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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
2C_805/2014  
   
   
 
 
 
Sentenza del 4 marzo 2015  
 
II Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudici federali Zünd, Presidente, 
Aubry Girardin, Haag, 
Cancelliere Savoldelli. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
patrocinato dall'avv. Yasar Ravi, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Sezione della popolazione, 
Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, 6500 Bellinzona, 
 
Consiglio di Stato del Cantone Ticino, Residenza governativa, 6500 Bellinzona. 
 
Oggetto 
Revoca del permesso di domicilio, 
 
ricorso in materia di diritto pubblico contro la sentenza emanata il 31 luglio 2014 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino. 
 
 
Fatti:  
 
A.   
A.________ (1974), cittadino italiano, si è trasferito in Svizzera il 2 agosto 1993 per ricongiungersi con il padre. A tale scopo, è stato posto a beneficio di un permesso di dimora e, dal 1° agosto 1998, di un permesso di domicilio. 
Con sentenza dell'11 dicembre 2012, la Corte delle assise correzionali di Bellinzona ha condannato A.________ ad una pena detentiva di venti mesi, sospesa condizionalmente con un periodo di prova di due anni, dopo averlo riconosciuto colpevole di infrazione aggravata alla legge federale sugli stupefacenti del 3 ottobre 1951 (LStup; RS 812.121) per avere: 
 
 tra il novembre 1999 e l'aprile 2003, per il tramite della sua società individuale, coltivato con metodo indoor circa 20-25'000 piantine di canapa che hanno prodotto circa 250 kg di fiori secchi (marijuana), poi venduti all'ingrosso a vari titolari di negozi di canapa per una cifra di almeno fr. 1'000'000.--; 
 
 tra l'inizio del 2000 e la metà del 2001, in correità con terzi ed in veste di collaboratore di una società a garanzia limitata, coltivato con metodo indoor circa 14'400 piantine di canapa che hanno prodotto circa 216 kg di fiori secchi (marijuana), poi venduti all'ingrosso a titolari di negozi di canapa per una cifra d'affari di almeno fr. 756'000.--; 
 
 tra la metà del 2001 e il dicembre 2002, in correità con terzi e per conto di una società a garanzia limitata, coltivato complessivamente circa 15'600 piantine di canapa che hanno prodotto circa 234 kg di fiori secchi (marijuana), poi venduti all'ingrosso a titolari di negozi di canapa per una cifra d'affari di almeno fr. 819'000.--; 
 
 tra maggio 2002 e dicembre 2002, in correità con un terzo, in veste di socio/gerente di due società a garanzia limitata: a) coltivato circa 10'000 piantine di canapa che hanno prodotto circa 150 kg di fiori secchi (marijuana), poi venduti all'ingrosso a vari titolari di negozi di canapa per una cifra d'affari di almeno fr. 525'000.--; b) coltivato circa 6'000 piantine di canapa che hanno prodotto circa 90 kg di fiori secchi (marijuana), poi venduti all'ingrosso a titolari di negozi di canapa per una cifra d'affari di almeno fr. 315'000.--; 
 
 tra la metà del 2002 e l'inizio del 2003, coltivato canapa con metodo indoor e quindi prodotto circa 100 kg di fiori secchi (marijuana), poi venduti a vari negozi di canapa per complessivi fr. 300'000.--, fatti confluire sui conti della B.________ SA; 
 
 tra l'inizio del 2002 e il maggio 2003, in correità con terzi e sotto la copertura societaria della B.________ SA, coltivato canapa con metodi vari, al fine di estrarne circa 2'400 kg di fiori secchi (marijuana) ad elevato contenuto di THC, poi integralmente venduti ad una terza persona per fr. 1'500'000.--. 
 
 Commisurando la pena, la Corte giudicante ha tenuto conto della violazione del principio di celerità. 
 
B.   
Preso atto di tali fatti, con decisione del 4 febbraio 2013 la Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino ha revocato ad A.________ il permesso di domicilio di cui disponeva, fissandogli un termine per lasciare la Svizzera. 
Su ricorso, detta decisione è stata confermata sia dal Consiglio di Stato, il 20 agosto 2013, che dal Tribunale cantonale amministrativo, pronunciatosi con sentenza del 31 luglio 2014. Giunto anch'esso a concludere che l'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC; RS 0.142.112.681) non trova applicazione al caso in esame, poiché A.________ non vi si può richiamare né come lavoratore, né per cercare un impiego, né quale persona che non svolge nessuna attività economica, ha in effetti considerato che il provvedimento di revoca fosse proporzionato. 
 
C.   
Con ricorso del 29 agosto 2014, A.________ si è quindi rivolto al Tribunale federale, chiedendo la restituzione del suo permesso di domicilio. 
Il Tribunale cantonale amministrativo si è riconfermato nelle motivazioni e nelle conclusioni della propria sentenza. Ad essa hanno fatto in sostanza rinvio anche la Sezione della popolazione e l'Ufficio federale della migrazione (ora Segreteria di Stato della migrazione). Il Consiglio di Stato si è invece rimesso al giudizio di questa Corte. 
 
 
Diritto:  
 
1.   
Presentata in tempo utile (art. 46 cpv. 1 lett. b e 100 cpv. 1 LTF) dal destinatario della decisione querelata (art. 89 cpv. 1 LTF), l'impugnativa è di principio ammissibile quale ricorso in materia di diritto pubblico giusta gli art. 82 segg. LTF. Concerne infatti la revoca di un'autorizzazione che continuerebbe altrimenti a produrre effetti giuridici (art. 83 lett. c n. 2 LTF; DTF 135 II 1 consid. 1.2.1 pag. 4). 
 
2.  
 
2.1. Il Tribunale federale applica il diritto federale d'ufficio (art. 106 cpv. 1 LTF); nondimeno, tenuto conto dell'onere di allegazione e motivazione posto dalla legge (art. 42 cpv. 1 e 2 LTF), si confronta di regola solo con le censure sollevate. Nell'atto di ricorso occorre pertanto spiegare in modo conciso, riferendosi all'oggetto del litigio, in cosa consiste la lesione del diritto e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (DTF 134 II 244 consid. 2.1 pag. 245 seg.). Esigenze più severe valgono poi in relazione alla violazione di diritti fondamentali; il Tribunale federale tratta infatti simili critiche unicamente se sono state motivate in modo chiaro, circostanziato ed esaustivo (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 133 II 249 consid. 1.4.2 pag. 254).  
 
2.2. Per quanto riguarda i fatti, il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sull'accertamento svolto dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF). Esso può scostarsene solo se è stato eseguito in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto, ovvero arbitrario, profilo sotto il quale viene esaminato anche l'apprezzamento delle prove addotte (DTF 136 III 552 consid. 4.2 pag. 560; sentenza 2C_959/2010 del 24 maggio 2011 consid. 2.2). A meno che non ne dia motivo la decisione impugnata, il Tribunale federale non tiene inoltre conto di fatti o mezzi di prova nuovi, i quali non possono in ogni caso essere posteriori al giudizio impugnato (art. 99 cpv. 1 LTF; DTF 133 IV 343 consid. 2.1 pag. 343 seg.).  
 
2.3. Dato che il ricorrente non sostiene rispettivamente dimostra che i fatti siano stati accertati violando il diritto e, in particolare, il divieto d'arbitrio, gli accertamenti che emergono dal giudizio impugnato vincolano il Tribunale federale anche nel caso concreto (DTF 134 II 244 consid. 2.2 pag. 246; 133 Il 249 consid. 1.2.2 pag. 252). Sempre in questo contesto occorre inoltre rilevare che il Tribunale federale non può nemmeno considerare i documenti acclusi al ricorso: sia il doc. C, che attesta l'iscrizione a registro di commercio della ditta individuale "C.________" nel settembre 2014, sia le decisioni di tassazione di cui al doc. D, datate 13 agosto 2014 e presentate al fine di chiarire la situazione debitoria dell'insorgente, danno in effetti conto di fatti verificatisi posteriormente al giudizio del 31 luglio 2014 qui impugnato e sono pertanto inammissibili (cosiddetti "echte nova"; art. 99 cpv. 1 LTF; già citato DTF 133 IV 343 consid. 2.1 pag. 343).  
 
3.   
Con la sua impugnativa, l'insorgente pretende innanzitutto l'applicazione alla fattispecie dell'ALC: da un lato, perché considera che, dopo l'iscrizione della ditta individuale " C.________" a registro di commercio, possa riferirvisi in qualità di lavoratore autonomo giusta l'art. 2 in relazione con l'art. 12 Allegato I ALC; dall'altro, poiché ritiene che, sulla base dei documenti prodotti e della constatazione del fatto che egli non ha mai richiesto l'assistenza pubblica, la Corte cantonale dovesse riconoscergli il diritto di richiamarsi all'art. 24 Allegato I ALC, in base al quale il cittadino di una parte contraente che non esercita un'attività economica nello Stato in cui risiede e che non beneficia di un diritto di soggiorno in virtù di altre disposizioni dell'ALC, riceve una carta di soggiorno, purché dimostri alle autorità nazionali competenti di disporre per sé e per i membri della propria famiglia: a) di mezzi finanziari sufficienti per non dover ricorrere all'assistenza sociale durante il soggiorno; b) di un'assicurazione malattia che copra tutti i rischi. A torto, tuttavia. 
 
3.1. L'insorgente sostiene innanzitutto di ricadere nel campo di applicazione dell'ALC quale persona esercitante un'attività economica giusta l'art. 2 in relazione con l'art. 12 Allegato I. Come già rilevato, l'iscrizione a registro di commercio della ditta individuale "C.________" costituisce però un fatto nuovo inammissibile, poiché successivo all'emanazione della decisione impugnata, e non può quindi essere tenuta in considerazione (precedente consid. 2.3).  
 
3.2. Convinto di ricadere nell'ambito di applicazione dell'ALC già in qualità di lavoratore autonomo, egli non dimostra d'altra parte per quali ragioni gli sarebbe stata a torto negata la facoltà di richiamarsi all'art. 24 Allegato I ALC, che riconosce un diritto di soggiorno a chi non esercita un'attività economica nel caso provi di poter contare su mezzi finanziari sufficienti per non dover ricorrere all'assistenza sociale durante il soggiorno, ovvero di disporre di un importo superiore a quello che permette a cittadini nazionali di pretendere prestazioni d'assistenza (art. 24 cpv. 1 e 2 Allegato I ALC; sentenza 2C_905/2012 del 13 maggio 2013 consid. 3.1).  
 
3.2.1. Chiamato a contrastare la conclusione contenuta nel giudizio impugnato, secondo cui l'attestazione con la quale la madre dichiara di contribuire al suo sostentamento non è una prova sufficiente della sua autonomia finanziaria - siccome non si esprime sulle effettive possibilità economiche della stessa e neppure sull'entità del sostegno prestatogli - il ricorrente si limita in effetti ad affermare il contrario: senza dimostrare né l'apprezzamento arbitrario dei fatti, attraverso una censura conforme all'art. 106 cpv. 2 LTF, né eventuali lesioni del diritto applicabile per il loro accertamento (sentenze 2C_574/2010 del 15 novembre 2010 consid. 2.2.3. segg. e 2C_696/2009 del 3 marzo 2010 consid. 3 segg. che, proprio in casi dove era in discussione l'applicazione dell'art. 24 Allegato I ALC e la verifica del sussistere di "mezzi finanziari sufficienti", sottolineano che l'apprezzamento delle prove e gli obblighi procedurali che incombono alle parti non sono questioni regolate dall'ALC, bensì dalla procedura cantonale o federale applicabile alla fattispecie).  
 
3.2.2. Anche il fatto che l'insorgente non ha fino ad ora mai usufruito dell'aiuto sociale non risulta inoltre di per sé determinante. Pure questo elemento - che non appare contestato - non muta in effetti nulla al diritto delle autorità di verificare l'entità dei mezzi messi a disposizione da terzi e se gli stessi siano effettivamente disponibili (DTF 135 II 265 consid. 3.4. segg.; sentenza 2C_470/2014 del 29 gennaio 2015 consid. 3.4) : a maggior ragione, in presenza di atti componenti l'incarto nei quali il ricorrente indica di non disporre nemmeno di un conto bancario rispettivamente dai quali risulta che - tra il maggio 2011 e l'aprile 2013 - sono stati emessi a suo carico attestati di carenza beni per un importo complessivo di fr. 222'188.85, il cui versamento era preteso interamente da enti pubblici.  
 
3.3. Nel seguito, anche il Tribunale federale esaminerà pertanto la fattispecie unicamente nell'ottica della legge federale sugli stranieri, ovvero della sola normativa di cui - oltre all'ALC - viene in concreto denunciata la lesione.  
Per quanto precede, ogni e qualsiasi sottolineatura dell'assenza del requisito della minaccia attuale, effettiva e sufficientemente grave, richiesto dalla giurisprudenza relativa all'art. 5 Allegato I ALC, dev'essere considerata a priori come non rilevante. 
 
4.   
La procedura riguarda la revoca del permesso di domicilio di una persona che vive stabilmente in Svizzera dall'agosto 1993 e che dispone di un permesso di domicilio dall'agosto del 1998. 
 
4.1. L'art. 63 cpv. 2 LStr prevede tra l'altro che il permesso di domicilio di uno straniero che soggiorna regolarmente e ininterrottamente da oltre 15 anni in Svizzera può essere revocato se, giusta l'art. 62 lett. b LStr, è stato condannato a una pena detentiva di lunga durata. Una pena privativa della libertà è considerata di lunga durata se è stata pronunciata per più di un anno, a prescindere dal fatto che la stessa sia stata o meno sospesa (DTF 137 II 297 consid. 3 pag. 302 segg.; 135 II 377 consid. 4.2 pag. 379 segg.).  
 
4.2. Anche in presenza di un motivo di revoca previsto dall'art. 63 cpv. 2 LStr, una tale misura si giustifica tuttavia solo se è proporzionata.  
 
4.2.1. Nell'esercizio del loro potere discrezionale, le autorità competenti tengono conto degli interessi pubblici e della situazione personale dello straniero, valutando in particolare la gravità della colpa rimproveratagli, il tempo trascorso dal compimento di eventuali comportamenti penalmente rilevanti, la durata del soggiorno in Svizzera e il grado d'integrazione raggiunto come pure gli svantaggi incombenti sullo stesso e sulla sua famiglia a dipendenza della misura che è stata presa (art. 96 LStr; sentenze 2C_934/2011 del 25 luglio 2012 consid. 5.1; 2C_972/2011 dell'8 maggio 2012 consid. 2.3 e 2C_622/2009 del 10 marzo 2010 consid. 5.3 seg.).  
 
4.2.2. Quando non è applicabile l'ALC, come nella fattispecie in esame, le autorità possono nel contempo perseguire obiettivi di prevenzione generale (sentenze 2C_782/2013 del 3 aprile 2014 consid. 4.1; 2C_74/2013 del 31 maggio 2013 consid. 2.1; 2C_1026/2011 del 23 luglio 2012 consid. 3; 2C_679/2011 del 21 febbraio 2012 consid. 3.1 e 2C_36/2009 del 20 ottobre 2009 consid. 2.1).  
 
5.  
Tenuto conto della pena privativa della libertà pronunciata nei suoi confronti l'11 dicembre 2012, il ricorrente a ragione non mette in discussione la sussistenza di un motivo di revoca del suo permesso di domicilio (art. 63 cpv. 2 in relazione con l'art. 62 lett. b LStr; precedente consid. 4.1). Visto che l'enumerazione dei motivi di revoca contenuta nella legge sugli stranieri ha carattere alternativo, non occorre verificare se, oltre a quello che è già stato rilevato, ne siano dati altri (sentenza 2C_200/2013 del 16 luglio 2013 consid. 5.3 con ulteriori rinvii). 
Contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, la querelata sentenza non risulta però criticabile nemmeno per quanto riguarda l'esame del rispetto del principio della proporzionalità. 
 
6.  
 
6.1. Secondo i vincolanti accertamenti contenuti nel giudizio impugnato (art. 105 cpv. 1 LTF), il ricorrente non ha delinquito in un'unica occasione ma ha commesso una serie ininterrotta di attività illecite per un periodo di circa tre anni e mezzo. Durante questo lasso di tempo, insieme a terze persone, ha infatti coltivato decine di migliaia di piantine di canapa e detenuto, acquistato e venduto quantità impressionanti di marijuana, realizzando cifre d'affari milionarie e guadagni importanti.  
Compiendo tali atti, egli si è quindi macchiato di una colpa che non può che essere definita grave. Come correttamente rilevato anche dalla Corte cantonale, la protezione della collettività da attività dell'entità di quella per cui l'insorgente è stato di recente sanzionato costituisce infatti un interesse pubblico alla cui tutela la giurisprudenza accorda una particolare importanza (sentenza 2C_242/2011 del 23 settembre 2011 consid. 4.2 con ulteriori rinvii). 
 
6.2. Detta colpa trova d'altra parte un chiaro riscontro anche nella sentenza dell'11 dicembre 2012, pronunciata secondo la procedura del rito abbreviato.  
Nonostante il tempo trascorso dai fatti e la constatazione della violazione del principio di celerità, la Corte delle assise correzionali di Bellinzona ha in effetti condannato il ricorrente ad una pena di venti mesi di detenzione, sospesa condizionalmente con un periodo di prova di 2 anni, ovvero ad una sanzione che non è per nulla trascurabile e che sorpassa del resto di diversi mesi anche il limite di un anno a partire dal quale una pena privativa della libertà è considerata come di lunga durata ai sensi dell'art. 62 lett. b LStr (DTF 135 II 377 consid. 4.2 pag. 381). 
 
7.   
Riferendosi agli art. 96 LStr, la Corte cantonale ha nel seguito pure lecitamente considerato che l'interesse alla revoca del permesso di domicilio sia preponderante rispetto all'interesse fatto valere a sostegno del suo mantenimento e che un trasferimento del ricorrente in Italia sia nella fattispecie esigibile. 
 
7.1. L'insorgente, oggi quarantenne, vive stabilmente in Svizzera da quando aveva diciannove anni.  
 
7.1.1. Tale importante aspetto deve tuttavia essere relativizzato alla luce della grave violazione della legge federale sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope di cui si è reso colpevole nelle circostanze già descritte (precedente consid. A).  
Un simile reato - compiuto per altro per mestiere rispettivamente con il solo scopo di lucrare - comporta in effetti un interesse all'allontanamento di chi lo commette, anche nel caso tale persona sia uno straniero che da tempo soggiorna in Svizzera (DTF 139 I 145 consid. 2.5. pag. 149 seg.; sentenza 2C_242/2011 del 23 settembre 2011 consid. 3 seg.). 
 
7.1.2. Come a ragione sottolineato nel giudizio impugnato, oltre che dalla sua attività delittuosa, l'integrazione del ricorrente, celibe e senza figli, dev'essere poi ulteriormente relativizzata: sia in considerazione del fatto che - almeno dal 2004 - egli non lavora, sia della procedura esecutiva aperta a suo carico, per un importo di fr. 14'925.85; sia dei ventidue attestati di carenza beni accumulati, per un ammontare complessivo di fr. 221'188.85 (sentenze 2C_323/2012 del 6 settembre 2012 consid. 6.1.2 e 2C_38/2012 del 1° giugno 2012 consid. 5.1).  
Se occorre quindi riconoscere che da tempo non ha più delinquito ed ha ammesso le proprie responsabilità penali, risulta altrettanto chiaro che la "perfetta integrazione" alla quale l'insorgente si appella è in realtà ben lungi dall'essere tale e che - almeno per quel che emerge dal giudizio impugnato (art. 105 cpv. 1 LTF) - il tempo trascorso dai fatti rimproveratigli in sede penale non gli è quindi servito per dare nessuna sostanziale svolta alla sua vita. 
 
7.2. Benché il ricorrente rilevi di non avere più legami con il proprio Paese di origine, va infine constatato che un suo trasferimento in Italia, dove ha vissuto fino all'età di diciannove anni e dove ha in seguito frequentato l'università, è invero tutt'altro che improponibile.  
La cultura e lo stile di vita della vicina Penisola gli sono infatti noti e non si discostano in maniera sostanziale da quelli cui è abituato. Sua madre, con la quale ha intensi contatti e che dichiara di mantenerlo, vive inoltre non lontano dal confine con la Svizzera così che un trasferimento nella stessa zona gli permetterebbe pure di salvaguardare tutte le relazioni sociali instaurate durante il soggiorno nel Cantone Ticino. Per il resto, occorre rilevare come egli non faccia valere nessun impedimento specifico oltre a quelli coi quali è confrontata una persona che fa rientro nel Paese di origine dopo una prolungata assenza. 
 
8.   
Per quanto precede, nella misura in cui sia ammissibile, il ricorso dev'essere respinto. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Non si assegnano ripetibili (art. 68 cpv. 3 LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
3.   
Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, alla Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino, nonché alla Segreteria di Stato della migrazione.  
 
 
Losanna, 4 marzo 2015 
 
In nome della II Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Zünd 
 
Il Cancelliere: Savoldelli