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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9C_200/2023  
 
 
Sentenza del 4 aprile 2024  
 
III Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudici federali Parrino, Presidente, 
Moser-Szeless, Beusch, 
Cancelliere Savoldelli. 
 
Partecipanti al procedimento 
Amministrazione federale delle contribuzioni, Eigerstrasse 65, 3003 Berna, 
ricorrente, 
 
contro 
 
A.________, 
opponente, 
 
Divisione delle contribuzioni del Cantone Ticino, Ufficio della tassa militare, 
viale Stefano Franscini 6, 6500 Bellinzona. 
 
Oggetto 
Tassa d'esenzione dall'obbligo militare 
2013 (riscossione) e 2003-2007 (rimborso), 
 
ricorso contro la sentenza della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino del 2 febbraio 2023 (80.2022.135 - 80.2022.163). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
 
A.a. A.________, nato nel 1983, è stato inizialmente dichiarato abile al servizio militare e incorporato nella fanteria. Dopo un infortunio al ginocchio, il 21 dicembre 2002 è stato dichiarato inabile al servizio. Nel 2006 è stato esonerato dal servizio militare a causa del diabete di tipo 1 ed è stato incorporato nella protezione civile. Nel 2010 è stato definitivamente esonerato sia dal servizio militare che dal servizio nella protezione civile.  
 
A.b. Tra il 2005 e il 2009, il Servizio della tassa militare competente ha notificato a A.________ le seguenti decisioni di tassazione:  
 
16 dicembre 2005 anno 2003 fr. 150.- 
30 marzo 2006 anno 2004 fr. 1'152.- 
31 maggio 2007 anno 2005 fr. 1'134.- 
27 gennaio 2009 anno 2006 fr. 1'116.- 
30 giugno 2009 anno 2007 fr. 1'022.40 
Le decisioni riguardo agli anni 2003-2007 sono passate in giudicato e le tasse sono state tutte riscosse. 
 
B.  
 
B.a. Il 30 novembre 2009, il Servizio della tassa militare ha notificato al contribuente la decisione relativa alla tassa d'esenzione per il 2008, commisurandola in fr. 1'455.-.  
Il 28 dicembre 2009, A.________ ha presentato reclamo contro la tassazione, definendola arbitraria alla luce della sentenza resa il 30 aprile 2009 dalla Corte EDU Glor contro Svizzera del 30 aprile 2009 in relazione al caso di una persona diabetica, dichiarata inabile al servizio ma disponibile a svolgere un servizio sostitutivo. Davanti alla richiesta di annullamento della decisione di riscossione, il Servizio della tassa militare gli ha comunicato che la procedura era sospesa in attesa di una "decisione dell'autorità federale in merito alla sentenza definitiva emanata dalla Corte europea dei diritti umani (CEDU) di Strasburgo, che ha sancito l'incostituzionalità della tassa d'esenzione dall'obbligo militare per gli inabili".  
 
B.b. Con scritto del 24 maggio 2013, il Servizio della tassa militare si è rivolto al reclamante, invitandolo a ritornargli firmato un modulo di "conferma della disponibilità al servizio", indicando che il 14 novembre 2012 il Consiglio federale aveva deciso che in futuro si sarebbe dovuto permettere "alle persone ritenute inabili al servizio militare e al servizio di protezione civile di prestare servizio personale". Il contribuente ha firmato il modulo e lo ha trasmesso all'autorità.  
Il 24 febbraio 2014 il Servizio medico militare dell'Esercito svizzero ha indirizzato a A.________ una lettera, con la quale gli chiedeva se era ancora interessato a prestare servizio militare, nonostante l'inidoneità e, in caso affermativo, lo invitava a inviare un certificato medico completo. Il contribuente ha inviato la documentazione richiesta il 7 maggio 2014, restando in attesa della convocazione per una valutazione medica. 
 
B.c. Con lettera del 2 luglio 2021, il Servizio della tassa militare si è rivolto a A.________, rilevando quanto segue:  
 
--..] le scriviamo in merito alla sua richiesta di informazioni riguardo alla situazione delle sue tasse militari, comunicandole che sono prescritte le tasse del 2008/2009/2010/2011 e 2012. 
Per contro le inviamo la tassa definitiva del 2013, in quanto la decisione di tassazione per il relativo anno è stata emessa in data 11 marzo 2015, quindi la prescrizione sarebbe effettiva dopo il 31.12.2021. Restiamo a disposizione per qualsiasi chiarimento". 
Sempre il 2 luglio 2021, il Servizio della tassa militare ha notificato al contribuente la decisione di tassazione per il 2013, commisurando il tributo dovuto in fr. 2'010.-. 
 
B.d. Con reclamo del 14 luglio 2021, il contribuente ha contestato di essere tenuto al pagamento della tassa militare, invocando la sua non idoneità al servizio e la sua disponibilità dichiarata a svolgere un "servizio militare unicamente per funzioni particolari, con oneri", come da formulario inviatogli e restituito compilato nel 2013.  
Il 25 aprile 2022 il Servizio della tassa militare ha respinto il reclamo, con la seguente motivazione: 
 
---..] aI riguardo, non si vuole negare che nelle motivazioni addotte nella precitata sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo possano essere presenti degli aspetti che si attaglino anche alla sua situazione. In realtà, però, tale decisione della CEDU ha esplicato i suoi effetti concreti nel caso specifico che la Corte era chiamata a giudicare, ma non istituisce un generale diritto di revisione per i casi già giudicati che possono essere rivisti unicamente in presenza dei classici motivi di revisione (fatti nuovi, nuovi mezzi di prova, violazione di motivi essenziali nella procedura, ecc.; cfr. art. 40 OTEO). 
Un cambiamento della giurisprudenza non è invece un motivo di revisione di altri casi analoghi. 
-..] Come ha avuto ancora modo di puntualizzare il Consiglio federale in un suo precedente parere, dalla sentenza Glor della Corte europea dei diritti dell'uomo non si può dedurre che a tutte le persone disposte a prestare servizio deve essere offerta la possibilità di svolgere un servizio personale [...] il Consiglio federale ha tuttavia specificato che, malgrado il suo carattere prioritario, non sussiste alcun diritto al servizio personale. La TEO è quindi generalmente dovuta indipendentemente dal fatto che sia possibile o meno prestare servizio personale [...] Da quanto esposto ne consegue che se una persona in Svizzera si trova in definitiva impossibilitata ad adempiere l'obbligo di prestare servizio come esatto dall'art. 59 Cost., deve oggigiorno, come in passato, necessariamente pagare una tassa d'esenzione da tale obbligo. Questa tassa non ha così un carattere di sanzione o una natura di multa, ma è semplicemente una prestazione pecuniaria sostitutiva a compensazione dell'onere di dover fornire personalmente e fisicamente un servizio obbligatorio che nello specifico non è stato fornito. 
Pur senza volere mettere in discussione la sua buona fede e/o la sua disponibilità per un cosiddetto "servizio militare unicamente per funzioni particolari, con oneri", rimane il fatto che lei non è giunto fisicamente a prestare servizio e per questo deve corrispondere - come è la regola generale sancita dalla legge e applicabile per tutti i cittadini maschi - una tassa d'esenzione dall'obbligo di servire, nello specifico per l'anno 2013 commisurata sulla tassazione relativa allo stesso anno". 
 
B.e. Con ricorso del 24 maggio 2022, A.________ ha impugnato la decisione su reclamo davanti alla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, ribadendo il contrasto con la Convenzione europea del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU; RS 0.101).  
 
C.  
 
C.a. In relazione alle tasse già riscosse per gli anni 2003-2007, il 23 novembre 2021 A.________ ha inoltrato al Servizio della tassa militare una richiesta di rimborso, motivandola: da un lato, col fatto di avere intrapreso tutti i passi necessari per poter assolvere ai suoi obblighi militari (svolgimento degli esami medici, compilazione e invio delle dichiarazioni e dei moduli previsti per poter essere arruolato nel servizio speciale, indicazione della disponibilità a compiere la scuola reclute quale servizio "lungo", ecc.); d'altro lato, con le cause cui andava imputata l'impossibilità di svolgere il servizio, che identificava nelle "lungaggini burocratiche dei servizi incaricati". Sul piano giuridico, egli sosteneva un ulteriore contrasto con la CEDU.  
 
C.b. Con decisione del 25 aprile 2022, confermata su reclamo di A.________ il 1° giugno successivo, il Servizio della tassa militare ha tuttavia respinto la domanda di rimborso. Nella decisione su reclamo, esso ha in particolare osservato:  
 
"Secondo la legge federale sulla tassa d'esenzione all'obbligo militare del 12 giugno 1959 (LTEO), i cittadini svizzeri che non adempiono i loro obblighi militari prestando servizio personale (servizio militare o civile) sono sottoposti a una tassa sostitutiva (art. 1 LTEO). 
La revisione legislativa della LTEO nel 2018 non ha apportato alcuna modifica in tale ambito. La volontà del legislatore riguardo agli obblighi dei cittadini svizzeri in quest'ambito rimane pertanto sempre la stessa. 
Ai sensi dell'art. 39 cpv. 1 della LTEO, «la tassa pagata è rimborsata a chi ha prestato il totale obbligatorio dei giorni di servizio militare o civile». Non avendo lei in definitiva prestato servizio, non ha quindi diritto al rimborso delle tasse militari relative al periodo 2002-2007 e l'argomentazione addotta nel suo scritto del 23 novembre 2021 ed in seguito in quello del 25 maggio 2022 (presunta impossibilità ad assolvere i propri obblighi) si rivela ininfluente. 
Pertanto, anche senza voler mettere in discussione la sua buona fede e/o la sua disponibilità per un cosiddetto «servizio militare unicamente per funzioni particolari, con oneri», bisogna in ogni modo considerare che lei non è giunto fisicamente a prestare servizio e per questo ha dovuto corrispondere - come è la regola generale sancita dalla legge e applicabile a tutti i cittadini maschi - una tassa d'esenzione dall'obbligo di servire, nello specifico per gli anni 2002-2007. Dal chiaro tenore di legge non traspare alcuna possibilità di eccezione in tal senso [...]". 
 
C.c. Con ricorso del 30 giugno 2022, A.________ ha impugnato anche questa decisione su reclamo davanti alla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.  
 
D.  
Adita con ricorsi di A.________ contro la decisione su reclamo del 25 aprile 2022 (precedente consid. Be) e contro la decisione su reclamo del 1° giugno 2022 (precedente consid. Cc), con unica sentenza del 2 febbraio 2023 la Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha accolto entrambi i gravami, decidendo che la tassa d'esenzione dall'obbligo militare per il 2013 non fosse dovuta e che le tasse riscosse per gli anni 2003-2007 andassero rimborsate. 
Riferitasi all'handicap del ricorrente e alla sua volontà di prestare servizio, nei due casi ha infatti constatato che le decisioni su reclamo ledevano l'art. 8 e l'art. 14 CEDU e la giurisprudenza della Corte EDU. 
 
E.  
Con ricorso in materia di diritto pubblico del 9 marzo 2023, l'Amministrazione federale delle contribuzioni (nel seguito: AFC) ha impugnato il giudizio della Corte cantonale davanti al Tribunale federale, domandando l'annullamento dello stesso e la conferma sia della decisione su reclamo del 25 aprile 2022, relativa al 2013, che delle originarie decisioni di riscossione 2003-2007. 
La Corte cantonale e l'opponente hanno chiesto che, nella misura in cui risulti ammissibile, il gravame sia respinto. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. Redatto nei termini (art. 100 cpv. 1 LTF), da un'autorità legittimata ad agire (art. 89 cpv. 2 lett. a LTF in relazione con l'art. 12 cpv. 2 lett. b dell'ordinanza del 30 agosto 1995 sulla tassa d'esenzione dall'obbligo militare [OTEO; RS 661.1]), il gravame va trattato come ricorso in materia di diritto pubblico (2C_1005/2021 del 26 aprile 2022 consid. 1).  
 
1.2. Il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sugli accertamenti svolti dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF). Può rettificarli o completarli se sono manifestamente inesatti o risultano da una violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF (art. 105 cpv. 2 LTF). Manifestamente inesatto significa arbitrario (DTF 140 III 115 consid. 2). Chi critica la fattispecie accertata nella sentenza cantonale non può limitarsi a completarla ma deve sollevare una censura motivata (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 143 IV 500 consid. 1.1; 140 III 264 consid. 2.3). L'eliminazione del vizio deve poter influire in modo determinante sull'esito della causa (art. 97 cpv. 1 LTF). Nuovi fatti e prove sono ammessi alle condizioni previste dall'art. 99 LTF (DTF 139 III 120 consid. 3.1.2).  
 
1.3. La ricorrente completa a più riprese l'accertamento dei fatti che risulta dalla sentenza impugnata. Non lo fa però nel modo indicato nel considerando 1.2. Pertanto, i fatti che risultano dal giudizio impugnato vincolano il Tribunale federale (art. 105 cpv. 1 LTF). Non sono dimostrate nemmeno le condizioni per produrre nuovi documenti (art. 99 LTF). Di conseguenza, i documenti acclusi al ricorso che non si trovino già agli atti non possono essere considerati.  
 
2.  
Gli oggetti di litigio sono due: da un lato, l'obbligo di pagamento, da parte dell'opponente, della tassa militare 2013; d'altro lato, il suo diritto al rimborso delle tasse militari versate per gli anni 2003-2007. 
 
2.1. In base all'art. 59 Cost. gli uomini svizzeri sono obbligati al servizio militare o a un servizio civile sostitutivo (cpv. 1, al riguardo cfr. anche l'art. 2 cpv. 1 della legge federale del 3 febbraio 1995 sull'esercito e sull'amministrazione militare [LM; RS 510.10]). Chi non presta il servizio obbligatorio, militare o civile è tenuto a pagare una tassa, che è riscossa dalla Confederazione mediante imposizione ed esazione da parte dei Cantoni (cpv. 3). La tassa d'esenzione dall'obbligo militare è un tributo sostitutivo retto dalla legge federale sulla tassa d'esenzione dell'obbligo militare e dalla relativa ordinanza, che mira a garantire la parità di trattamento tra persone obbligate al servizio militare o civile sostitutivo e persone che ne sono esentate (sentenza 9C_648/2022 del 9 gennaio 2024 consid. 3.1, destinato a pubblicazione).  
 
2.2. Giusta l'art. 2 cpv. 1 LTEO - nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2018 (RU 1996 1445), qui determinante perché sono in discussione le tasse 2003-2007 e 2013 - sono sottoposti al pagamento della tassa d'esenzione dall'obbligo militare gli uomini assoggettati agli obblighi militari, domiciliati in Svizzera o all'estero, i quali nel corso di un anno di assoggettamento, corrispondente ad un anno civile: per più di sei mesi non sono incorporati in una formazione dell'esercito né sono soggetti all'obbligo di prestare servizio civile (lett. a) o non prestano il servizio militare o il servizio civile cui sono tenuti come obbligati al servizio (lett. c). Non è sottoposto alla tassa chiunque, nell'anno dell'assoggettamento, ha assolto il servizio militare o civile, benché non sia stato incorporato durante l'intero anno come obbligato al servizio (art. 2 cpv. 2 LTEO). Secondo l'art. 4 cpv. 1 LTEO è esentato dal pagamento chiunque, nell'anno di assoggettamento: è considerato inabile al servizio a causa di una notevole menomazione e percepisce una rendita o un assegno per grandi invalidi dall'assicurazione federale per l'invalidità o dall'assicurazione contro gli infortuni (lett. abis); è considerato inabile al servizio a causa di una notevole menomazione e non riceve un assegno per grandi invalidi, ancorché ne adempia una delle due esigenze minime (lett. ater). Ulteriori casi di esenzione sono previsti dall'art. 4 cpv. 1 lett. b-e, cpv. 2-3 e dall'art. 4a LTEO.  
 
2.3. La tassa è riscossa, giusta la legislazione sull'imposta federale diretta, sul reddito netto complessivo che l'assoggettato consegue in Svizzera e all'estero e ammonta al 3% del reddito soggetto alla tassa, ma almeno a fr. 400.- (art. 11 e 13 cpv. 1 LTEO). L'importo dovuto è ridotto in funzione dei giorni di servizio militare o civile che sono stati prestati nel corso dell'anno e complessivamente (art. 15 e 19 LTEO). Per le persone tenute a prestare servizio di protezione civile, la tassa è ridotta del 4% per ogni giorno di servizio prestato nell'anno di assoggettamento (art. 5a OTEO).  
 
I. Assoggettamento alla tassa per il 2013  
 
3.  
 
3.1. Il 2 luglio 2021, il Servizio della tassa militare ha notificato a A.________ la decisione di tassazione per il 2013, commisurando il tributo da lui dovuto in fr. 2'010.-. L'imposizione per il 2013 è stata confermata anche su reclamo. In tale contesto, l'autorità competente ha tra l'altro rilevato che il contribuente "non è giunto fisicamente a prestare servizio e per questo deve corrispondere - come è la regola generale sancita dalla legge e applicabile per tutti i cittadini maschi - una tassa d'esenzione dall'obbligo di servire" (precedente consid. Bc e Bd).  
 
3.2. Richiamate le sentenze della Corte EDU Glor contro Svizzera del 30 aprile 2009 (n. 13444/04) e Ryser contro Svizzera del 12 gennaio 2021 (n. 23040/13), la Camera di diritto tributario ha dato invece ragione a A.________, ammettendo il suo ricorso contro la decisione su reclamo e concludendo che l'obbligo di pagamento non fosse dato, perché era contrario all'art. 8 in relazione all'art. 14 CEDU.  
Analogamente a quanto stabilito dalla Corte EDU nei casi Glor e Ryser, il contribuente, che ha richiesto di potere prestare servizio nonostante fosse diabetico di tipo 1, avrebbe infatti subito una discriminazione rispetto ad altre persone in una situazione simile, siccome gli è stato impedito di prestare servizio e, nel contempo, gli è stato imposto il pagamento della tassa d'esenzione.  
 
4.  
 
4.1. Riferendosi agli art. 8 e 14 CEDU, nel caso Glor contro Svizzera del 30 aprile 2009 la Corte EDU ha considerato che, alla luce degli obiettivi e degli effetti del tributo litigioso, la differenza fatta dalle autorità svizzere tra persone non idonee al servizio esentate dal pagamento della tassa e quelle che erano ciò nonostante obbligate a versarla era discriminatoria e contraria all'art. 14 in relazione con l'art. 8 CEDU (sentenza Glor, § 97 seg.). Per la Corte EDU, il fatto che il contribuente avesse sempre affermato di essere disposto a compiere il suo servizio militare, ma fosse stato dichiarato non idoneo allo stesso dalle autorità militari competenti, era determinante (sentenza Glor, § 94). La discriminazione risiedeva in particolare nel fatto che, contrariamente ad altre persone che soffrivano di un handicap più grave, il ricorrente non era stato esentato dal pagamento della tassa, perché il suo handicap non era abbastanza grave e, nonostante avesse espresso la volontà di prestare servizio, non gli era stata proposta nessuna alternativa di servizio (sentenza Glor, § 96; sentenza 9C_648/2022 del 9 gennaio 2024 consid. 8.2.1, destinato a pubblicazione, e rinvii).  
 
4.2. Sempre in base agli art. 8 e 14 CEDU, nel caso Ryser contro Svizzera del 12 gennaio 2021 la Corte EDU ha contestato nuovamente alla Svizzera di aver assoggettato alla tassa di esenzione dall'obbligo militare una persona dichiarata inabile al servizio militare per motivi di salute e constatato che il ricorrente era stato vittima di un trattamento discriminatorio basato sul suo stato di salute (sentenza Ryser, § 52 segg.). A tale riguardo ha ribadito che la distinzione tra le persone inabili al servizio militare ed esonerate dalla tassa litigiosa e le persone inabili al servizio militare ma comunque soggette alla tassa non era ragionevole, aggiungendo che il ricorrente era svantaggiato anche rispetto agli obiettori di coscienza che, pur essendo idonei al servizio militare, possono svolgere un servizio civile sostitutivo ed evitare così il pagamento della tassa (sentenza Ryser, § 61 segg.).  
 
5.  
La ricorrente sostiene che la lesione dell'art. 8 in relazione con l'art. 14 CEDU non sia data, perché il caso in esame presenta delle differenze rispetto ai casi su cui si è espressa la Corte EDU; inoltre, considera che l'istanza inferiore non potesse comunque richiamarsi a queste norme rispettivamente alla giurisprudenza della Corte EDU per esonerare l'opponente dal pagamento della tassa. 
 
5.1. Ora, il riferimento alle sentenze della Corte EDU nelle cause Glor e Ryser e, più in generale, alla giurisprudenza da essa sviluppata in relazione all'applicazione dell'art. 8 e dell'art. 14 CEDU, a tutela dei diritti individuali dell'opponente, è di principio lecito (art. 190 Cost.; DTF 149 I 41 consid. 4.2; sentenze 9C_677/2022 del 17 luglio 2023 consid. 4.4; 2C_226/2010 del 29 novembre 2011 consid. 5.2, e rinvii).  
Sempre a differenza di quanto sostenuto dall'AFC, è però corretta anche l'applicazione di tali norme al caso in esame e la conclusione che il prelievo della tassa d'esenzione dall'obbligo militare 2013 lede l'art. 8 in relazione con l'art. 14 CEDU
 
5.2. Come rammentato, nel caso Glor la Corte EDU ha in effetti rilevato che la discriminazione contraria all'art. 8 e all'art. 14 CEDU risiedeva nel fatto che, diversamente da altre persone con una notevole menomazione fisica (art. 4 cpv. 1 LTEO), il contribuente non era stato esentato dal pagamento della tassa perché l'handicap di cui era portatore (diabete di tipo 1) non era sufficientemente grave e, nel contempo, nonostante avesse espresso la disponibilità a prestare servizio, non gli era stata proposta nessuna alternativa concreta in quel senso (sentenza 2C_170/2016 del 23 dicembre 2016 consid. 6.1).  
Proprio una simile discriminazione è data però anche nella fattispecie, perché in base ai fatti che risultano dal giudizio impugnato, che vincolano il Tribunale federale (art. 105 cpv. 1 LTF; precedente consid. 1.3) : 
(a) l'opponente è diabetico di tipo 1, come Sven Glor,e per questa ragione, così come era avvenuto a Glor, egli è stato dichiarato inabile al servizio militare (precedente consid. Aa);  
(b) l'opponente ha espresso più che chiaramente la volontà di prestare servizio militare, nella forma introdotta a seguito della sentenza Glor (sentenza 2C_170/2016 del 23 dicembre 2016 consid. 6.2), firmando il modulo 13444 "procedura secondo la sentenza della Corte EDU n. 13444/04; conferma della disponibilità al servizio" e restituendolo alle autorità competenti (precedente consid. Bb);  
(c) dopo avere restituito il modulo menzionato ed avere dato seguito a un'ulteriore richiesta di documenti medici (il 7 maggio 2014, ribadendo l'interesse a prestare servizio militare; precedente consid. Bb), l'opponente non ha più ricevuto nessuna convocazione né alla visita medica preannunciatagli né per prestare servizio militare, perché l'autorità - per motivi che nemmeno l'AFC si spiega (ricorso, p.ti 1.7 e 1.12) - si è nuovamente indirizzata all'opponente solo nel luglio 2021, per indicargli che le tasse 2008-2012 erano prescritte e per notificargli l'obbligo di pagamento della tassa 2013 (precedente consid. Bc); 
(d) come ammesso dall'AFC medesima, l'opponente aveva per altro manifestato la propria volontà di prestare un servizio sostitutivo fin dal 28 dicembre 2009 quando, già facendo riferimento alla sentenza Glor, ha interposto reclamo contro la tassazione 2008, la cui evasione era stata in seguito sospesa in attesa della "decisione dell'autorità federale in merito alla sentenza definitiva emanata dalla Corte europea dei diritti umani (CEDU) di Strasburgo, che ha sancito l'incostituzionalità della tassa d'esenzione dall'obbligo militare per gli inabili", ma non è stata poi ripresa, portando alla constatazione della prescrizione del diritto di tassare (precedente consid. Ba e Bc).  
 
5.3. Come indicato dalla Corte cantonale in risposta, a diversa conclusione non conducono nemmeno gli ulteriori argomenti addotti dall'AFC, con lo scopo di distinguere la fattispecie in esame dal caso Glor.  
 
5.3.1. La ricorrente rileva infatti che, contrariamente a Sven Glor, l'opponente non avrebbe mai sostenuto che la tassa fosse troppo onerosa ed osserva che, sempre contrariamente a Sven Glor, l'opponente avrebbe espresso la propria volontà di prestare servizio "soltanto a margine", perché nel reclamo avrebbe fatto valere in prima linea la discriminazione, non la sua volontà di servizio.  
 
5.3.2. Così argomentando, non considera tuttavia che la richiesta di prestare servizio militare è stata formulata nel 2009 e ribadita sia nel 2013 che nel 2014, attraverso la sottoscrizione di formulari appositi e relativi alla nuova possibilità di servizio introdotta a seguito della sentenza Glor. Di conseguenza, all'opponente non può essere rimproverato nulla. Nel contempo, lo stesso non vale per l'autorità, perché essa ha contattato l'opponente in merito alla disponibilità a prestare servizio solo alla fine di maggio del 2013 e, dopo avere ottenuto una risposta positiva, non vi ha dato più nessun seguito (giudizio impugnato, consid. 3.4; sentenza 2C_170/2016 del 23 dicembre 2016 consid. 6.3 e contrario, in cui viene sottolineata la tempestività delle autorità, che hanno segnalato la nuova possibilità di servizio prevista dal 1° gennaio 2013 già nel 2012, mentre viene rimproverato all'interessato di non avere fatto espressa richiesta di potere prestare servizio secondo le disposizioni entrate in vigore il 1° gennaio 2013).  
 
5.3.3. D'altra parte, nella sentenza Ryser, con la quale la Corte EDU ha confermato la sua giurisprudenza in un caso analogo a quello di Sven Glor, essa ha pure rilevato che l'ammontare della tassa annuale, che in quella fattispecie era di fr. 254.45, non era in sé decisivo e che non bisognava comunque perdere di vista che il tributo era dovuto per parecchi anni, non in uno soltanto (sentenza Ryser, § 52).  
 
5.4. In relazione al prelievo della tassa d'esenzione per l'anno 2013 il ricorso dev'essere quindi respinto, perché infondato.  
 
II. Rimborso delle tasse riscosse per gli anni 2003-2007  
 
6.  
 
6.1. Oltre ad avere ammesso il ricorso di A.________ in relazione al prelievo della tassa d'esenzione 2013, la Camera di diritto tributario gli ha dato ragione anche per quanto riguarda la richiesta di rimborso delle tasse d'esenzione corrisposte per gli anni 2003-2007, che era stata respinta dal Servizio della tassa militare sia in prima istanza che su reclamo (precedente consid. Ca e Cb).  
Chiarito che il contribuente non aveva domandato la revisione delle decisioni di tassazione, bensì il rimborso delle tasse versate, ha infatti rilevato che, contrariamente a quanto avvenuto nel caso oggetto della sentenza del Tribunale federale 2C_170/2016 del 23 dicembre 2016, egli ha manifestato la propria volontà di prestare il servizio militare speciale già contestando la tassa 2008 e poi anche successivamente, nel 2013 e 2014. Di conseguenza, se l'autorità avesse dato seguito a queste richieste, A.________ avrebbe potuto recuperare tutti i giorni di servizio che non gli era stato possibile svolgere fino al 2013 ed ottenere l'esonero completo dal pagamento della tassa. 
 
6.2. Prendendo posizione su tali conclusioni, l'AFC fa valere che negli anni 2003-2007 A.________ ha pagato le tasse d'esenzione annuali senza mai proporre reclamo, né esprimere la propria volontà di prestare servizio. Inoltre, rileva nuovamente che in base alla legge vi è un obbligo ma non un diritto a prestare servizio, di modo che chiunque - per qualsiasi ragione - non presti un servizio militare personale, è tenuto a pagare la tassa d'esenzione. Con riferimento all'argomento della Corte cantonale secondo cui "le autorità avrebbero impedito che A.________ potesse dimostrare la propria volontà, ripetutamente manifestata, di prestare servizio e di adempiere il corrispondente totale obbligatorio di 260 giorni di servizio militare", l'AFC indica infine che l'adempimento è un'ipotesi mai dimostrata, di modo che le condizioni per un rimborso in base all'art. 39 LTEO non sono date.  
 
6.3. Anche in questo caso, l'autorità ricorrente non può però essere seguita e il giudizio impugnato va confermato.  
 
6.3.1. Nella sentenza 2C_170/2016 del 23 dicembre 2016, il Tribunale federale ha rimproverato all'insorgente di non avere dato seguito alle richieste dell'autorità di domandare un'incorporazione speciale nell'esercito, secondo le modalità introdotte dal 1° gennaio 2013 per tenere conto della giurisprudenza della Corte EDU e, in particolare, della sentenza Glor, precludendosi così da solo la possibilità di svolgere servizio in ferma continuata e di farsi rimborsare la totalità delle tasse d'esenzione corrisposte, come previsto dall'art. 39 cpv. 1 LTEO per chi ha prestato il totale obbligatorio dei giorni di servizio militare o civile (sentenza 2C_170/2016 del 23 dicembre 2016 consid. 6.3).  
Nel caso in esame - in cui l'opponente si è richiamato alla giurisprudenza della Corte EDU domandando di poter prestare un servizio militare alternativo fin dal reclamo del 28 dicembre 2009 (precedente consid. B.a) - una reazione adeguata alle sollecitazioni dell'autorità è stata tuttavia data sia nel 2013, con la sottoscrizione del modulo 13444 "procedura secondo la sentenza della Corte EDU n. 13444/04; conferma della disponibilità al servizio", sia nel 2014, quando le autorità si sono rivolte all'opponente per chiedere conferma della sua volontà di prestare servizio (precedente consid. 5.2 seg.). Quella che è invece mancata è una risposta da parte delle autorità medesime che, per ragioni che la stessa AFC definisce "incomprensibili", non hanno più dato seguito alla corrispondenza con l'opponente, per poi contattarlo nel 2021, constatando la prescrizione delle tasse 2008-2012 ed esigendo il pagamento della tassa per il 2013. 
 
6.3.2. Nel contempo, se si può essere d'accordo con l'autorità ricorrente in merito al fatto che l'adempimento del servizio militare da parte dell'opponente resta oggi un'ipotesi, non si può concordare con le conclusioni che la stessa ne trae.  
Diversamente dal caso trattato nella sentenza 2C_170/2016 del 23 dicembre 2016, la possibilità di incorporazione speciale nell'esercito, secondo le modalità introdotte dal 1° gennaio 2013 per tenere conto della giurisprudenza della Corte EDU, è stata infatti - a priori - impedita dall'inazione delle autorità competenti, di modo che una violazione dell'art. 8 in relazione con l'art. 14 CEDU, per gli stessi motivi indicati in relazione alla percezione della tassa 2013 (obbligo di pagare la tassa nonostante l'handicap, senza avere la possibilità concreta di prestare un servizio militare alternativo; precedente consid. 5.2) dev'essere confermata anche riguardo alla richiesta di rimborso delle tasse militari pagate per gli anni 2003-2007. 
 
6.3.3. All'ammissione della richiesta di rimborso del 23 novembre 2021 non si oppone infine l'art. 39 cpv. 5 LTEO, in base al quale il diritto al rimborso della tassa si prescrive alla fine del quinto anno dal proscioglimento dall'obbligo di prestare servizio militare o civile.  
È vero infatti che nel 2010 l'opponente è stato definitivamente esonerato sia dal servizio militare che dal servizio nella protezione civile (precedente consid. A.a). È però altrettanto vero che con gli scritti del 24 maggio 2013 e del 24 febbraio 2014 (precedente consid. B.b), la possibilità di prestare servizio gli è stata riaperta, che egli ha colto questa opportunità dichiarandosi pronto al servizio militare alternativo e che il proscioglimento dall'obbligo di prestare servizio militare o civile è intervenuto solo successivamente. 
 
6.4. Sulla base dei fatti che risultano dal giudizio impugnato, che vincolano il Tribunale federale (art. 105 cpv. 1 LTF), il ricorso dev'essere quindi respinto anche con riferimento all'accoglimento della richiesta di rimborso delle tasse d'esenzione versate per gli anni 2003-2007.  
 
III. Spese e ripetibili  
 
7.  
 
7.1. Per quanto precede, il ricorso dev'essere respinto siccome infondato e il giudizio impugnato confermato.  
 
7.2. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e vanno suddivise tra l'AFC e il Cantone Ticino che, attraverso le proprie autorità fiscali, ha rinunciato a formulare conclusioni, ma va comunque considerato come soccombente (art. 66 cpv. 1 e 4 LTF; DTF 128 II 90 consid. 2; sentenza 2C_1060/2018 del 16 marzo 2018 del 6 aprile 2022 consid. 8; GREGORY BOVEY, Commentaire de la LTF, 3a ed. 2022, n. 39 ad art. 66). Entrambi sono infatti toccati dalla causa nei loro interessi pecuniari (art. 65 e 66 cpv. 1 e 4 LTF). La suddivisione delle spese avviene in ragione dell'80% per l'AFC e del 20% per il Cantone Ticino, in base alla ripartizione della tassa prevista dall'art. 45 LTEO, ritenuto però che essi vanno considerati come debitori solidali per l'intero importo (sentenza 2C_1005/2021 del 26 aprile 2022 consid. 7.2).  
 
7.3. L'opponente, intervenuto senza patrocinatore, non ha diritto a ripetibili (art 68 cpv. 1 e 2 LTF; art. 11 del regolamento sulle spese ripetibili accordate alla parte vincente e sull'indennità per il patrocinio d'ufficio nelle procedure davanti al Tribunale federale [RS 173.110.210.3] e contrario; sentenza 2C_1005/2021 del 26 aprile 2022 consid. 7.3).  
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.  
Il ricorso è respinto. 
 
2.  
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.- sono poste a carico dell'Amministrazione federale delle contribuzioni per fr. 1'600.- e dello Stato del Cantone Ticino per fr. 400.-, debitori solidali per l'importo complessivo. 
 
3.  
Comunicazione alle parti, alla Divisione delle contribuzioni del Cantone Ticino, Ufficio della tassa militare, e alla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Lucerna, 4 aprile 2024 
 
In nome della III Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Parrino 
 
Il Cancelliere: Savoldelli