Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
1C_538/2013  
   
   
 
 
 
 
Sentenza del 4 giugno 2013  
 
I Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudici federali Fonjallaz, Presidente, 
Eusebio, Chaix, 
Cancelliere Crameri. 
 
Partecipanti al procedimento 
1. A.________, 
2. B.________, 
patrocinate dall'avv. Sara Gianoni Pedroni, 
ricorrenti, 
 
contro  
 
C.________e D.________, 
patrocinati dall'avv. Micol Morganti, 
opponenti, 
 
Municipio di Biasca,  
patrocinato dall'avv. Pietro Crespi, 
Consiglio di Stato del Cantone Ticino,  
Residenza governativa, 6500 Bellinzona. 
 
Oggetto 
licenza edilizia, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 15 aprile 2013 
dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino. 
 
 
 
Fatti:  
 
A.  
Il 21 settembre 2010 C.________ e D.________ hanno inoltrato al Municipio di Biasca una domanda di costruzione per l'edificazione di uno stabile di cinque appartamenti. Dopo aver respinto le opposizioni delle vicine A.________ e B.________, presentate anche contro una variante, il 23 agosto 2011 il Municipio ha rilasciato il permesso richiesto. Con decisione dell'8 febbraio 2012 il Consiglio di Stato ha accolto un'impugnativa presentata dalle vicine, annullando la licenza edilizia con riferimento alla distanza del progettato stabile da un muro eretto sul fondo delle insorgenti e alla mancanza di una perizia fonica. 
 
B.  
Adito da C.________ e D.________, con giudizio del 15 aprile 2013 il Tribunale cantonale amministrativo, accertata l'assenza della necessaria perizia fonica relativa al rumore provocato dal traffico indotto dalla strada d'accesso al nuovo immobile e a quello della pompa di calore, ha accolto il ricorso su questi punti, rinviando gli atti al Governo cantonale, affinché, assunti gli elementi mancanti e sentite le parti, si pronunci nuovamente. 
 
C.  
Avverso questa decisione A.________ e B.________ presentano un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, chiedendo, in via principale, di annullarla, e, in via subordinata, di sospendere la trattazione del criticato rinvio, fino all'evasione definitiva della procedura in sanatoria relativa al citato muro ordinata dal Comune. 
 
Non sono state chieste osservazioni al gravame. 
 
 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. Il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 138 I 367 consid. 1).  
 
1.2. Presentato tempestivamente contro una decisione pronunciata in una causa di diritto pubblico da un'autorità di ultima istanza cantonale, il ricorso in materia di diritto pubblico è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 82 lett. a, 86 cpv. 1 lett. d e 100 cpv. 1 LTF.  
 
1.3. Le ricorrenti rilevano a ragione che la decisione impugnata, di rinvio, costituisce di massima una decisione incidentale ai sensi dell'art. 93 LTF (DTF 138 I 143 consid. 1.2; 133 V 477 consid. 4.2), poiché lascia aperto il quesito del rilascio definitivo o meno della criticata licenza edilizia. Secondo questa norma, il ricorso contro una tale decisione è ammissibile se può causare un pregiudizio irreparabile (lett. a) o se l'accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (lett. b).  
 
Le condizioni di ammissibilità poste dall'art. 93 cpv. 1 LTF, il cui adempimento deve di principio essere dimostrato dalle ricorrenti (DTF 134 III 426 consid. 1.2 in fine; 133 II 629 consid. 2.3.1), mirano a sgravare il Tribunale federale, che di massima deve potersi esprimere sull'oggetto del litigio con un'unica decisione, evitando di pronunciarsi parzialmente, senza un esaustivo accertamento della fattispecie, nell'ambito di una prima fase della procedura. Il semplice prolungamento della procedura o l'aumento dei costi collegati alla causa non bastano di massima a fondare un simile pregiudizio (DTF 136 II 165 consid. 1.2.1; 136 IV 92 consid. 4). Se eventuali pregiudizi possono essere eliminati in modo adeguato anche nel contesto di un esame successivo all'emanazione del giudizio finale, questo Tribunale non entra quindi nel merito di impugnative contro decisioni pregiudiziali e incidentali (DTF 135 II 30 consid. 1.3.2). 
 
1.4. Come visto, la Corte cantonale ha rinviato la causa al Consiglio di Stato, affinché faccia allestire la citata perizia fonica. Le ricorrenti adducono che la decisione impugnata respinge nondimeno tutte le altre censure da loro sollevate, in particolare quelle relative alle distanze tra edifici; il giudizio su queste critiche sarebbe vincolante per le autorità inferiori, per cui si sarebbe in presenza di una decisione parziale ai sensi dell'art. 91 LTF (al riguardo cfr. DTF 135 V 141 consid. 1.4; 135 III 212 consid. 1.2 e 1.2.1; 134 III 379 consid. 1.1; 133 V 477 consid. 4.1.2). Nell'ipotesi in cui il Consiglio di Stato giungesse alla conclusione che le norme relative alle immissioni foniche sono rispettate, esse potrebbero certo insorgere alla Corte cantonale, ma non dinanzi al Tribunale federale, poiché non sarebbero legittimate a censurare un eventuale superamento dei valori limite all'interno del progettato stabile.  
La censura non regge. In effetti, le ricorrenti disattendono che se in virtù dei capoversi 1 e 2 dell'art. 93 il ricorso è inammissibile o non è stato interposto (come nella fattispecie da parte dei proprietari), le decisioni incidentali possono essere impugnate mediante ricorso contro la decisione finale in quanto influiscano sul contenuto della stessa (art. 93 cpv. 3 LTF). La questione relativa alle distanze tra edifici potrà pertanto, se del caso, essere riproposta dinanzi al Tribunale federale nell'ambito di un'eventuale procedura ricorsuale contro il rilascio della nuova licenza edilizia. Non è del resto escluso che il contestato progetto possa subire eventuali modifiche in seguito all'ordinata perizia. Ora, come visto, scopo dell'art. 93 LTF è di evitare che il Tribunale federale si debba occupare più volte della medesima procedura (DTF 135 I 261 consid. 1.2). 
 
1.5. Riguardo alla condizione dell'art. 93 cpv. 1 lett. b LTF, le ricorrenti adducono che qualora la loro censura relativa all'errata mancata applicazione delle norme sulle distanze tra edifici fosse accolta, la licenza edilizia dovrebbe essere negata e i proprietari dovrebbero presentare un nuovo progetto, ciò che renderebbe inutile l'inoltro della richiesta perizia. Visto che l'obbligo di presentare una perizia non è stato imposto alle ricorrenti, esse chiaramente non subiscono alcun pregiudizio al riguardo, né quest'obbligo comporta d'altra parte una procedura defatigante o dispendiosa (cfr. al riguardo DTF 134 II 142 consid. 1.2.3 e 1.2.4, 137 consid. 1.3.3; sentenza 1C_354/2011 del 25 ottobre 2011 consid. 1.4.3-1.4.4 e rinvi). D'altra parte, a priori, non è manifesto che la soluzione adottata dalla Corte cantonale, secondo cui un vicino non potrebbe prevalersi di opere erette senza la necessaria autorizzazione, come in concreto il muro litigioso, per opporsi a un progetto edilizio, sia addirittura insostenibile e quindi arbitraria. Inoltre, anche il rimprovero mosso dalle ricorrenti alla Corte cantonale, perché facendo riferimento alla causa concernente la procedura in sanatoria del muro da loro innalzato senza permesso di costruzione non ha richiamato il relativo incarto, comporterebbe, nel caso di una lesione del loro diritto di essere sentite, il rinvio della causa al Tribunale cantonale amministrativo. Le ricorrenti, datene le premesse, potranno pertanto addurre tale censura nell'ambito della nuova procedura di rilascio del permesso di costruzione. Per evidenti motivi di economia processuale è quindi palese chel il Tribunale federale debba pronunciarsi sul permesso di costruzione litigioso solo quando tutte queste questioni saranno definitivamente decise nella sede cantonale.  
 
2.  
Il ricorso è pertanto inammissibile. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). 
 
 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.  
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.  
Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico delle ricorrenti. 
 
3.  
Comunicazione ai patrocinatori delle parti, al Consiglio di Stato, al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino e all'Ufficio federale dell'ambiente. 
 
 
Losanna, 4 giugno 2013 
 
In nome della I Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Fonjallaz 
 
Il Cancelliere: Crameri