del Tribunale amministrativo del Cantone Ticino (52.2021.356, 52.2021.357, 52.2021.358, 52.2021.359). 
 
 
Considerando:  
che D.________ e A.________ hanno impugnato con quattro ricorsi dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo le decisioni della Commissione cantonale per la protezione dei dati e la trasparenza del 5 luglio 2021 (n. LIT 2021.8, incarto n. 52.2021.356) e del 12 luglio 2021 (n. LIT.2021.22, incarto n. 52.2021.357; n. LIT.2021.23, incarto n. 52.2021.358 e LIT.2021.24, incarto n. 52.2021.359); 
che il Giudice delegato del Tribunale cantonale amministrativo, ritenuti i gravami prolissi e incomprensibili, con quattro decisioni distinte del 14 settembre 2021 ha chiesto agli insorgenti di rifarli e di versare i relativi anticipi delle spese presunte; 
che avverso queste quattro decisioni il 18 ottobre 2021 A.________ presenta, con un atto unico, un ricorso, rivolto anche contro altre sentenze della Corte cantonale inerenti a cause differenti, chiedendo di annullarle, oltre che a formulare numerose conclusioni che esulano manifestamente dall'oggetto del litigio; 
che il Tribunale federale ha invitato la ricorrente a fornire un anticipo delle spese di fr. 500.--, fissando poi un termine suppletorio scadente il 6 dicembre 2021; 
che con scritto del 6 dicembre 2021 la ricorrente ha comunicato al Tribunale federale di ritirare il ricorso; 
che, come a lei noto, l'assunto secondo cui la composizione delle Corti dovrebbe essere previamente comunicata alle parti è priva di fondamento, come le generiche critiche relative a non meglio precisati motivi di astensione o di ricusa di giudici e cancellieri (DTF 142 I 93 consid. 8.2; sentenza 5A_530/2020 del 29 luglio 2020 consid. 4); 
che la ricorrente disattente che il ricorso ordinario simultaneo dell'art. 119 LTF può essere interposto contro una singola decisione, ma non contro decisioni emanate da autorità differenti in materie diverse e che coinvolgono anche altre parti, cause che devono quindi essere disgiunte e trattate separatamente, motivo per cui solo le quattro analoghe cause in esame possono essere evase congiuntamente (sentenza 1B_398/2020 del 21 agosto 2020 che la concerne); 
 
che il Giudice dell'istruzione decide quale giudice unico circa lo stralcio dal ruolo delle cause ritirate (art. 32 cpv. 2 LTF); 
che, come noto alla ricorrente, le spese inutili sono pagate da chi le causa (art. 66 cpv. 3 LTF) e sono pertanto messe a suo carico, visto inoltre che il ricorso, inutilmente prolisso e ripetitivo, critica in maniera inammissibile nel merito gli impugnati giudizi della Corte cantonale, dopo aver ritirato i gravami inoltrati contro tali decisioni; 
 
 
per questi motivi, il Presidente decreta:  
 
1.  
La causa è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso. 
 
2.  
Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico della ricorrente. 
 
3.  
Comunicazione alle parti e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 4 gennaio 2022 
 
In nome della I Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Kneubühler 
 
Il Cancelliere: Crameri