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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
8C_583/2020  
 
 
Sentenza del 4 marzo 2021  
 
I Corte di diritto sociale  
 
Composizione 
Giudici federali Maillard, Presidente, 
Heine, Viscione, 
Cancelliere Bernasconi. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
patrocinata dall'avv. Vinh Giang, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI), Divisione giuridica, Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerna, 
opponente. 
 
Oggetto 
Assicurazione contro gli infortuni (peggioramento), 
 
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 17 agosto 2020 (35.2019.98). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
 
A.a. Il 17 dicembre 2010 A.________, nata nel 1979, a quel momento impiegata presso la ditta B.________ e quindi assicurata d'obbligo contro gli infortuni presso l'INSAI, è stata vittima di un incidente della circolazione stradale in Germania. L'INSAI con decisione del 14 agosto 2017 ha attribuito, considerando solo i disturbi organici, all'assicurata una rendita di invalidità del 42% dal 1° agosto 2017 e un'indennità per menomazione dell'integrità (IMI) del 20%. L'assicuratore non ha invece riconosciuto un nesso di causalità tra i disturbi non organici (in particolare il disturbo dell'adattamento e la probabile accentuazione di tratti di personalità) con l'evento del 17 dicembre 2010. Questa decisione è passata in giudicato incontestata.  
 
A.b. Il 18 dicembre 2017 A.________ ha chiesto all'INSAI quali cure potevano essere prese a carico, visto che ella necessitava di psicoterapia e di chiropratico terapia. Dopo che l'INSAI ha chiesto un parere al medico di circondario, il Dr. med. C.________, medico curante dell'assicurata, ha chiesto all'INSAI un aumento del grado di invalidità alla luce della grave problematica a livello neuropsicologico. L'INSAI ha trattato la richiesta come ricaduta.  
 
L'INSAI con decisione del 17 aprile 2019, confermata su opposizione il 5 luglio 2019, ha ribadito la non sussistenza di un nesso causale tra l'infortunio e i disturbi descritti dal Dr. med. C.________, poiché i postumi organici erano già stabilizzati al momento della decisione del 14 agosto 2017, senza che fosse ravvisabile un peggioramento. Analogamente ha deciso per i disturbi psichici. 
 
B.   
Con giudizio del 17 agosto 2020 il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha respinto il ricorso di A.________ contro la decisione su opposizione. 
 
C.   
A.________ presenta un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, chiedendo in ordine di esperire una perizia specialistica e nel merito di riconoscere all'assicurata un peggioramento del danno psico-organico e delle funzioni neuro-cognitive riconducibili all'infortunio occorso il 17 dicembre 2010, ricalcolando di conseguenza il grado di invalidità. 
L'INSAI ha chiesto la reiezione del ricorso, mentre la Corte cantonale ha rinunciato a pronunciarsi. A.________ ha ulteriormente replicato. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. Il ricorso in materia di diritto pubblico può essere presentato per violazione del diritto, conformemente a quanto stabilito dagli art. 95 e 96 LTF. L'accertamento dei fatti può venir censurato solo se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF e se l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento (art. 97 cpv. 1 e 105 cpv. 1 e 2 LTF). Se, tuttavia, il ricorso è presentato contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni può essere censurato qualsiasi accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 97 cpv. 2 LTF); il Tribunale federale in tal caso non è vincolato dall'accertamento dei fatti operato dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 3 LTF).  
 
1.2. Benché in queste controversie il Tribunale federale abbia un pieno potere d'esame nell'accertamento dei fatti, non è comunque possibile allegare liberamente nuove prove (art. 99 cpv. 1 LTF; DTF 134 V 195). Prove che sono emerse soltanto nel momento in cui dinanzi all'autorità precedente non era più possibile addurre nuovi fatti o mezzi di prova, in concreto successivamente all'emanazione del giudizio cantonale, sono per contro irrilevanti dinanzi al Tribunale federale (DTF 143 V 19 consid. 1.2 pag. 22 seg.; 140 V 543 consid. 3.2.2.2 pag. 548; 139 III 120 consid. 3.1.2 pag. 123). Di conseguenza, la domanda di sospensione della procedura contenuta nello scritto del 17 novembre 2020 in attesa di una nuova perizia in ambito AI non può essere presa in considerazione.  
 
2.   
Oggetto del contendere è sapere se il giudizio cantonale, che ha negato un peggioramento rispetto alla (prima) decisione amministrativa del 14 agosto 2017, sia lesivo del diritto federale. 
 
3.  
 
3.1. Il Tribunale cantonale delle assicurazioni dopo avere esposto le disposizioni legali ha richiamato l'apprezzamento psichiatrico del Dr. med. D.________ del 12 giugno 2019 e ha riferito che non aveva motivo per discostarsi da queste chiare e ben motivate considerazioni, che hanno escluso un peggioramento. Relativamente ai disturbi di natura non organica la Corte cantonale ha rammentato che già in occasione della decisione del 14 agosto 2017 era stato escluso un nesso causale. Un eventuale peggioramento in tale ambito non può quindi ricadere sull'assicurazione contro gli infortuni.  
 
3.2. La ricorrente ha ripreso lo svolgimento del processo, i tratti salienti del giudizio impugnato, le questioni procedurali e le disposizioni legali ritenute pertinenti. La ricorrente dà atto che la decisione del 14 agosto 2017 non è stata impugnata. Lamenta che sia l'opponente sia la Corte cantonale non abbiano ordinato una perizia pluridisciplinare, dato che il proprio stato di salute sarebbe estremamente complesso e vi sono problematiche di varia natura. In realtà, il Dr. med. C.________ come altri medici fanno stato di un peggioramento. L'opponente e la Corte cantonale avrebbero potuto chiarire la questione del peggioramento delle capacità neuro-cognitive. Alla luce del referto del Dr. med. C.________ del 15 maggio 2018, i giudici ticinesi avrebbero dovuto esperire una perizia. Del resto l'assicurazione invalidità ha considerato le affezioni della ricorrente.  
 
4.  
 
4.1. A torto la ricorrente pretende a priori l'esperimento di una perizia esterna. Per prassi invalsa occorre sottoporre l'assicurato a una perizia medica esterna soltanto nel caso in cui sussista almeno un minimo dubbio sull'affidabilità e sulla concludenza dei pareri medici interni dell'assicurazione (DTF 135 V 465 consid. 4.4 pag. 469 seg.).  
 
4.2. In realtà, la ricorrente si dilunga in maniera impropria in un libero riesame della decisione amministrativa del 14 agosto 2017, che non ha impugnato. In quell'occasione l'opponente ha ritenuto che un nesso causale fosse dato solo per i disturbi psico-organici, ma non per le affezioni non organiche. Rilevanti ai fini di un peggioramento possono soltanto essere gli aspetti organici, che in maniera convincente la Dr. med. D.________ nel rapporto del 12 giugno 2019 in assenza di un'ulteriore lesione ha categoricamente escluso. Il parere del Dr. med. C.________ del 15 maggio 2018 fa stato di una grave problematica a livello neuropsicologico, ma non si confronta né con la decisione del 14 agosto 2017 né mette in dubbio le conclusioni ampiamente sviluppate della Dr. med. D.________. A ciò si aggiunga che quest'ultima specialista non è più stata contraddetta successivamente dal Dr. med. C.________ o da altri medici. In tali condizioni, non occorre svolgere alcuna perizia giudiziaria. Per il resto, si può rinviare ai pertinenti considerandi del giudizio impugnato.  
 
5.   
Ne discende che il ricorso deve essere respinto. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è respinto. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 800.- sono poste a carico della ricorrente. 
 
3.   
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale della sanità pubblica. 
 
 
Lucerna, 4 marzo 2021 
 
In nome della I Corte di diritto sociale 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Maillard 
 
Il Cancelliere: Bernasconi