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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
6B_27/2016  
   
   
 
 
 
Sentenza del 4 febbraio 2016  
 
Corte di diritto penale  
 
Composizione 
Giudice federale Denys, Presidente, 
Cancelliere Gadoni. 
 
Partecipanti al procedimento 
1. A.________, 
2. B.________, 
ricorrenti, 
 
contro 
 
Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano, 
opponente. 
 
Oggetto 
Revisione, legittimazione a ricorrere, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 10 dicembre 2015 dalla Corte di appello e di revisione penale del 
Cantone Ticino. 
 
 
Considerando:  
che, con sentenza del 22 gennaio 2015, la Corte delle assise criminali ha ritenuto C.________ autore colpevole di atti sessuali con fanciulli, coazione sessuale e pornografia nei confronti di un minorenne; 
che l'imputato è stato condannato alla pena detentiva di 4 anni e 8 mesi, assortita da un trattamento ambulatoriale giusta l'art. 63 CP, nonché a versare alla vittima un importo di fr. 11'539.85 a titolo di risarcimento danni per le spese legali e un importo di fr. 30'000.-- quale indennità per torto morale; 
che detta sentenza è passata in giudicato incontestata; 
che, con scritto del 26 novembre 2015, A.________ e B.________, genitori della vittima, hanno chiesto alle autorità penali in particolare di potere essere parte in causa e di riaprire il procedimento penale, postulando altresì una riparazione del loro torto morale; 
che lo scritto è stato trasmesso per competenza alla Corte di appello e di revisione penale (CARP), la quale, con sentenza del 10 dicembre 2015, lo ha considerato un'istanza di revisione giusta l'art. 410 segg. CPP e l'ha dichiarata irricevibile; 
che A.________ e B.________ impugnano questa sentenza con un ricorso al Tribunale federale, lamentando in sostanza il loro mancato coinvolgimento nel procedimento penale; 
che i ricorrenti postulano inoltre di essere ammessi al beneficio dell'assistenza giudiziaria; 
che non sono state chieste osservazioni sul ricorso; 
che il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità del ricorso sottopostogli (DTF 141 IV 298 consid. 1.1 e rinvii); 
che, conformemente a quanto stabilito dagli art. 95 e 96 LTF, il ricorso in materia penale al Tribunale federale può essere presentato per violazione del diritto, nel quale rientra pure il diritto costituzionale (DTF 136 II 101 consid. 3; 134 IV 36 consid. 1.4.1); 
 
che, secondo l'art. 42 LTF, il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova (cpv. 1) e dev'essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché l'atto impugnato viola il diritto (cpv. 2; DTF 134 II 244 consid. 2.1); 
che queste esigenze non sono adempiute in concreto, visto che i ricorrenti non si confrontano con il giudizio di irricevibilità pronunciato dalla CARP e non tentano di dimostrare perché l'impugnata decisione violerebbe il diritto; 
che oggetto della presente causa è infatti unicamente la questione dell'ammissibilità dell'istanza di revisione ai sensi dell'art. 410 segg. CPP; 
che le argomentazioni concernenti il merito della causa sono quindi inammissibili; 
che i ricorrenti non fanno valere una violazione degli art. 410 segg. CPP, spiegando con una motivazione conforme alle esigenze dell'art. 42 cpv. 2 LTF per quali ragioni la Corte cantonale avrebbe violato determinate disposizioni procedurali dichiarando irricevibile la loro domanda di revisione; 
che pertanto il ricorso, non motivato in modo sufficiente, può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF
che la domanda di assistenza giudiziaria non può essere accolta, essendo il gravame fin dall'inizio privo di possibilità di successo (art. 64 cpv. 1 LTF); 
che alla luce di quanto esposto, le spese giudiziarie dovrebbero essere accollate ai ricorrenti, in considerazione della loro soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF); 
che in concreto si giustifica tuttavia di rinunciare a prelevare spese giudiziarie a loro carico (art. 65 cpv. 2 LTF); 
 
 
 per questi motivi, il Presidente pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.   
Non si prelevano spese giudiziarie. 
 
3.   
Comunicazione alle parti e alla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 4 febbraio 2016 
 
In nome della Corte di diritto penale 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Denys 
 
Il Cancelliere: Gadoni