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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Corte delle assicurazioni sociali 
del Tribunale federale 
 
Causa 
{T 7} 
I 816/02 
 
Sentenza del 4 maggio 2004 
IIa Camera 
 
Composizione 
Giudici federali Borella, Presidente, Lustenberger e Frésard; Schäuble, cancelliere 
 
Parti 
Q.________, Portogallo, ricorrente, rappresentato dall'avv. Sergio Sciuchetti, Corso Pestalozzi 21b, 6901 Lugano, 
 
contro 
 
Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Ginevra, opponente 
 
Istanza precedente 
Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero, Losanna 
 
(Giudizio del 4 ottobre 2002) 
 
Fatti: 
A. 
Q.________, cittadino portoghese nato nel 1950, muratore, era al beneficio di una rendita intera dell'assicurazione per l'invalidità svizzera a decorrere dal 1° giugno 1997. 
 
Mediante decisione 14 gennaio 2002 l'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero ha soppresso la rendita con effetto dal 1° marzo di quell'anno, in quanto non era più data invalidità di grado pensionabile. 
B. 
Adita dall'assicurato, la Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero, con giudizio 4 ottobre 2002, ha tutelato la decisione amministrativa. 
C. 
Tramite l'avv. Sergio Sciuchetti, l'assicurato interpone ricorso di diritto amministrativo a questa Corte. Chiede, in annullamento della decisione impugnata, il ripristino del versamento della rendita intera. In via subordinata postula quantomeno il riconoscimento di una mezza rendita d'invalidità. 
 
Mentre l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali rinuncia a determinarsi, l'amministrazione propone di contro la reiezione del gravame. 
 
Nel corso della procedura il ricorrente ha prodotto documentazione medica. Chiamata a pronunciarsi al riguardo, l'amministrazione ha dichiarato di mantenere le precedenti conclusioni. 
 
Diritto: 
1. 
La decisione amministrativa impugnata è stata emanata precedentemente all'entrata in vigore, il 1° giugno 2002, dell'Accordo 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC). Questo Accordo, in particolare il suo Allegato II, che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, non si applica pertanto nella presente procedura (DTF 128 V 315). 
 
Il medesimo discorso vale, per quanto riguarda il diritto interno svizzero, per la Legge federale 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA), entrata in vigore il 1° gennaio 2003, quindi anch'essa posteriormente alla data decisiva del provvedimento in lite (DTF 129 V 4 consid. 1.2, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b). 
2. 
La Commissione di ricorso ha già ricordato le norme di diritto disciplinanti la revisione di una rendita dell'assicurazione per l'invalidità svizzera, precisando in particolare quando una simile prestazione possa essere soppressa. A questa esposizione si deve fare riferimento, non senza ribadire che, secondo la giurisprudenza, si può procedere alla revisione della rendita non soltanto nel caso di una modificazione sensibile dello stato di salute, bensì anche qualora le conseguenze dello stesso sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito una modificazione notevole (DTF 113 V 275 consid. 1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b). 
 
È inoltre opportuno ricordare che l'invalidità nell'ambito delle assicurazioni sociali svizzere è un concetto di carattere economico-giuridico e non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b, 110 V 275 consid. 4a). Il compito del sanitario consiste nel porre un giudizio sullo stato di salute e nell'indicare in quale misura l'interessato non può più svolgere, a causa del danno alla salute, la sua attività precedente o altri mestieri ragionevolmente esigibili (DTF 125 V 261 consid. 4, 115 V 134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c, 105 V 158 consid. 1). Affinché il giudizio medico acquisti valore di prova rilevante, esso deve essere completo in merito ai temi sollevati, deve fondarsi, in piena cognizione della pregressa situazione valetudinaria (anamnesi), su esami approfonditi e tenere conto delle censure del paziente, per poi giungere in maniera chiara a fondate e logiche conclusioni (DTF 125 V 352 consid. 3a; VSI 2001 pag. 108 consid. 3a). 
 
Giova infine rammentare che per costante giurisprudenza il giudice delle assicurazioni sociali esamina la legalità della decisione amministrativa deferitagli sulla base dei fatti avvenuti fino al momento in cui essa venne emanata. Tiene conto dei fatti verificatisi dopo tale data quando essi possano imporsi quali elementi d'accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione stessa (DTF 121 V 366 consid. 1b). 
3. 
Ai considerandi della pronunzia commissionale può essere prestata adesione pure nella misura in cui essa, in applicazione dei principi ricordati, ha ritenuto che nel periodo intercorso tra l'epoca del riconoscimento della rendita e quella della decisione impugnata, con cui la prestazione è stata soppressa, l'invalidità del ricorrente, affetto da patologie diverse, sia diminuita ad un tasso inferiore al 50%, quindi non più pensionabile, atteso che, secondo l'art. 28 cpv. 1ter LAI, applicabile in concreto, le rendite per un grado d'invalidità inferiore al 50% sono versate solo ad assicurati che sono domiciliati e dimorano abitualmente in Svizzera. 
 
I primi giudici, prendendo a base le affidanti certificazioni peritali 2 luglio e 1° ottobre 2001 dei medici della Clinica X.________, fondate sull'insieme della documentazione sanitaria contenuta agli atti, nonché su una visita dell'assicurato tenutasi dal 5 al 7 giugno 2001, hanno illustrato in modo convincente come l'interessato all'epoca decisiva del provvedimento in lite, e perlomeno a partire dalla data degli esami effettuati presso la clinica X._______, a prescindere dall'eventuale esigibilità di una ripresa del precedente lavoro di muratore, fosse in grado di svolgere a tempo pieno attività leggere confacenti, atte a permettergli di conseguire, come risulta dal raffronto dei redditi operato a norma dell'art. 28 cpv. 2 LAI, un guadagno tale da escludere un'invalidità di misura pensionabile. 
 
A ciò nulla muta il referto 28 giugno 2002 del dott. W.________, prodotto con il gravame di primo grado e attestante un'inabilità superiore ai due terzi anche in attività di tipo leggero. I primi giudici hanno spiegato in modo logico e persuasivo perché si sono basati sulle risultanze della perizia esperita dagli specialisti della clinica vallesana piuttosto che su quelle di cui al rapporto di parte allestito dal predetto sanitario. 
 
La querelata pronunzia, la quale, d'altronde, contrariamente a quanto sembra sostenere il ricorrente, non tiene conto della documentazione fotografica pervenuta anonimamente nelle mani dell'amministrazione, nemmeno appare censurabile nella misura in cui i primi giudici hanno rinunciato all'allestimento di ulteriori indagini mediche, ritenendo, a giusta ragione, che l'incarto già contenesse tutti gli elementi utili per la decisione. 
 
 
Per quel che riguarda, infine, la vecchia prassi giudiziaria ticinese, cui il ricorrente allude e per la quale, sino al 2000, il presunto reddito da invalido realizzabile, su un mercato del lavoro equilibrato, da lavoratori poco o non qualificati in attività confacenti allo stato di salute era valutata secondo criteri uniformi e senza particolare riferimento alle circostanze concrete in fr. 35'000.- annui, vuol essere rilevato che questa Corte, dopo non essersi, in un primo momento, opposta, l'ha, in una fase successiva, ritenuta illegittima (vedi fra le altre sentenza 7 novembre 2003 in re A., U 159/00, consid. 3.2.3). 
4. 
Nel corso di causa l'insorgente ha prodotto nuovi documenti medici che, tuttavia, evidenziano una situazione esulante dal potere cognitivo di questa Corte, in quanto posteriore a quella esistente al momento della decisione impugnata (vedi consid. 2 in fine). L'interessato è comunque libero di rivolgersi con una nuova domanda agli organi dell'assicurazione, qualora dovesse ritenere essersi dopo il 14 gennaio 2002 verificato un peggioramento di rilievo ai fini del diritto a rendita. 
5. 
Dato quanto precede il giudizio commissionale querelato merita tutela. 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni pronuncia: 
1. 
Il ricorso di diritto amministrativo è respinto. 
2. 
Non si percepiscono spese giudiziarie. 
3. 
La presente sentenza sarà intimata alle parti, alla Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero, alla Cassa svizzera di compensazione e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. 
Lucerna, 4 maggio 2004 
In nome del Tribunale federale delle assicurazioni 
Il Presidente della IIa Camera: Il Cancelliere: