Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
2P.254/2003 /viz 
 
Sentenza del 4 marzo 2004 
II Corte di diritto pubblico 
 
Composizione 
Giudici federali Wurzburger, presidente, 
Müller, Ramelli, giudice supplente, 
cancelliera Ieronimo Perroud. 
 
Parti 
A.A.________, 
B.A.________, 
ricorrenti, 
entrambi patrocinati dall'avv. Rocco Taminelli, 
 
contro 
 
Dipartimento della sanità e della socialità, 
Sezione del sostegno a enti e attività sociali, 
Ufficio degli anziani, Residenza governativa, 
6500 Bellinzona, 
Consiglio di Stato del Cantone Ticino, 
Residenza governativa, 6500 Bellinzona. 
 
Oggetto 
calcolo dal 1997 della retta di degenza presso una casa per anziani comunale, 
 
ricorso di diritto pubblico contro la decisione del 
26 agosto 2003 del Consiglio di Stato del Cantone Ticino. 
 
Fatti: 
A. 
Il 27 marzo 2003 l'Ufficio degli anziani del Dipartimento della sanità e della socialità del Cantone Ticino ha approvato le rette di degenza di C.A.________ presso la casa per anziani comunale di X.________; le stesse ammontavano a fr. 90.-- al giorno dal 1° gennaio 1997, fr. 145.-- dal 1° dicembre 2001 e fr. 125.-- dal 1° gennaio 2002. 
Il reclamo presentato alla citata autorità dai figli dell'interessata, A.A.________ e B.A.________, è stato respinto il 25 aprile 2003. Adito dagli stessi il 15 maggio successivo, il Consiglio di Stato ticinese ne ha respinto il gravame con decisione del 26 agosto 2003. 
B. 
Il 29 settembre 2003 A.A.________ e B.A.________ hanno presentato dinanzi al Tribunale federale un ricorso di diritto pubblico, con cui chiedono che la decisione governativa sia annullata e che venga ordinato all'Ufficio degli anziani di rivedere i moduli per il calcolo della retta di degenza. Adducono, in sostanza, la violazione degli art. 26, 49 e 30 Cost. nonché dell'art. 6 CEDU
Chiamati ad esprimersi il Consiglio Stato ha rinunciato a formulare osservazioni, mentre l'Ufficio degli anziani propone la reiezione del ricorso. 
 
Diritto: 
1. 
Per costante giurisprudenza, il Tribunale federale si pronuncia d'ufficio e con pieno potere d'esame sull'ammissibilità del rimedio sottopostogli (DTF 129 III 107 consid. 1 e rinvii). 
1.1 Il presente ricorso di diritto pubblico, esperito in tempo utile (art. 89 cpv. 1 OG) contro una decisione finale di ultima istanza cantonale e fondato su una pretesa violazione dei diritti costituzionali del cittadino (art. 84 cpv. 1 lett. a e 86 OG) è, in linea di principio, ammissibile. 
1.2 Nella misura in cui i ricorrenti chiedono più dell'annullamento della decisione impugnata o altro, il gravame è inammissibile in virtù della natura cassatoria del rimedio, a cui in concreto non va derogato (DTF 127 I 1 consid. 2c; 126 I 213 consid. 1c e rispettivi richiami). 
2. 
2.1 Il ricorso di diritto pubblico spetta ai privati o agli enti collettivi che si trovano lesi nei loro diritti da decreti o decisioni che li riguardano personalmente o che rivestono carattere obbligatorio generale (art. 88 OG). La legittimazione ad inoltrare un ricorso di diritto pubblico va determinata esclusivamente in base all'art. 88 OG, indipendentemente dalla posizione processuale nel procedimento cantonale (DTF 126 I 43 consid. 1a; 123 I 279 consid. 3b con rinvii). Nell'ambito di un ricorso di diritto pubblico per violazione dei diritti costituzionali, essa presuppone che l'insorgente sia toccato dall'atto impugnato nei suoi interessi personali e giuridicamente protetti. 
2.2 La decisione emessa il 26 agosto 2003 dal Consiglio di Stato ticinese, sebbene fosse destinata formalmente ai qui ricorrenti, non li tocca personalmente né causa loro un pregiudizio. Oggetto del contendere sono infatti le rette di degenza presso la casa per anziani delle quali è debitrice la loro madre. Stupisce che, dal reclamo fino al presente ricorso, i ricorrenti abbiano sempre agito a loro nome, senza una sola parola di spiegazione, come se fossero loro i debitori delle prestazioni litigiose. Stupisce ancora più che le autorità ticinesi non abbiano ravvisato l'anomalia. Dinanzi al Tribunale federale, il patrocinatore, su esplicita richiesta, ha prodotto la procura con cui i ricorrenti lo incaricano di "patrocinarli in ogni e qualsiasi vertenza connessa o derivante dalla degenza della madre C.A.________, presso la Casa anziani comunale di X.________". Questo atto però non spiega ancora perché i figli possano agire in loro nome per la vertenza che riguarda la loro madre. Premesse queste considerazioni, il difetto di legittimazione dei ricorrenti dovrebbe pertanto portare all'inammissibilità dell'impugnativa. Ci si può tuttavia chiedere se non possa essere ammesso un rapporto di rappresentanza tacito tra l'anziana madre e i figli e se a questi ultimi, benché non abbiano mai fatto valere l'esistenza di un tale rapporto, non debba essere assegnato un breve termine per giustificare i loro poteri. La questione può in concreto rimanere irrisolta, dato che, per i motivi esposti di seguito, il ricorso sfugge comunque ad un esame di merito. 
3. 
Dopo aver esposto la loro versione dei fatti che hanno condotto alla decisione querelata, i ricorrenti si diffondono sulle cifre e sui calcoli che sono stati posti a fondamento delle rette di degenza contestate, segnatamente sui dati concernenti la sostanza della loro madre. Non è chiaro se essi vogliano trarne delle censure d'incostituzionalità. Comunque sia, i loro argomenti sono di natura meramente appellatoria. Gli interessati non spiegano infatti quali sarebbero i diritti costituzionali o le norme giuridiche violati, né precisano in che cosa consisterebbe tale violazione (art. 90 cpv. 1 lett. b OG; sulla portata di questa norma cfr. DTF 126 III 534 consid. 1b; 110 Ia 1 consid. 2a). In proposito il gravame è quindi inammissibile. 
4. 
Il giudizio impugnato è fondato sulla legge ticinese del 25 giugno 1973 concernente il promuovimento, il coordinamento e il sussidiamento delle attività sociali a favore delle persone anziane, il cui art. 6d stabilisce che le rette sono commisurate alle condizioni di reddito e di sostanza degli anziani (cpv. 1), secondo le direttive del dipartimento competente (cpv. 3). Il 4 gennaio 2002 il Dipartimento della sanità e della socialità ha emanato le direttive concernenti l'applicazione e il computo delle rette differenziate. L'art. 2.1 delle medesime prevede che, per stabilire il reddito annuale lordo determinante per il calcolo della retta, viene considerata, oltre al reddito effettivo della sostanza, anche una quota di 1/10 di quest'ultima (con alcune deduzioni). 
4.1 Secondo i ricorrenti detto disposto, che impone due volte il medesimo elemento, è confiscatorio e disattende quindi la garanzia della proprietà protetta dall'art. 26 Cost. Siccome la norma di rango costituzionale deve prevalere sul diritto cantonale è pure leso, a loro avviso, il principio della forza derogatoria del diritto federale garantito dall'art. 49 Cost. La censura è inammissibile. 
4.2 La garanzia della proprietà, intesa come istituto, protegge effettivamente il cittadino dalla percezione di tributi pubblici confiscatori. Secondo la giurisprudenza, un tributo è confiscatorio se è talmente elevato da privare il contribuente della sua sostanza privata o della possibilità di costituirne una nuova, così da intaccare l'essenza, il fondamento stesso della garanzia istituzionale della proprietà (DTF 127 I 60 consid. 3b con numerosi riferimenti, in particolare DTF 105 Ia 134 consid. 3a). Il computo della sostanza dell'ospite di una casa per anziani nella misura voluta dall'art. 2.1 delle citate direttive, da solo, non è confiscatorio nel senso appena definito. Da un lato, come osservato a giusto titolo dal Consiglio di Stato, questa disposizione regola la questione in modo analogo all'art. 3c cpv. 1 lett. c della legge federale del 19 marzo 1965 sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPC; RS 831.30). Dall'altro, e soprattutto, il reddito determinante non è che un dato di partenza: la retta giornaliera è in seguito calcolata applicando a tale reddito un fattore d'imposizione definito dagli art. 5 segg. delle direttive (esso è, semplificando, di 1/365). È quest'ultimo fattore che determina la retta e, quindi, il suo carattere più o meno esoso. In proposito il ricorso è assolutamente silente, per cui non adempie i requisiti di motivazione posti dall'art. 90 cpv. 1 lett. b OG. È d'uopo osservare inoltre che la retta non può essere confiscatoria nella misura in cui i ricorrenti non adducono né dimostrano (art. 90 cpv. 1 lett. b OG) ch'essa disattende il principio dell'equivalenza, nel senso che tra l'importo richiesto e il valore economico della prestazione effettuata dall'ente non sussiste un'adeguata relazione, ossia che il citato importo si trova in evidente sproporzione con il valore oggettivo della prestazione e non si contiene entro limiti ragionevoli. A titolo abbondanziale va rilevato che non apparirebbe comunque incostituzionale il fatto che una persona debba consumare interamente il proprio patrimonio per la sua permanenza in una casa per anziani. 
4.3 Invano i ricorrenti si richiamano all'art. 49 Cost., non invocando nessuna norma del diritto federale che potrebbe regolare la materia. Come accennato in precedenza, essi sostengono che il diritto federale preminente sarebbe l'art. 26 Cost. Sennonché tale ragionamento è sin dall'inizio errato, poiché detto disposto istituisce un diritto costituzionale che può essere fatto valere come tale nell'ambito di un ricorso di diritto pubblico (cfr. art. 84 cpv. 1 lett. a OG), senza appellarsi all'art. 49 Cost. 
5. 
I ricorrenti censurano infine una violazione degli art. 30 cpv. 1 Cost. e 6 n. 1 CEDU. Affermano che il Consiglio di Stato ticinese, e per esso il suo Servizio dei ricorsi, che si è pronunciato come ultima istanza cantonale, non può essere considerato un tribunale imparziale ed indipendente. 
5.1 Anche questa critica è irricevibile. Innanzitutto i ricorrenti non spiegano per quali motivi la decisione querelata o le direttive contestate rientrino nel campo di applicazione dell'art. 6 n. 1 CEDU. Benché patrocinati da un avvocato, essi non ossequiano pertanto nuovamente le esigenze di motivazioni poste dall'art. 90 cpv. 1 lett. b OG, il quale si applica anche laddove sono invocati diritti derivanti della Convenzione in esame (DTF 125 I 417 consid. 6c). In secondo luogo, va osservato che, per prassi costante, la censura concernente la violazione dell'art. 6 n. 1 CEDU dev'essere fatta valere già nell'ambito del procedimento cantonale, segnatamente dinanzi all'autorità cantonale di ultima istanza (DTF 121 II 219 consid. 2a; 120 Ia 19 consid. 2c). Ciò che non è avvenuto in concreto. Anche da questo profilo, il gravame sfugge ad un esame di merito. 
5.2 Va rilevato infine che nemmeno la censura tratta dall'art. 30 cpv. 1 Cost. - il cui campo di applicazione è, in linea di massima, uguale a quello dell'art. 6 n. 1 CEDU (DTF 128 I 288 consid. 2.2) - adempie i requisiti di motivazione di cui all'art. 90 cpv. 1 lett. b OG. Anche al riguardo il ricorso è quindi inammissibile. In queste condizioni, può rimanere irrisolta la questione di sapere se il principio della sussidiarietà relativa del ricorso di diritto pubblico (cfr. art. 86 cpv. 1 OG) esiga che anche il diritto al controllo giudiziario sancito dalla Costituzione federale sia già fatto valere dinanzi all'ultima istanza amministrativa cantonale. 
6. 
Visto l'esito del ricorso, le spese processuali sono poste a carico dei ricorrenti con vincolo di solidarietà (art. 156 cpv. 1 e 7 OG, 153 e 153a OG). Non si accordano ripetibili ad autorità vincenti (art. 159 cpv. 2 OG). 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: 
1. 
Il ricorso è inammissibile. 
2. 
La tassa di giustizia di fr. 2000.-- è posta a carico dei ricorrenti in solido. 
3. 
Comunicazione al patrocinatore dei ricorrenti, al Dipartimento della sanità e della socialità, Sezione del sostegno a enti e attività sociali, Ufficio degli anziani, e al Consiglio di Stato del Cantone Ticino. 
Losanna, 4 marzo 2004 
In nome della II Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
Il presidente: La cancelliera: