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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
8C_1037/2008 {T 0/2} 
 
Sentenza del 4 febbraio 2009 
I Corte di diritto sociale 
 
Composizione 
Giudice federale Frésard, in qualità di giudice unico, 
cancelliere Schäuble. 
 
Parti 
E._________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Cassa cantonale per gli assegni famigliari, Via Canonico Ghiringhelli 15a, 6501 Bellinzona, 
opponente. 
 
Oggetto 
Assicurazione sociale cantonale, 
 
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 13 novembre 2008. 
 
Considerando: 
che per pronuncia del 13 novembre 2008 il presidente del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha respinto un ricorso presentato da E._________ in materia di assegni familiari cantonali, 
 
che con ricorso 18 dicembre 2008 (timbro postale) al Tribunale federale E._________ si è opposto al giudizio cantonale, riconfermandosi nelle sue allegazioni espresse in sede di primo grado, 
che per comunicazione del 22 dicembre 2008 la cancelleria del Tribunale federale ha ricordato all'interessato le condizioni di ricevibilità di un ricorso in materia di diritto pubblico e lo ha reso attento sul fatto che il suo atto non sembrava soddisfare le esigenze richieste, 
 
che nel contempo lo ha informato sulla possibilità di rimediare al vizio entro il termine di ricorso, 
 
che l'interessato non ha fatto uso di questa possibilità, 
 
che giusta l'art. 108 cpv. 1 LTF, il presidente della Corte decide in procedura semplificata di non entrare in materia (lett. b) su ricorsi manifestamente non motivati in modo sufficiente (art. 42 cpv. 2 LTF), 
 
che egli può delegare questo compito a un altro giudice (art. 108 cpv. 2 LTF), 
 
che a norma dell'art. 42 cpv. 2 prima frase LTF, nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto, 
 
che a questo riguardo giova rilevare che il Tribunale federale non può entrare nel merito sulla pretesa violazione di un diritto costituzionale o su questioni attinenti al diritto cantonale o intercantonale se la censura non è stata sollevata né motivata in modo preciso nell'atto di ricorso (art. 106 cpv. 2 LTF), 
 
che nel caso di specie, il ricorrente non espone minimamente i motivi per i quali la pronuncia impugnata sarebbe contraria al diritto, 
 
che non risulta inoltre che il primo giudice abbia interpretato o applicato il diritto cantonale in maniera arbitraria, 
 
che in tali condizioni, il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile, 
 
che viste le circostanze del caso, si può rinunciare a prelevare spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 LTF), 
 
per questi motivi, il Giudice unico pronuncia: 
 
1. 
Il ricorso è inammissibile. 
 
2. 
Non si prelevano spese giudiziarie. 
 
3. 
Comunicazione alle parti e al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino. 
 
Lucerna, 4 febbraio 2009 
 
In nome della I Corte di diritto sociale 
del Tribunale federale svizzero 
Il Giudice unico: Il Cancelliere: 
 
Frésard Schäuble