Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1C_643/2021
Decreto del 4 gennaio 2022
I Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudice federale Kneubühler, Presidente,
Cancelliere Crameri.
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
Divisione della giustizia della Repubblica e Cantone Ticino, piazza Governo 7, 6501 Bellinzona,
Commissione di mediazione indipendente LIT della Repubblica e Cantone Ticino, via Canonico Ghiringhelli 1, 6501 Bellinzona,
Commissione cantonale per la protezione dei dati e la trasparenza della Repubblica e Cantone Ticino, via F. Zorzi 13, 6501 Bellinzona.
Oggetto
Procedura amministrativa; ritardata e denegata giustizia,
ricorso contro la decisione emanata il 13 settembre 2021 dal Giudice delegato del Tribunale amministrativo
della Repubblica e Cantone Ticino (52.2021.332).
Considerando:
che con decisione del 12 luglio 2021 (n. LIT.2021.16) la Commissione cantonale per la protezione dei dati e la trasparenza ha dichiarato irricevibile un'impugnativa presentata da A.________ per ritardata/denegata giustizia nei confronti della Divisione della giustizia;
che D.________ e A.________ hanno impugnato questa decisione dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo;
che con decisione del 13 settembre 2021, il giudice delegato, preso atto del ritiro del ricorso da parte di A.________, lo ha stralciato dai ruoli, mentre ha dichiarato inammissibile quello di D.________ perché non lo ha emendato e per il mancato versamento dell'anticipo spese;
che avverso questa decisione il 18 ottobre 2021 A.________ presenta, con un atto unico, un ricorso rivolto anche contro altre sentenze della Corte cantonale inerenti a cause differenti, chiedendo di annullarla, oltre che a formulare numerose conclusioni che esulano manifestamente dall'oggetto del litigio;
che il Tribunale federale ha invitato la ricorrente a fornire un anticipo delle spese di fr. 400.--, fissando poi un termine suppletorio scadente il 6 dicembre 2021;
che con scritto del 6 dicembre 2021 la ricorrente ha comunicato al Tribunale federale di ritirare il ricorso;
che, come a lei noto, l'assunto secondo cui la composizione delle Corti dovrebbe essere previamente comunicata alle parti è priva di fondamento, come le generiche critiche relative a non meglio precisati motivi di astensione o di ricusa di giudici e cancellieri (DTF 142 I 93 consid. 8.2; sentenza 5A_530/2020 del 29 luglio 2020 consid. 4);
che la ricorrente disattente che il ricorso ordinario simultaneo dell'art. 119 LTF può essere interposto contro una singola decisione, ma non contro decisioni emanate da autorità differenti in materie diverse e che coinvolgono anche altre parti, cause che devono quindi essere disgiunte e trattate separatamente (sentenza 1B_398/2020 del 21 agosto 2020 che la concerne);
che il Giudice dell'istruzione decide quale giudice unico circa lo stralcio dal ruolo delle cause ritirate (art. 32 cpv. 2 LTF);
che, come noto alla ricorrente, le spese inutili sono pagate da chi le causa (art. 66 cpv. 3 LTF) e sono pertanto messe a suo carico, visto inoltre che il ricorso, inutilmente prolisso e ripetitivo, critica in maniera contraddittoria nel merito l'impugnato giudizio cantonale, dopo aver ritirato il gravame inoltrato contro tale decisione;
per questi motivi, il Presidente decreta:
1.
La causa è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 200.-- sono poste a carico della ricorrente.
3.
Comunicazione alla ricorrente, alla Divisione della giustizia, alla Commissione di mediazione indipendente LIT, alla Commissione cantonale per la protezione dei dati e la trasparenza nonché al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.
Losanna, 4 gennaio 2022
In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Kneubühler
Il Cancelliere: Crameri