Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1C_73/2010 
 
Decreto del 4 marzo 2010 
I Corte di diritto pubblico 
 
Composizione 
Giudice federale Féraud, Presidente, 
Cancelliere Crameri. 
 
Parti 
A.________SA, 
patrocinata dall'avv. Stefano Rossi, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Comune di Lugano, 6900 Lugano, 
rappresentato dal Municipio, Palazzo Civico, Piazza Riforma 1, 6900 Lugano, 
Consiglio di Stato del Cantone Ticino, 6500 Bellinzona, 
rappresentato dal Dipartimento del territorio, Divisione dello sviluppo territoriale e della mobilitŕ, viale Franscini 17, 6500 Bellinzona. 
 
Oggetto 
piano regolatore (occupazione dell'area pubblica con strutture provvisorie al servizio di esercizi pubblici) 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 4 dicembre 2009 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino. 
 
Considerando: 
che con ricorso in materia di diritto pubblico del 1° febbraio 2010 la A.________SA ha impugnato una decisione 4 dicembre 2009 del Tribunale cantonale amministrativo concernente l'occupazione dell'area pubblica con strutture provvisorie al servizio di esercizi pubblici; 
che con scritto del 2 marzo 2010 il patrocinatore della ricorrente, producendo una lettera di quest'ultima, ha dichiarato ch'essa ritira il gravame, chiedendo pertanto di procedere allo stralcio della causa; 
che il presidente o il giudice dell'istruzione decide, quale giudice unico, circa lo stralcio dal ruolo delle cause ritirate (art. 32 cpv. 1 e 2 LTF) e, in tale ambito, statuisce sulle spese giudiziarie (5 cpv. 2 PC in relazione all'art. 71 LTF); 
che in caso di desistenza il Tribunale federale puň rinunciare in tutto o in parte a riscuotere spese giudiziarie (art. 66 cpv. 2 LTF); 
che nella fattispecie si puň rinunciare a prelevare spese; 
 
per questi motivi, il Presidente decreta: 
 
1. 
La causa č stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso. 
 
2. 
Non si prelevano spese giudiziarie. 
 
3. 
Comunicazione al patrocinatore della ricorrente, al Municipio di Lugano, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino. 
 
Losanna, 4 marzo 2010 
 
In nome della I Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
Il Presidente: Il Cancelliere: 
 
Féraud Crameri