Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_28/2025
Sentenza del 4 marzo 2025
II Corte di diritto civile
Composizione
Giudice federale Bovey, Presidente,
Cancelliera Antonini.
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
Ufficio di esecuzione di Lugano, via Bossi 2A, 6901 Lugano,
B.________,
patrocinato dall'avv. Massimo Bionda.
Oggetto
avviso di pignoramento,
ricorso contro la sentenza emanata il 28 novembre 2024 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza (15.2024.86).
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
1.
Il 1° febbraio 2024 (per la pretesa di fr. 2'000.--) e il 15 maggio 2024 (per la pretesa di fr. 27'800.--) B.________ ha chiesto la continuazione dell'esecuzione da lui promossa, a convalida di un sequestro, nei confronti dell'avv. A.________ per l'incasso delle spese processuali e ripetibili riconosciute in un decreto di stralcio 17 marzo 2022 della Pretura di Lugano e in una sentenza 31 gennaio 2022 della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. Il 4 giugno 2024 l'Ufficio di esecuzione di Lugano ha emesso l'avviso di pignoramento, spedendolo all'escussa in via di rogatoria internazionale.
Con ricorso 12 agosto 2024 l'escussa ha impugnato l'avviso di pignoramento.
Mediante sentenza 28 novembre 2024 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, ha respinto tale ricorso nella misura in cui era ammissibile. Nella loro dettagliata motivazione, i Giudici cantonali hanno in particolare scartato la richiesta di sospendere il pignoramento fino all'esito di un'azione promossa dall'escussa di annullamento/sospensione dell'esecuzione a norma dell'art. 85a LEF, già per il fatto che nel frattempo il rimedio contro la decisione pretorile che aveva ritenuto inammissibile tale azione " stante le sconvenienze che la farciscono " era stato respinto. I Giudici cantonali hanno poi scartato gli argomenti di asserita tardività delle domande di continuazione dell'esecuzione e di manipolazione delle relative prove nell'incarto dell'UE, confermando che la prima domanda (per l'importo di fr. 2'000.--) era stata inoltrata il 1° febbraio 2024 nel termine di perenzione di un anno dell'art. 88 cpv. 2 LEF dalla notifica del precetto esecutivo il 16 agosto 2022 (tenuto conto della sospensione dal 22 novembre 2022 al 23 maggio 2023 durante la procedura pretorile di rigetto dell'opposizione) e che la seconda domanda (per l'importo di fr. 27'800.--) era stata spedita il 15 maggio 2024 entro il termine di venti giorni dell'art. 279 cpv. 3 LEF, decorso dalla notifica della sentenza di rigetto dell'opposizione emanata in secondo grado il 25 aprile 2024 e pervenuta al creditore procedente il 6 maggio 2024.
2.
Con ricorso in materia civile 7 gennaio 2025 A.________ ha impugnato la sentenza dell'autorità di vigilanza dinanzi al Tribunale federale, chiedendo - previo conferimento dell'effetto sospensivo al gravame - di accogliere l'eccezione di prescrizione, di accogliere l'eccezione di difetto di legittimazione del creditore procedente e di dichiarare nulla la sentenza (in via subordinata di annullarla).
Con scritto 20 gennaio 2025 la ricorrente ha segnalato l'esistenza di un refuso nelle conclusioni del suo ricorso.
Non sono state chieste determinazioni.
3.
3.1. L'atto ricorsuale al Tribunale federale deve contenere i motivi (art. 42 cpv. 1 LTF). Nei motivi la parte ricorrente deve spiegare, confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata (DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 140 III 86 consid. 2; 134 II 244 consid. 2.1), perché quest'ultima leda il diritto (art. 42 cpv. 2 LTF). Per le violazioni di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale le esigenze di motivazione sono più severe: la parte ricorrente deve indicare i diritti ritenuti lesi e spiegare, con un'argomentazione puntuale e precisa attinente alla sentenza impugnata, in cosa consista la violazione (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 134 II 244 consid. 2.2).
Il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sull'accertamento dei fatti svolto dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF); può scostarsene o completarlo solo se è stato svolto in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto (art. 105 cpv. 2 LTF). L'accertamento dei fatti contenuto nella sentenza impugnata può essere censurato alle stesse condizioni; occorre inoltre che l'eliminazione dell'asserito vizio possa influire in maniera determinante sull'esito della causa (art. 97 cpv. 1 LTF). Se rimprovera all'autorità inferiore un accertamento dei fatti manifestamente inesatto - ossia arbitrario (DTF 140 III 115 consid. 2) - la parte ricorrente deve sollevare la censura e motivarla in modo preciso, come esige l'art. 106 cpv. 2 LTF.
3.2. Nel suo prolisso rimedio, la ricorrente lamenta un accertamento dei fatti arbitrario e lesivo del diritto, nonché la violazione del vecchio art. 67 cpv. 1 CO, degli art. 59 e 60 CPC , degli art. 81 cpv. 1, 85a cpv. 1, 88 cpv. 2, 144, 272, 279 cpv. 3 LEF e degli art. 9 e 29 cpv. 1 e 2 Cost.
3.2.1. La ricorrente chiede innanzitutto al Tribunale federale " in ossequio all'art. 81 cpv. 1 in fine LEF " di constatare la prescrizione dell'azione del creditore procedente fondata sulle norme dell'arricchimento indebito, il cui termine di prescrizione relativo di un anno e assoluto di dieci anni (giusta il vecchio art. 67 cpv. 1 CO) avrebbe iniziato a decorrere il 29 luglio 2008 e sarebbe quindi scaduto il 29 luglio 2009, rispettivamente il 29 luglio 2018, cioè ben prima dell'introduzione della domanda di conciliazione il 18 novembre 2020. A suo dire, " decaduta la pretesa credito
matrix, ogni altro atto successivo risulta inefficace ed inesistente, ivi compresa la procedura di sequestro e convalida avviata da B.________ (...) per incassare le ripetibili ".
Secondo la ricorrente poi, siccome il Tribunale federale nella sentenza 6B_306/2019 del 22 maggio 2019 relativa al processo penale aperto nei suoi confronti aveva negato al creditore procedente la qualità di accusatore privato, quest'ultimo non sarebbe legittimato a far valere delle pretese civili " sugli stessi elementi spazio-temporali e di persone (regiudicata ex art. 59 cpv. 2 lett. (e) CPC) ", difetto che dovrebbe essere preso in considerazione d'ufficio dal giudice (art. 60 CPC). A suo dire, pertanto, " la chiarissima sentenza TF n. 6B_306/2019 [...] permette comodamente sia al MP sia al Pretore sia alla CEF di rigettare ogni domanda di B.________ " in particolare " la domanda sub iudice avanti il Pretore Pedrotti ".
Per quanto è dato di capire, questi argomenti ricorsuali di prescrizione del credito e di difetto di legittimazione attiva risultano semmai riferiti ad un processo civile pendente in prima istanza tra le parti e la ricorrente non ne riesce a dimostrare la pertinenza nel presente procedimento esecutivo relativo all'incasso di un credito per spese processuali e ripetibili. Gli argomenti sarebbero in ogni caso inammissibili siccome relativi a questioni di merito, che esulano dalla competenza dell'autorità di vigilanza.
3.2.2. Secondo la ricorrente, i Giudici cantonali si sarebbero fondati su un accertamento dei fatti arbitrario e lesivo del suo diritto di essere sentita (" constatando una versione molto diversa da quella denunziata da A.________ ", per la quale il fascicolo dell'UE sarebbe stato invece manipolato, e senza " dare modo a A.________ di prendervi posizione "). La ricorrente rimprovera loro anche una violazione degli art. 85a cpv. 1, 88 cpv. 2, 144, 272, 279 cpv. 3 LEF e degli art. 9 e 29 cpv. 1 e 2 Cost. A suo dire, in buona sostanza, la Corte cantonale avrebbe dovuto sospendere " ogni attività di pignoramento " fino all'esito della procedura di annullamento/sospensione dell'esecuzione giusta l'art. 85a LEF, che ella avrebbe nel frattempo nuovamente introdotto dinanzi al Pretore " doviziosamente rettificata ", nonché concludere che l'invio delle domande di continuazione dell'esecuzione "asseritamente del 1° febbraio 2024 e del 15 maggio 2024" nei termini dell'art. 88 cpv. 2 e dell'art. 279 cpv. 3 LEF non sarebbe stato provato.
Tali argomenti, seppure estesi su più pagine, si esauriscono però in un'apodittica e vaga contestazione dell'impugnato giudizio, priva di un convincente confronto con i dettagliati ragionamenti dei Giudici cantonali. Il ricorso non soddisfa pertanto le esigenze di motivazione previste dall'art. 42 cpv. 2 LTF e ancor meno quelle accresciute dell'art. 106 cpv. 2 LTF.
4.
Da quanto precede discende che il ricorso, manifestamente inammissibile e manifestamente non motivato in modo sufficiente, può essere evaso nella procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a/b LTF.
Con l'evasione del ricorso, la richiesta di conferire effetto sospensivo allo stesso diventa priva d'oggetto.
Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e sono quindi poste a carico della ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF). Non si giustifica assegnare spese ripetibili.
Per questi motivi, il Presidente pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.
3.
Comunicazione ai partecipanti al procedimento e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza.
Losanna, 4 marzo 2025
In nome della II Corte di diritto civile
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Bovey
La Cancelliera: Antonini