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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Corte delle assicurazioni sociali 
del Tribunale federale 
 
Causa 
{T 7} 
I 489/02 
 
Sentenza del 4 febbraio 2003 
IIIa Camera 
 
Composizione 
Giudici federali Borella, Presidente, Lustenberger, Bürki Moreni, supplente; Schäuble, cancelliere 
 
Parti 
T.________, Italia, ricorrente, 
 
contro 
 
Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero, Avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Ginevra, opponente 
 
Istanza precedente 
Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero, Losanna 
 
(Giudizio del 25 giugno 2002) 
 
Fatti: 
A. 
Il cittadino italiano T.________, nato nel 1948, ha lavorato in Svizzera quale falegname dal 1966 al 1981, versando i contributi di legge. Dopo il rimpatrio ha continuato a lavorare quale commerciante di mobili e arredamenti. Il 26 ottobre 2000 ha presentato una domanda volta all'ottenimento di una rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità, lamentando diverse affezioni, tra l'altro una cirrosi epatica, diabete mellito, morbo di Dupuytren alle mani e ernia inguinale destra. T.________ beneficia in patria di un assegno ordinario per invalidi dal 1° aprile 2000. 
 
Esperiti gli accertamenti del caso, l'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero, con decisione del 9 novembre 2001, ha messo il richiedente al beneficio di una mezza rendita d'invalidità limitatamente al periodo dal 1° dicembre 2000 al 30 giugno 2001. 
B. 
T.________ ha presentato ricorso alla Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero, chiedendo il riconoscimento della mezza rendita d'invalidità anche dopo il 30 giugno 2001. 
 
La Commissione con pronunzia del 25 giugno 2002 ha accolto il ricorso nel senso che, annullata la decisione litigiosa del 9 novembre 2001, ha retrocesso gli atti all'amministrazione perché si determinasse nuovamente previo complemento istruttorio, segnatamente perché disponesse preventivamente una perizia polispecialistica. 
C. 
T.________ interpone ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, riproponendo la richiesta di versamento della mezza rendita d'invalidità anche nel periodo successivo al 30 giugno 2001. 
 
L'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero propone di respingere il ricorso, mentre l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali non si determina al riguardo. 
 
Diritto: 
1. 
Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni, il giudizio di rinvio di un'istanza di ricorso configura una decisione impugnabile mediante ricorso di diritto amministrativo (DTF 116 V 32 consid. 2), motivo per cui il gravame interposto da T.________ risulta senz'altro ricevibile. 
2. 
2.1 La decisione amministrativa impugnata è stata emanata precedentemente all'entrata in vigore (il 1° giugno 2002) dell'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone. Questo Accordo, in particolare il suo Allegato II, che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, non si applica pertanto nella presente procedura (sentenza del 9 agosto 2002 in re S., C 357/01, consid. 1, destinata alla pubblicazione nella Raccolta Ufficiale). 
2.2 Nei considerandi del querelato giudizio, al quale si rinvia, il primo giudice ha già compiutamente esposto i presupposti che un cittadino italiano residente in Italia - secondo l'ordinamento giuridico determinante, in vigore al momento della decisione amministrativa querelata (DTF 121 V 366 consid. 1b, 116 V 248 consid. 1a e riferimenti) - deve adempiere per avere diritto a una rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità (art. 4, 28, 29 e 41 LAI). A tale esposizione può essere fatto riferimento e prestata adesione. 
2.3 Giova comunque ribadire per chiarezza che, ai sensi dell'art. 28 cpv. 2 LAI, l'invalidità è determinata stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido. Inoltre, l'art. 28 cpv. 1 LAI consente di erogare non solo la rendita intera se l'assicurato è invalido almeno al 66 2/3% e la mezza rendita se è invalido almeno al 50%, ma anche il quarto di rendita se è invalido almeno al 40%. Tuttavia, secondo l'art. 28 cpv. 1ter LAI, applicabile in concreto, le rendite per un grado d'invalidità inferiore al 50% sono versate solo ad assicurati che sono domiciliati e dimorano abitualmente in Svizzera. 
 
L'invalidità, nell'ambito delle assicurazioni sociali svizzere, è un concetto di carattere economico-giuridico e non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b, 110 V 275 consid. 4a). I dati economici risultano pertanto determinanti. Tuttavia, qualora essi difettino per l'inattività dell'assicurato, ci si fonderà sui fatti di natura medica, purché permettano di valutare l'incapacità lavorativa dell'interessato nell'attività da lui ragionevolmente esigibile (DTF 125 V 261 consid. 4, 115 V 134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c, 105 V 158 consid. 1). 
3. 
3.1 Come rilevato dalla precedente autorità di giudizio, dopo il rimpatrio avvenuto alla fine del 1981, T.________ ha continuato a lavorare quale commerciante nel ramo della vendita al minuto di mobili. La licenza rilasciatagli dal Comune di M.________ il 7 gennaio 1982 è stata depositata il 7 febbraio 2001 dopo che l'interessato, a seguito dell'acuirsi della cirrosi epatica, era stato ricoverato in ospedale, cessando di conseguenza la propria attività a partire dal dicembre 1999. 
 
Per le conseguenze delle affezioni di cui è portatore, i medici dell'INPS lo hanno riconosciuto invalido secondo la legge italiana nella misura del 75%. Di diverso avviso invece il consulente medico dell'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero, dott. L.________, il quale ha ammesso un'incapacità lavorativa del 50% dal 10 dicembre 1999 come commerciante in proprio di mobili e del 30% dal 10 marzo 2001, rispettivamente del 20% in attività leggere adeguate. 
 
Esaminata la documentazione medica prodotta dall'interessato con il ricorso in sede commissionale, la dott.ssa E.________, altra consulente medico dell'amministrazione, ha elevato il grado d'incapacità lavorativa nel campo del commercio di mobili e in ogni altra occupazione medio-pesante al 70% dal 10 dicembre 1999. Essa ha nel contempo ritenuto che la capacità lavorativa in attività leggere fosse limitata solo in misura ridotta, non superiore al 30% dal 10 dicembre 1999 e del 20% dal 10 marzo 2001. Secondo il raffronto dei redditi effettuato dall'apposito servizio amministrativo la perdita di guadagno conseguente all'incapacità lavorativa era del 42% circa. 
3.2 Il primo giudice, ritenendo che la documentazione medica agli atti non gli consentiva di esprimersi con la necessaria certezza, non è entrato nel merito di queste divergenze di valutazione. A suo dire, l'inserto medico metterebbe infatti in evidenza un quadro di indubbia gravità, che spazia dalla patologia epatica ingravescente alla comparsa di varici esofagee, dall'ascite all'ipertensione e alla encefalopatia post-sistemica, senza dimenticare il diabete mellito, il morbo di Dupuytren alle mani, con relative limitazioni funzionali e le affezioni artrosiche alla colonna vertebrale. Tale quadro meriterebbe, secondo il giudice commissionale, un esame più attento di natura polispecialistica, che renda possibile un giudizio più sereno sulla gravità effettiva delle affezioni e sulle loro ripercussioni sulla capacità di guadagno. 
 
Questi rilievi trovano conferma nella documentazione agli atti e fanno apparire, tutto ben considerato, necessaria una valutazione polispecialistica, che vada oltre un semplice apprezzamento delle certificazioni raccolte in sede d'istruttoria della domanda di rendita. 
 
Il Tribunale federale delle assicurazioni non può quindi che aderire alla pronunzia del primo giudice, che per altro non è neppure stata contestata dall'Ufficio AI. 
 
Appare infatti in concreto indispensabile chiarire a fondo i diversi risvolti delle affezioni del ricorrente e disporre di una valutazione maggiormente tranquilizzante del grado d'incapacità lavorativa nella professione di commerciante di mobili esercitata fino al dicembre del 1999, rispettivamente - se ve ne sono - in altri mestieri ancora compatibili con la situazione valetudinaria complessiva. 
Il ricorrente, dal canto suo, non ha prodotto con il presente gravame alcun documento medico nuovo, che in qualche modo possa supplire alla lamentata carenza d'indagini. 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni pronuncia: 
 
1. 
Il ricorso di diritto amministrativo è respinto. 
2. 
Non si percepiscono spese giudiziarie. 
3. 
La presente sentenza sarà intimata alle parti, alla Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero, alla Cassa svizzera di compensazione e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. 
Lucerna, 4 febbraio 2003 
In nome del Tribunale federale delle assicurazioni 
Il Presidente della IIIa Camera: Il Cancelliere: