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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_488/2016  
   
   
 
 
 
Sentenza del 4 aprile 2017  
 
II Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudici federali von Werdt, Presidente, 
Marazzi, Herrmann, 
Cancelliera Antonini. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
patrocinato dall'avv. Lorenzo Fornara, 
ricorrente, 
 
contro 
 
B.________, 
patrocinata dall'avv. Michela Ferrari-Testa, 
opponente. 
 
Oggetto 
divorzio, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 20 maggio 2016 dalla I Camera civile del Tribunale d'appello del 
Cantone Ticino. 
 
 
Fatti:  
 
A.  
 
A.a. A.________ e B.________ si sono sposati nel 1994, adottando il regime della separazione dei beni. Dal matrimonio è nato il figlio C.________. I coniugi vivono separati dal mese di maggio 2008.  
 
A.b. Nell'ambito di una procedura a tutela dell'unione coniugale introdotta dalla moglie, in data 9 ottobre 2009 il Pretore del Distretto di Lugano ha omologato un'intesa in virtù della quale l'uso dell'abitazione famigliare (di proprietà dei coniugi in ragione di metà ciascuno) spettava alla moglie. Alla medesima è stato affidato il figlio. A.________ si è impegnato al versamento di contributi alimentari mensili pari a fr. 1'250.-- per la moglie e fr. 1'380.-- per il figlio.  
 
A.c. Promossa l'azione di divorzio in data 21 giugno 2010, A.________ ha chiesto l'attribuzione dell'abitazione coniugale in proprietà esclusiva ed ha offerto contributi alimentari alla moglie (fr. 1'520.-- mensili fino a ottobre 2012) e al figlio (fr. 1'380.-- mensili fino a settembre 2012, poi fr. 900.-- fino alla maggiore età). Anche B.________, che ha aderito al principio del divorzio, ha chiesto l'attribuzione in proprietà esclusiva dell'abitazione coniugale nonché contributi per sé (fr. 1'520.-- fino a fine 2016, in seguito commisurato alla sua situazione reddituale) e per C.________ (fr. 1'380.-- oltre assegni familiari).  
Con sentenza 11 dicembre 2013, il Pretore ha pronunciato il divorzio, ha assegnato la proprietà esclusiva dell'immobile famigliare a A.________ contro versamento di un importo di fr. 50'000.-- a B.________, ha suddiviso per metà la previdenza professionale, ha affidato il figlio C.________ alla madre con autorità parentale congiunta, ha disciplinato il diritto di visita del padre, ha rifiutato contributi alimentari in favore della moglie, riconoscendone invece al figlio C.________, periodicamente aumentati in ragione dell'età. Le spese giudiziarie di prima sede sono state suddivise per metà ciascuno, ripetibili compensate. 
 
B.   
B.________ si è rivolta al Tribunale di appello del Cantone Ticino con allegato 24 gennaio 2014, chiedendo l'attribuzione a sé dell'abitazione familiare (contro versamento di una compensazione di fr. 50'000.-- al marito), l'attribuzione a sé dell'autorità parentale esclusiva sul figlio C.________, accompagnata da una limitazione del diritto di visita del padre, nonché la condanna di A.________ al versamento di un contributo mensile a proprio favore fino a dicembre 2016 e più elevato per il figlio. Accogliendo parzialmente il gravame, con la qui impugnata sentenza 20 maggio 2016 il Tribunale di appello ha riformato la sentenza pretorile attribuendo l'abitazione famigliare in proprietà esclusiva a B.________ contro versamento a A.________ di un'indennità di fr. 300'000.-- (dispositivo n. I.3). Ha inoltre condannato A.________ a versare contributi mensili (assegni familiari esclusi) al figlio C.________ di fr. 1'473.-- per il mese di dicembre 2013; di fr. 1'738.-- da gennaio 2014 a dicembre 2016; di fr. 1'853.-- da gennaio 2017 fino alla maggiore età o fino al termine di un'eventuale formazione scolastica o professionale (dispositivo n. I.12). Le spese del giudizio di appello sono state poste a carico delle parti per metà ciascuna, ripetibili compensate. 
 
C.   
Con ricorso in materia civile 28 giugno 2016, A.________ chiede l'annullamento del dispositivo n. I.12 della sentenza del Tribunale di appello e la propria condanna al versamento di contributi alimentari ridotti a favore del figlio C.________. 
 
Non sono state chieste determinazioni. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. Il presente ricorso è rivolto contro una sentenza finale pronunciata su ricorso dall'istanza suprema cantonale in tema di divorzio (art. 90, 72 e 75 LTF). Il ricorrente, parzialmente soccombente avanti all'autorità cantonale, è legittimato a ricorrere (art. 76 cpv. 1 LTF). Avanti al Tribunale federale è contestato unicamente l'ammontare dell'obbligo contributivo a carico del ricorrente e a favore del figlio C.________, il cui valore oltrepassa la soglia di legge (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF); peraltro, in sede cantonale erano ancora controversi aspetti non patrimoniali del divorzio (art. 51 cpv. 1 lett. a LTF). Il ricorso, interposto nelle forme (art. 42 cpv. 1 LTF) e nei termini di legge (art. 100 cpv. 1 LTF), è dunque ammissibile nella prospettiva delle condizioni esposte.  
 
1.2. Il Tribunale federale applica il diritto d'ufficio (art. 106 cpv. 1 LTF). Nondimeno, tenuto conto dell'onere di allegazione e motivazione posto dall'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, la cui mancata ottemperanza conduce all'inammissibilità del gravame, il Tribunale federale esamina di regola solo le censure sollevate (DTF 140 III 86 consid. 2; 137 III 580 consid. 1.3; 134 III 102 consid. 1.1). Il ricorrente deve pertanto spiegare nei motivi del ricorso, in modo conciso e confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata, perché l'atto impugnato viola il diritto (DTF 134 II 244 consid. 2.1). Per le violazioni di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale le esigenze di motivazione sono più severe; il ricorrente deve indicare in modo chiaro e dettagliato i diritti che sono stati violati e spiegare in cosa consista la violazione (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 134 II 244 consid. 2.2).  
 
Il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sull'accertamento dei fatti svolto dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF); può scostarsene o completarlo solo se è stato svolto in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto (art. 105 cpv. 2 LTF). L'accertamento dei fatti contenuto nella sentenza impugnata può essere censurato alle stesse condizioni; occorre inoltre che l'eliminazione dell'asserito vizio possa influire in maniera determinante sull'esito della causa (art. 97 cpv. 1 LTF). Se rimprovera all'autorità inferiore un accertamento dei fatti manifestamente inesatto - ossia arbitrario (DTF 140 III 115 consid. 2) - il ricorrente deve sollevare la censura e motivarla in modo preciso, come esige l'art. 106 cpv. 2 LTF
 
1.3. Dinanzi al Tribunale federale non possono essere addotti nuovi fatti o nuovi mezzi di prova, a meno che ne dia motivo la decisione impugnata (art. 99 cpv. 1 LTF). Fatti successivi alla decisione impugnata - cosiddetti  nova in senso proprio - non possono, salvo eccezioni qui inconferenti, comunque essere presi in considerazione (fra i molti v. Münch/Luczak, in Prozessieren vor Bundesgericht, 4aed. 2014, n. 2.80). Il mezzo di prova prodotto dal ricorrente in data 6 febbraio 2017, ovvero un verbale pretorile datato 28 settembre 2016 in un procedimento di cui il ricorrente non precisa la natura, è pertanto inammissibile.  
 
2.  
 
2.1. Controversa è, come detto, l'entità dell'obbligo contributivo del ricorrente in favore del figlio C.________. Egli non ne discute i presupposti giuridici né le condizioni (art. 285 cpv. 1 CC [nel suo tenore in vigore fino al 31 dicembre 2016, v. art. 13cbis cpv. 2 Tit. fin. CC]; in proposito DTF 135 III 66 consid. 4). Lamenta, per contro, un arbitrario apprezzamento delle prove da parte del Tribunale di appello, reo - a suo dire - di aver tenuto conto della accresciuta retribuzione dell'opponente soltanto nell'ambito dell'attribuzione dell'abitazione famigliare, ma non nella determinazione del contributo alimentare a suo carico. Egli " ritiene equa la partecipazione del padre nella misura proposta dal Pretore dal 1° gennaio 2015 fino al 31 dicembre 2016 e di fr. 1'065.-- dal 1° gennaio 2017 fino alla maggiore età o fino al termine di un'eventuale formazione scolastica o professionale [...] ".  
 
2.2. Il mantenimento di un figlio consiste nella cura e nell'educazione ovvero, se il figlio non è sotto la custodia dei genitori, in prestazioni pecuniarie (art. 276 cpv. 2 CC [nel suo tenore in vigore fino al 31 dicembre 2016, v. art. 13cbis cpv. 2 Tit. fin. CC]). Su questa disposizione di legge si fonda la giurisprudenza per cui il genitore al quale è affidato il figlio apporta il proprio contributo al mantenimento del figlio per principio in natura (sentenza 5A_1017/2014 del 12 maggio 2015 consid. 4.4 con rinvii, in FamPra.ch 2015 pag. 680). Certo i modelli di custodia sono evoluti; l'autorità parentale congiunta, introdotta dal legislatore in tempi recenti, non è probabilmente estranea al crescente apprezzamento di cui gode, ad esempio, la custodia suddivisa (o alternata), modello che sta conoscendo una rapida divulgazione. Queste nuove forme di mantenimento impongono al giudice - che deve tener conto di tutti i fattori prima di decidere equamente quali obblighi mettere a carico di quale genitore (sentenza 5A_1017/2014 cit. consid. 4.1 con rinvii) - di prendere in considerazione l'ipotesi che uno o entrambi i genitori, oltre ad accudire parzialmente il proprio figlio, possa dover contribuire al suo mantenimento anche con prestazioni pecuniarie (v. sentenza 5A_1017/2014 cit. consid. 4.4).  
 
2.3. Il ricorrente non discute del tutto la tematica, limitandosi all'affermazione di principio riportata  supra (consid. 2.1). Ora, va prima di tutto precisato che la censura che egli solleva non ha invero nulla a che vedere con l'accertamento dei fatti, bensì attiene alla corretta applicazione dell'art. 276 cpv. 2 CC. In tale contesto, egli avrebbe dovuto (art. 42 cpv. 2 LTF) spiegare per quale ragione, a suo dire, l'opponente dovrebbe essere chiamata a contribuire al mantenimento del figlio pure finanziariamente, riducendo in parte l'obbligo contributivo pecuniario a proprio carico, anche nel caso - come in concreto - di un affidamento esclusivo. Sulla scorta della giurisprudenza suesposta (  supra consid. 2.2), il mero fatto che l'opponente si sia costruita negli anni un buon livello retributivo, più elevato di quello del ricorrente, non appare motivo di per sé sufficiente. E il ricorrente non adduce altri motivi.  
Al limite dell'ammissibilità per via della più che carente motivazione, la censura è manifestamente infondata. 
 
3.   
Il ricorso va dunque respinto nella misura della sua ammissibilità, con conseguenza di tassa e spese a carico del ricorrente soccombente (art. 66 cpv. 1 LTF). Non sono dovute ripetibili all'opponente, che non è stata invitata a determinarsi avanti all'autorità federale e non è pertanto incorsa in spese (art. 68 cpv. 1 LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 3'000.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
3.   
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 4 aprile 2017 
 
In nome della II Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: von Werdt 
 
La Cancelliera: Antonini