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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
8C_732/2020  
 
 
Sentenza del 4 febbraio 2021  
 
I Corte di diritto sociale  
 
Composizione 
Giudici federali Maillard, Presidente, 
Viscione, Abrecht, 
Cancelliere Bernasconi. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, patrocinato dall'avv. Cesare Lepori, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI), Divisione giuridica, Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerna, 
opponente. 
 
Oggetto 
Assicurazione contro gli infortuni (nesso causale), 
 
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 26 ottobre 2020 (35.2019.129). 
 
 
Fatti:  
 
A.   
Il 23 maggio 2017, A.________, nato nel 1971, mentre era attivo quale autista presso un'impresa di costruzioni e quindi assicurato d'obbligo contro gli infortuni e le malattie professionali presso l'INSAI, è scivolato dalla scaletta posteriore del camion, sbattendo il ginocchio destro e cadendo a terra con il braccio destro proteso in avanti. Dall'incidente egli ha riportato un trauma contusivo-distorsivo alla spalla destra, al polso destro e al ginocchio destro. L'INSAI ha ammesso la propria responsabilità e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge. 
Con decisione del 29 aprile 2019, confermata l'11 ottobre 2019, l'INSAI ha dichiarato estinto il diritto alle prestazioni di corta durata a decorrere dal 1° novembre 2018. 
 
B.   
Con giudizio del 26 ottobre 2020 il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha respinto il ricorso di A.________ contro la decisione su opposizione. 
 
C.   
A.________ presenta un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, chiedendo la riforma del giudizio cantonale affinché gli vengano riconosciute le prestazioni di corta durata per il periodo successivo al 1° novembre 2018. 
 
Non sono state chieste osservazioni al ricorso. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. Il ricorso in materia di diritto pubblico può essere presentato per violazione del diritto, conformemente a quanto stabilito dagli art. 95 e 96 LTF. L'accertamento dei fatti può venir censurato solo se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF e se l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento (art. 97 cpv. 1 e 105 cpv. 1 e 2 LTF). Se, tuttavia, il ricorso è presentato contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni può essere censurato qualsiasi accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 97 cpv. 2 LTF); il Tribunale federale in tal caso non è vincolato dall'accertamento dei fatti operato dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 3 LTF).  
 
1.2. Benché in queste controversie il Tribunale federale abbia un pieno potere d'esame nell'accertamento dei fatti, non è comunque possibile allegare liberamente nuove prove (art. 99 cpv. 1 LTF; DTF 134 V 195). Infatti, possono essere addotti nuovi fatti e nuovi mezzi di prova soltanto se ne dà motivo la decisione dell'autorità inferiore. Se tale eventualità sia realizzata, deve essere esposta nel ricorso (cfr. art. 42 cpv. 2 LTF). Per nuovi fatti si intendono nova in senso improprio, ossia prove che nella procedura precedente si sarebbero già dovute addurre, senza che sia stato il caso. Nova in senso proprio, ossia prove che sono emerse soltanto nel momento in cui dinanzi all'autorità precedente non era più possibile addurre nuovi fatti o mezzi di prova, in concreto successivamente all'emanazione del giudizio cantonale, sono per contro irrilevanti dinanzi al Tribunale federale (DTF 143 V 19 consid. 1.2 pag. 22 seg.; 140 V 543 consid. 3.2.2.2 pag. 548; 139 III 120 consid. 3.1.2 pag. 123). Di conseguenza, le dichiarazioni del Dr. med. B.________ e dello studio C.________ di Lodrino, annunciate soltanto dal ricorrente e non presenti al fascicolo, non possono essere prese in considerazione.  
 
2.   
Oggetto del contendere è sapere se il giudizio impugnato, che conferma la decisione su opposizione dell'assicuratore con cui sono state interrotte le prestazioni dal 1° novembre 2018, sia lesivo del diritto federale. 
 
3.  
 
3.1. Il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha esposto innanzitutto le basi legali e la giurisprudenza ritenute applicabili in merito al diritto alla cura medica (art. 10 LAINF) e all'indennità giornaliera (art. 16 LAINF), soffermandosi in particolare sulla loro cessazione qualora non sia da attendersi un sensibile miglioramento della salute dell'assicurato (art. 19 cpv. 1 seconda frase LAINF) Dopodiché, la Corte cantonale si è riferita ai rapporti medici del Dr. med. D.________ del 22 ottobre 2018, del 15 aprile 2019 e del 3 luglio 2019, in cui viene confermata la stabilizzazione della spalla destra del ricorrente. Essa ha poi citato il referto neurologico del Dr. med. E.________ dell'8 agosto 2019, i rapporti medici del Dr. med. F.________ del 30 agosto 2019 e del Dr. med. G.________ del 25 settembre 2019. Sono poi state menzionate le considerazioni della Dr. med. H.________ del 19 settembre 2019 in merito all'ultimo rapporto del Dr. med. I.________, seguite da quelle del Dr. med. J.________ del 13 gennaio 2020 e del 24 febbraio 2020, nonché il referto del Dr. med. K.________ del 13 ottobre 2020. La Corte cantonale ha concluso che l'assicuratore avesse interrotto a ragione il diritto alle prestazioni dal 1° novembre 2018. Fondandosi sui rapporti dei medici fiduciari dell'assicuratore (i Dr. med. I.________, Dr. med. G.________ e Dr. med. J.________), e sul referto del Dr. med. E.________, essa ha ritenuto che lo stato di salute del ricorrente fosse da considerare come stabilizzato.  
 
3.2. Il ricorrente censura un accertamento arbitrario dei fatti e la violazione della LAINF in materia di prestazioni assicurative. Egli contesta la stabilizzazione del suo stato di salute, sostenendo che il Tribunale cantonale delle assicurazioni si sia fondato esclusivamente sui rapporti medici presentati dall'assicuratore. A suo dire, i primi giudici avrebbero ignorato le obiezioni sollevate dai medici da lui consultati. Il 30 agosto 2019 il Dr. med. F.________ avrebbe constatato una perdita di forza persistente nella misura del 25% oltre ad aver consigliato delle sedute di rieducazione della funzione articolare. Il Dr. med. L.________ avrebbe ritenuto una capsulite adesiva, patologia che, a dire del ricorrente, "evidentemente richiede cure ed ha quale conseguenza la persistente inabilità lavorativa". La Dr. med. H.________ avrebbe "chiaramente smentito" le conclusioni del Dr. med. I.________. Il Dr. med. K.________ avrebbe inoltre constatato un nesso di causalità tra l'infortunio e una sindrome post-traumatica da stress, evoluta verso un episodio depressivo medio-grave e una sindrome ansiosa generalizzata, il che renderebbe il ricorrente inabile al lavoro al 100% dal profilo psichiatrico almeno dal 17 agosto 2020. Infine, le considerazioni del Dr. med. J.________ sarebbero contraddittorie, dal momento che egli stesso riconoscerebbe i dolori lamentati dal ricorrente che gli impediscono di utilizzare il braccio destro, causa proprio dell'impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa.  
 
4.  
 
4.1. Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito che l'assicuratore e il giudice delle assicurazioni sociali fondino la loro decisione esclusivamente su basi di giudizio interne dell'istituto assicuratore, il quale è parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale, mentre nella fase che precede la decisione è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. DTF 136 V 376 consid. 4 pag. 377 segg.). Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste esigenze severe (DTF 122 V 157). Per la giurisprudenza del Tribunale federale, nel caso in cui sussista anche il minimo dubbio sull'affidabilità e sulla concludenza dei pareri medici interni dell'assicurazione, occorrerà sottoporre l'assicurato a una perizia medica esterna (DTF 135 V 465 consid. 4.4 pag. 469 seg.). Giova altresì ricordare che di principio deve essere considerato con la necessaria prudenza il referto dei medici curanti a causa dei particolari legami che essi hanno con il paziente (cfr. DTF 125 V 351 consid. 3b/cc pag. 353), per cui, secondo l'esperienza comune, il medico curante tende generalmente, in caso di dubbio, a pronunciarsi in favore del proprio paziente in ragione del rapporto di fiducia che lo unisce a quest'ultimo.  
 
4.2. Le critiche del ricorrente sono destinate all'insuccesso. Innanzitutto, il Tribunale cantonale delle assicurazioni non ha ignorato i rapporti dei medici consultati dal ricorrente. Invero, come rilevato sopra (consid. 3.1), esso vi ha fatto ampiamente riferimento nel giudizio impugnato, descrivendo inoltre le relative prese di posizione dei medici fiduciari. In effetti, il Dr. med. I.________ si confronta puntualmente con gli elementi del referto del Dr. med. F.________, constatando la mancanza di una valutazione in gradi o di parametri per oggettivare la perdita di forza, che non corrisponderebbe automaticamente ad una riduzione della funzionalità dell'arto. Anche la capsulite adesiva è stata oggetto di analisi da parte dei medici fiduciari dell'assicuratore, affermando che non si tratti di una patologia che impedisca al ricorrente di svolgere la sua attuale attività di autista. A tal proposito, l'opinione del ricorrente secondo cui tale problematica "evidentemente richiede cure ed ha come conseguenza la persistente inabilità lavorativa" è irrilevante. Essa non può infatti sostituire un comprovato rapporto medico atto a contestare altre valutazioni. Si rileva del resto che nella valutazione neurologica del Dr. med. E.________, presentato dal ricorrente stesso, emerge unicamente una sindrome del tunnel carpale "difficilmente da mettere in relazione all'infortunio subito", senza problematiche oggettivabili in merito alla funzionalità dei muscoli del ricorrente.  
Nulla cambiano le concise affermazioni della Dr. med. H.________, in risposta a quattro domande formulate dal patrocinatore del ricorrente e insufficientemente circostanziate per smentire le conclusioni precedenti. Infatti, esse sono state oggetto di un'elaborata presa di posizione del Dr. med. J.________, che conferma l'operato dei medici interni all'assicuratore e non constata, contrariamente alle affermazioni del ricorrente, che i dolori lamentati dallo stesso gli impediscano di alzare il braccio destro. Tutt'al più, il medico fiduciario sottolinea come anche il Dr. med. F.________ non fosse in grado di stabilirne la causa, sospettando un'amplificazione degli stessi da parte del ricorrente emersa all'occasione di una valutazione della capacità funzionale (VCL) presso la clinica M.________ del 20 settembre 2019. Nel referto - che in una ventina di pagine valuta dettagliatamente il carico di lavoro fisicamente esigibile - si legge in particolare che "l'assicurato ha presentato durante i test una amplificazione di sintomi di grado elevato [...]. È utile segnalare come l'assicurato si comporti diversamente quando è richiesta una prestazione con la spalla e quando si veste e si sveste. La mobilità nel vestirsi e svestirsi è molto migliore". Infine, il quadro psichiatrico presentato dal Dr. med. K.________, come già giudicato dai primi giudici, non presenta alcun nesso causale con l'evento infortunistico in questione, né tantomeno viene constatato dallo specialista stesso. L'apparente esistenza di un nesso causale con i problemi psicologici - che non sono oggetto della presente vertenza - è infatti unicamente pretesa dal ricorrente. 
Alla luce di queste circostanze, non si vede in che modo i primi giudici abbiano proceduto ad un accertamento errato dei fatti. I rapporti dei medici interni dell'assicuratore, oltre che a motivare in maniera convincente le proprie valutazioni mediche, si confrontano dettagliatamente con quanto sollevato dai medici consultati dal ricorrente e soddisfano pienamente i requisiti della giurisprudenza sopracitata in merito ai pareri medici interni dell'assicurazione (consid. 4.1). Pertanto, anche la pretesa violazione delle disposizioni della LAINF concernenti le prestazioni assicurative è infondata. 
 
5.   
Ne discende che il ricorso deve essere respinto. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). 
 
 
 Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è respinto. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 800.- sono poste a carico del ricorrente. 
 
3.   
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale della sanità pubblica. 
 
 
Lucerna, 4 febbraio 2021 
 
In nome della I Corte di diritto sociale 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Maillard 
 
Il Cancelliere: Bernasconi