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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
9C_202/2012 
 
Sentenza del 4 maggio 2012 
II Corte di diritto sociale 
 
Composizione 
Giudice federale U. Meyer, Presidente, 
cancelliere Scartazzini. 
 
Partecipanti al procedimento 
T.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Sanagate SA, 
Tribschenstrasse 21, 6002 Lucerna, 
opponente. 
 
Oggetto 
Assicurazione contro le malattie, 
 
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 2 febbraio 2012. 
 
Visto: 
il ricorso del 2 marzo 2012 (timbro postale) contro il giudizio del 2 febbraio 2012 del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, 
 
considerando: 
che secondo l'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF il ricorso deve contenere, tra le altre cose, le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova e spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato violerebbe il diritto, 
che nel caso di specie il ricorso non soddisfa queste esigenze formali minime poiché non contiene alcuna conclusione né spiega in quale misura l'accertamento dei primi giudici sarebbe stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto (art. 97 cpv. 1 LTF), 
che ciò vale segnatamente per quanto riguarda la censura secondo la quale al giudice di prime cure sarebbe sfuggito il fatto che "la fattura scadeva il 31 gennaio 2010. Sanagate non ha mai emesso un richiamo per iscritto né una diffida di richiamo per iscritto.", 
che al giudice cantonale tale fatto non era sfuggito, poiché dal consid. 8 a pag. 12 del giudizio impugnato si evince quanto segue: "La Cassa malati resistente ha osservato - ed il ricorrente non ha contestato questa circostanza - che non ottenendo il pagamento del dovuto, dopo avere diffidato l'interessato e decorso infruttuoso anche questo termine di diffida, essa ha fatto spiccare nei suoi confronti il precetto esecutivo n. X.________ dall'Ufficio esecuzione e fallimenti di Y.________ il 20 ottobre 2010 (doc. 11), con cui ha preteso il pagamento di Fr. 1'574.,40 per i premi scoperti e di Fr. 116.- per spese amministrative, oltre agli interessi di mora.", 
che il ricorrente invoca inoltre la censura secondo la quale la Cassa avrebbe lasciato scadere il termine di quattro mesi giusta l'art. 105b cpv. 2 OAMal, adducendo "Anche se egli lo avrebbe fatto la diffida, sarebbe scaduto al più tardi il 31.05.2010", 
che questa censura non è di alcun soccorso, ritenuto il carattere non perentorio di detto termine (sentenza 9C_786/2008 del 31 ottobre 2008 consid. 3.2), 
 
che il ricorrente si avvale infine del fatto che la Cassa malati Sanagate, pur essendo informata del suo trasferimento a Z.________, non avrebbe mai fatto "finta di una differenza di premio tra GR e TI.", 
che tale censura, invocata per la prima volta nel ricorso interposto davanti a questa Corte, costituisce un novum che il ricorrente sarebbe stato in grado di presentare già davanti alla giurisdizione inferiore, per cui essa è inammissibile giusta l'art. 99 cpv. 1 LTF (cfr. ULRICH MEYER/JOHANNA DORMANN, Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, 2a ed. 2011, N. 2 ad art. 102 LTF; sentenza 1B_331/2011 del 18 ottobre 2011 consid. 1.3), 
che, statuendo secondo la procedura semplificata di cui all'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF, il ricorso dev'essere di conseguenza dichiarato irricevibile, 
che viste le particolarità del caso, si rinuncia eccezionalmente a prelevare spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF), 
 
per questi motivi, il Presidente pronuncia: 
 
1. 
Il ricorso è inammissibile. 
 
2. 
Non si prelevano spese giudiziarie. 
 
3. 
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale della sanità pubblica. 
 
Lucerna, 4 maggio 2012 
 
In nome della II Corte di diritto sociale 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Meyer 
 
Il Cancelliere: Scartazzini