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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
8C_275/2021  
 
 
Sentenza del 4 giugno 2021  
 
I Corte di diritto sociale  
 
Composizione 
Giudici federali Maillard, Presidente, 
Heine, Viscione, 
Cancelliere Bernasconi. 
 
Partecipanti al procedimento 
Comune di Massagno, rappresentato dal Municipio, via Giuseppe Motta 53, 6900 Massagno, patrocinato da Costantino Delogu e Simone Beraldi avvocati, 
ricorrente, 
 
contro 
 
A.________, patrocinato dall'avv. Stefano Manetti, 
opponente. 
 
Oggetto 
Diritto della funzione pubblica (mancata conferma nel rapporto di servizio), 
 
ricorso contro le sentenze emesse il 27 giugno 2019 (52.2017.518) e il 2 marzo 2021 (53.2020.2) dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino. 
 
 
Fatti:  
 
A.  
 
A.a. A.________ è stato assunto alle dipendenze del Comune di Massagno dal 1° gennaio 1992 come animatore del Centro X.________. Nel tempo ha raggiunto la funzione di responsabile. Dal 31 agosto 2015 è stato totalmente assente dal lavoro per malattia. Il 20 ottobre 2015 A.________ ha chiesto di essere posto al beneficio del prepensionamento. Dal 1° marzo 2016 la gestione del Centro X.________ è stata esternalizzata. Il 18 aprile 2016 A.________, fondandosi sulla modifica del regolamento organico dei dipendenti del Comune di Massagno (ROD/Massagno), ha chiesto l'adeguamento della propria classe salariale.  
 
A.b. Il 24 maggio 2016 il Municipio di Massagno ha respinto la domanda di prepensionamento di A.________, comunicando all'interessato che la sua nomina non poteva essere riconfermata e che il rapporto di lavoro sarebbe terminato per fine ottobre 2016 in seguito a mancata conferma secondo l'art. 7 ROD/Massagno. Il 1° giugno 2016 A.________ si è opposto alla rescissione del rapporto di impiego.  
 
A.c. Il 26 luglio 2016 il Municipio di Massagno ha notificato ad A.________ la mancata conferma del rapporto d'impiego con effetto al 31 ottobre 2016. A sostegno del proprio provvedimento l'Esecutivo comunale ha addotto l'attuale gestione del Centro X.________ tramite un'associazione esterna. Oltre a questo motivo, il Municipio ha imputato al dipendente la lunga assenza dal lavoro che aveva connotato negli ultimi mesi il rapporto professionale. Il 30 agosto 2017 il Consiglio di Stato del Cantone Ticino ha respinto il ricorso di A.________ contro la risoluzione municipale. Il 27 giugno 2019 il Tribunale amministrativo del Cantone Ticino ha parzialmente accolto il ricorso di A.________ e ha accertato che la disdetta del rapporto di impiego pronunciata il 26 luglio 2016 è ingiustificata (causa 52.2017.518).  
 
A.d. Con sentenza 8C_564/2019 del 22 gennaio 2020 il Tribunale federale ha dichiarato inammissibile il ricorso del Comune di Massagno contro la sentenza cantonale del 27 giugno 2019 per assenza di una decisione finale.  
 
B.  
A.________ ha quindi convenuto in giudizio il Comune di Massagno dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo la condanna del Comune a un'indennità di fr. 169'611.66 oltre interessi al 5% dal 21 febbraio 2020. Con sentenza del 2 marzo 2021 il Tribunale cantonale amministrativo ha parzialmente accolto la petizione, condannando il Comune a versare un'indennità corrispondente a due mesi di stipendio lordo (fr. 7'736.- x 2), oltre interessi al 5% dal 21 febbraio 2020. 
 
C.  
Il Comune di Massagno presenta un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, chiedendo l'annullamento delle sentenze cantonali e la conferma della decisione del Municipio di Massagno del 26 luglio 2016. 
 
Non sono state chieste osservazioni al ricorso. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. A norma dell'art. 85 cpv. 1 lett. b LTF, un ricorso in materia di diritto pubblico, che riguarda una controversia di natura patrimoniale nel campo dei rapporti di lavoro di diritto pubblico, è ammissibile solo se il valore litigioso è superiore a fr. 15'000.-. Nella fattispecie è evidente che il limite di fr. 15'000.- è ampiamente superato (art. 51 cpv. 1 lett. a e cpv. 4 LTF). Il conteggio salario dell'opponente per il mese di marzo 2016 ammontava a fr. 7'736.- lordi. Tenuto conto che la mancata conferma verte su svariati mesi o addirittura anni, la condizione dell'art. 85 cpv. 1 lett. b LTF è quindi chiaramente adempiuta. Presentato dal Comune di Massagno, rappresentato validamente dal proprio Municipio, il ricorso è ammissibile anche sotto questo profilo (sentenza 8C_564/2019 del 22 gennaio 2020 consid. 1.2).  
 
1.2. La sentenza cantonale del 2 marzo 2021 pone termine al procedimento, poiché, dopo che è stato accertato il carattere illecito della mancata riconferma nella funzione con la sentenza del 27 giugno 2019, ha statuito anche sull'indennità da versare al dipendente ingiustamente licenziato (art. 90 LTF; sentenza 8C_564/2019 consid. 4.1 con riferimenti). La sentenza cantonale del 27 giugno 2019 ha un'influenza evidente sul contenuto della decisione finale (art. 93 cpv. 3 LTF), poiché è un presupposto di quest'ultima. Poco importa che il ricorrente non abbia chiesto esplicitamente l'annullamento della decisione incidentale, poiché le censure contro la sentenza cantonale del 27 giugno 2019 sono sufficientemente motivate (sentenze 4A_424/2011 del 2 novembre 2001 consid. 1.5.1 con riferimenti e 2C_999/2014 del 15 gennaio 2015 consid. 7.2).  
 
1.3. Il ricorso in materia di diritto pubblico (art. 82 LTF) può essere presentato per violazione del diritto, conformemente a quanto stabilito dagli art. 95 e 96 LTF. Pur applicando d'ufficio il diritto (art. 106 cpv. 1 LTF), tenuto conto dell'esigenza di motivazione posta dall'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, il Tribunale federale esamina solamente le censure sollevate, mentre non è tenuto a vagliare, come lo farebbe un'autorità di prima istanza, tutte le questioni giuridiche che si pongono, se queste ultime non sono (più) presentate in sede federale (DTF 144 V 388 consid. 2 pag. 394). Per quanto attiene invece all'accertamento e all'apprezzamento dei fatti operati dal giudice precedente, esso può essere censurato unicamente se è avvenuto in modo manifestamente inesatto oppure in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF e se l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento (art. 97 cpv. 1 LTF; 142 I 135 consid. 1.6 pag. 144 seg.).  
 
1.4. La violazione del diritto cantonale non costituisce motivo di ricorso. Tuttavia, è possibile fare valere che l'errata applicazione del diritto cantonale costituisce una violazione del diritto federale - in particolare perché arbitraria ai sensi dell'art. 9 Cost. - o di una disposizione direttamente applicabile del diritto internazionale. Secondo giurisprudenza, l'arbitrio non si realizza già qualora la soluzione proposta con il ricorso possa apparire sostenibile o addirittura preferibile a quella contestata. Il Tribunale federale annulla la pronuncia criticata solo se il giudice del merito ha emanato un giudizio che appare - e ciò non solo nella motivazione bensì anche nell'esito - manifestamente insostenibile, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivo di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con il sentimento della giustizia e dell'equità (DTF 142 V 513 consid. 4.2; 138 I 232 consid. 6.2). Spetta al ricorrente dimostrare questa condizione (DTF 138 V 67 consid. 2.2). In particolare, per quanto riguarda l'apprezzamento delle prove e l'accertamento dei fatti, il giudice incorre nell'arbitrio se misconosce manifestamente il senso e la portata di un mezzo di prova, se omette senza valida ragione di tener conto di un elemento di prova importante, suscettibile di modificare l'esito della vertenza, oppure se ammette o nega un fatto ponendosi in aperto contrasto con gli atti di causa o interpretandoli in modo insostenibile (DTF 144 V 50 consid. 4.2).  
 
1.5. Laddove è invocata la violazione di diritti fondamentali o di norme del diritto cantonale, nonché l'arbitrio nell'accertamento dei fatti, il Tribunale federale esamina soltanto le censure motivate in modo chiaro e preciso (art. 106 cpv. 2 LTF). Le esigenze di motivazione in queste evenienze sono accresciute e i ricorrenti devono esporre in maniera chiara e dettagliata, confrontandosi puntualmente con tutti i considerandi del giudizio impugnato, in quale misura sarebbero violati i diritti fondamentali (DTF 139 I 229 consid. 2.2; 138 V 67 consid. 2.2).  
 
2.  
Oggetto del contendere è sapere se le sentenze impugnate emesse dal Tribunale cantonale amministrativo, il quale ha dichiarato ingiustificata la disdetta del rapporto di impiego e stabilito l'indennità, siano lesive del diritto federale, in modo particolare dei diritti fondamentali. 
 
3.  
 
3.1. Il Tribunale cantonale amministrativo nella sentenza del 27 giugno 2019 ha osservato che il Municipio di Massagno ha rispettato correttamente il diritto di essere sentito per quanto attiene al motivo di mancata conferma relativo all'esternalizzazione del Centro X.________. Per contro, nella misura in cui l'Esecutivo comunale ha invocato solo successivamente ulteriori argomenti per giustificare la separazione dal suo dipendente come la lunga assenza per malattia (con la decisione di non conferma) e l'inasprimento del rapporto tra le parti (dinanzi alla procedura del Consiglio di Stato), senza preventivamente offrire all'interessato la possibilità di prendere posizione sugli stessi, il Municipio ha indubbiamente violato il diritto di essere sentito del ricorrente. La Corte cantonale ha quindi dato torto al Consiglio di Stato su questo punto. Il Tribunale cantonale amministrativo ha negato che la lesione del diritto di essere sentito sugli altri motivi di mancata conferma fosse sanata. Questo già perché il Consiglio di Stato nella prima procedura di ricorso non ha esaminato la controversia con pieno potere di esame. Soltanto quindi la ragione invocata relativa all'esternalizzazione della gestione del Centro X.________ poteva essere esaminata. I giudici ticinesi hanno poi richiamato le pertinenti disposizioni della legge ticinese organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC/TI; RL 181.100) e del regolamento organico dei dipendenti del Comune di Massagno (ROD/Massagno) sulla mancata conferma, rilevando che quest'ultima misura può essere pronunciata anche per motivi imputabili al datore di lavoro, come la soppressione del posto o della funzione. Nella fattispecie la Corte cantonale ha concluso che il Municipio non ha soppresso la funzione, tanto che figura ancora nel ROD/Massagno. Si è trattata semplicemente di una mera sostituzione di personale, ciò che però non giustifica la mancata conferma. I giudici ticinesi hanno poi ricordato che la malattia non è stata validamente prospettata. Per quanto attiene ai rapporti di valutazione del 13 marzo 2015 e del 17 luglio 2015 dell'Ufficio degli anziani e delle cure a domicilio, i giudici cantonali ne hanno evidenziato il carattere del tutto generico, senza che emergessero lamentele o reclami formulati nei confronti dell'opponente.  
 
3.2. Il ricorrente solleva una violazione del diritto di essere sentito, poiché non sono state ammesse le testimonianze di C.________, allora segretario comunale, dei responsabili della Fondazione D.________, dell'opponente e il richiamo dell'intero incarto relativo al Centro X.________ dall'Ufficio degli anziani e delle cure a domicilio. Soprattutto il richiamo dall'Ufficio degli anziani e delle cure a domicilio è decisivo al fine di determinare l'evolversi dei rapporti tra le parti. Se è vero che la testimonianza notoriamente ha un valore probatorio meno forte, il ricorrente si chiede come si possa affermare a priori che sia inutile, quando tali prove non sono state assunte. Il ricorrente ravvede una violazione del divieto dell'arbitrio poiché a torto il Tribunale cantonale amministrativo ha ritenuto che al dipendente è stato impedito di esprimersi compiutamente sui motivi di disdetta. Infatti, l'esternalizzazione della gestione del Centro X.________ a mente del ricorrente non è stato il solo motivo indicato. Non si può non sostenere che fra i motivi della mancata riconferma non vi fosse la rottura del legame di fiducia. L'eventuale vizio procedurale è stato peraltro sanato in corso di procedura, siccome l'opponente si è espresso compiutamente in corso di causa. La sentenza cantonale sarebbe arbitraria siccome non ha considerato gli altri motivi di disdetta rilevati dal Comune.  
 
Il ricorrente censura anche una violazione dell'autonomia comunale. Facendo leva sugli art. 50 Cost., 16 Cost./TI e 135 cpv. 1 LOC/TI, il ricorrente sottolinea la grande autonomia della quale il Comune dispone in ambito di personale pubblico. Ricorda ancora gli art. 7 e 9 ROD/Massagno. Il ricorrente sottolinea che la mancata conferma non è assimilabile a un licenziamento disciplinare. È sufficiente l'esigenza dell'ente pubblico di allontanare il dipendente che, per il suo insufficiente rendimento e per il comportamento insoddisfacente compromette l'efficienza dell'amministrazione. Nella fattispecie, il ricorrente ritiene di aver esposto compiutamente le ragioni a sostegno del proprio provvedimento (esternalizzazione del centro X.________, lunga assenza dal posto di lavoro e peggioramento del rapporto di fiducia). Esso fa valere anche il proprio interesse finanziario a non dover versare un salario a un dipendente assente. Esternalizzare un servizio è un giustificato motivo a parere del ricorrente. L'autonomia comunale sarebbe quindi manifestamente violata. 
 
4.  
 
4.1. La portata della disdetta o della mancata rielezione nel diritto del personale ticinese e l'impossibilità di un suo annullamento da parte del Tribunale cantonale amministrativo sono già stati affrontati nella precedente sentenza del Tribunale federale, a cui si può rinviare (sentenza 8C_564/2019 consid. 4.1 e 4.2).  
 
4.2. In tale contesto, l'autorità di nomina non è comunque liberata dal garantire al dipendente una procedura corretta. Essa deve accertare i fatti che sono determinanti per la decisione, deve assumere le prove che le sono presentate tempestivamente e nelle forme previste dalla procedura, deve garantire al dipendente il suo diritto di esprimersi, di consultare gli atti del procedimento e di farsi assistere da un patrocinatore e deve infine adottare una decisione motivata con l'indicazione dei rimedi di diritto (GUIDO CORTI, Costituzione e cessazione del rapporto di pubblico impiego tra fattori di flessibilità, stabilità e instabilità, in: Diritto senza devianza, Studi in onore di Marco Borghi, 2006, n. 14). Il Tribunale federale, proprio in un caso ticinese, ha confermato che l'autorità di nomina deve garantire al dipendente il diritto di essere sentito prima di emanare una decisione di licenziamento o di mancata conferma alla scadenza del periodo di nomina (DTF 135 I 279 consid. 2.1). L'autorità amministrativa può e deve organizzarsi in modo tale da preparare tempestivamente i provvedimenti che eventualmente si impongono (DTF 135 I 279 consid. 2.6.3). Unicamente in presenza di circostanze eccezionali, come ad esempio la necessità (non addebitabile all'autorità medesima) di agire rapidamente al fine di salvaguardare un importante interesse pubblico gravemente minacciato, permetterebbe di prescindere dall'audizione preventiva (DTF 135 I 279 consid. 2.6.5). In nessun caso, comunque, può essere ammesso che l'autorità pervenga, attraverso una violazione del diritto di essere sentito, ad un risultato che non avrebbe mai ottenuto, procedendo in modo corretto (DTF 142 II 218 consid. 2.8; 135 I 279 consid. 2.6.1).  
 
5.  
 
5.1. Il 24 maggio 2016 (lett. A.b) il patrocinatore del ricorrente ha comunicato su incarico del Municipio all'allora sindacato che difendeva gli interessi dell'opponente di non poter accogliere la domanda di prepensionamento. In seguito lo scritto rileva: "Con riferimento al rapporto di lavoro, a fronte delle concrete circostanze e in particolare della futura gestione del Centro X.________ da parte della Fondazione D.________, il Municipio considera che non possa essere riconfermata la nomina di A.________ quale Responsabile del Centro ed è pertanto intenzionato a chiudere il rapporto di lavoro alla fine del mese di ottobre 2016, conformemente all'art. 7 ROD". La lettera continua con la seguente informazione: "Prima di emanare una decisione formale e per garantire il diritto di essere sentito, ad A.________ viene assegnato un termine di 15 giorni per presentare le sue osservazioni (art. 7 ROD) ".  
 
5.2. Le censure del ricorrente alla sentenza cantonale sono destinate all'insuccesso. È manifesto e appare in maniera indiscutibile come all'opponente sia stato prospettato come solo motivo di mancata conferma la riorganizzazione del Centro X.________. La lettera del 24 maggio 2016 non indica peraltro alcuna prova a suo sostegno. Nella fattispecie, il Municipio di Massagno in maniera oltremodo sbrigativa non ha provveduto, come doveva, a garantire una procedura corretta (consid. 4.2). Del resto, il ricorrente non evoca a ragione né l'urgenza né interessi pubblici preminenti per escludere il diritto di essere sentito al proprio dipendente. A ragione, il Tribunale cantonale amministrativo ha concluso per una grave violazione del diritto di essere sentito per quanto attiene agli altri motivi di mancata conferma emersi in corso di procedura come l'assenza per malattia o la rottura del rapporto di fiducia tra le parti. La grave violazione del diritto di essere sentito non poteva peraltro manifestamente essere sanata dinanzi alle autorità di ricorso. Conseguentemente, senza arbitrio, la Corte cantonale ha esaminato la non riconferma sotto il mero profilo della riorganizzazione del Centro X.________ e senza commettere un apprezzamento dei fatti manifestamente inesatto il Tribunale cantonale amministrativo ha respinto le prove proposte. Infatti, sia la malattia sia l'inasprimento del rapporto tra le parti non potevano entrare in linea di conto nel quadro della mancata conferma della nomina.  
 
6.  
 
6.1. Secondo l'art. 50 cpv. 1 Cost., l'autonomia comunale è garantita nella misura prevista dal diritto cantonale. Per consolidata prassi un Comune beneficia di un'autonomia tutelabile in quelle materie che la legislazione cantonale non regola in modo esaustivo, ma lascia in tutto o in parte all'ordinamento del Comune, conferendogli una notevole libertà di decisione. Non importa, a questo riguardo, che la materia ove il Comune pretende di essere autonomo sia regolata dal diritto federale, cantonale o comunale. Decisiva è la latitudine dell'autonomia assicurata al Comune, nella materia specifica, dalla costituzione o dalla legislazione cantonale. Quando il ricorso con cui si invoca la violazione dell'autonomia comunale è fondato su norme di diritto costituzionale, il Tribunale federale esamina liberamente la decisione impugnata; esso restringe invece la sua competenza all'arbitrio per quelle di rango inferiore (DTF 138 I 242 consid. 5.2; 136 I 395 consid. 3.2.1, 265 consid. 2.1; 135 I 233 consid. 2.2 ognuno con richiami). A norma dell'art. 16 cpv. 2 Cost./TI, il Comune è autonomo nei limiti della costituzione e delle leggi.  
 
6.2. Eccezione fatta per i Comuni che hanno adottato il sistema della legge ticinese del 15 marzo 1995 sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti (LORD/TI; RL 173.100), a norma dell'art. 125 LOC/TI il Municipio nomina ogni quadriennio il segretario comunale e i dipendenti del comune previsti da leggi speciali o dai regolamenti. Secondo l'art. 127 LOC/TI il periodo di nomina scade per tutti i dipendenti del comune, compresi quelli nominati durante il quadriennio, sei mesi dopo le elezioni comunali (cpv. 1). Salvo proroga da accordare dal Consiglio di Stato, la riconferma è presunta se, entro sei mesi dalle elezioni, il municipio non comunica al dipendente, precisandone i motivi, la mancata conferma; in ogni caso devono essere rispettati i termini di disdetta dell'art. 132 LOC/TI (cpv. 2). La mancata conferma può avvenire solo per giustificati motivi. Va garantito il diritto di essere sentito dei dipendenti (cpv. 3).  
 
6.3. Per l'art. 135 LOC/TI i rapporti d'impiego con i dipendenti del comune devono essere disciplinati dal regolamento comunale o dal regolamento organico dei dipendenti (cpv. 1). Oltre alle disposizioni della presente legge il regolamento stabilisce le funzioni, i requisiti per le assunzioni, le classi di stipendio, gli obblighi e i doveri di servizio, le prestazioni sociali e la prestazione di cauzioni. Il Regolamento può prevedere una delega al Municipio per il disciplinamento delle funzioni, dei relativi requisiti e classificazioni mediante ordinanza (cpv. 2). In deroga alle disposizioni non vincolanti di questo titolo, i Comuni possono adottare le disposizioni della LORD/TI (cpv. 3).  
 
 
6.4. Il richiamo all'autonomia comunale e al divieto dell'arbitrio è infondato. Infatti, la LOC/TI fissa chiaramente il quadro legale entro cui il Comune può godere della propria autonomia. Il ROD/Massagno, promulgato dal Consiglio comunale, all'art. 28 lett. F (servizi sociali) prevede la funzione di animatore responsabile Centro X.________ (n. 2). Non solo tale disposizione non è stata abrogata, ma il Municipio, in base a quanto annesso al fascicolo, non ha espresso l'intenzione concreta e reale di sopprimere la funzione, emanando con il necessario anticipo un messaggio all'indirizzo del Consiglio comunale, ma si è limitato in maniera vaga ad accennare che la funzione sarebbe stata depennata in un futuro. Il Tribunale cantonale amministrativo non ha leso in maniera arbitraria l'autonomia comunale, considerando illegittima la mancata conferma siccome con l'esternalizzazione del Centro X.________ si è proceduto a una mera sostituzione del ricorrente, a quel momento impedito temporaneamente per malattia.  
 
6.5. Il Tribunale cantonale amministrativo non ha neanche proceduto ad un apprezzamento manifestamente inesatto delle prove. Infatti, i due rapporti di valutazione dell'Ufficio degli anziani e delle cure a domicilio del 13 marzo e del 17 luglio 2015 nel loro insieme non dimostrano la necessità di allontanare l'opponente dal suo ruolo. I documenti dell'amministrazione cantonale comprendono vari capitoli: osservazioni, suggerimenti, non conformità, riconoscimento e termini di scadenza. Questi scritti trattano più che altro il servizio offerto nel Centro X.________, ma non prendono posizione in maniera esplicita sull'efficienza o sull'impegno professionale dell'opponente o specifica per quanto atteneva la sua funzione. Poste queste constatazioni, che la Corte cantonale, senza cadere in un apprezzamento manifestamente inesatto dei fatti, poteva considerare sufficienti. Essa poteva quindi senza arbitrio anche concludere per il carattere ingiustificato della mancata conferma nella nomina. Il ricorso è quindi infondato.  
 
7.  
 
7.1. Il Tribunale cantonale amministrativo nella sentenza del 2 marzo 2021 ha osservato che l'indennità dovuta in caso di licenziamento giustificato è retta dall'art. 91 cpv. 2 della legge ticinese del 24 settembre 2013 sulla procedura amministrativa (LPAmm/TI; RL 165.100). Secondo la prassi cantonale tale disposizione di natura generale conferisce alla Corte cantonale il potere di fissare l'indennità secondo il suo libero apprezzamento, senza essere vincolato verso l'alto o verso il basso da alcuna disposizione legale. I criteri possono essere dedotti per analogia dall'art. 34b cpv. 1 lett. a LPers. Criteri analoghi si troverebbero anche nell'art. 336a CO. I giudici ticinesi hanno stabilito un'indennità pari a due mesi di salario. Essi hanno considerato la lunga durata del rapporto di impiego (25 anni), l'età avanzata (quasi 60 anni) e lo stato di salute dell'opponente, che non sembrava agevolare la ricerca di un nuovo impiego. La Corte cantonale ha considerato che durante la procedura di ricorso l'opponente ha percepito oltre fr. 60'000.- (nonostante fosse esonerato dall'offrire le proprie prestazioni lavorative) e che le rimostranze lamentate dal datore di lavoro (del resto del tutto generiche) non giustificavano un licenziamento, senza che peraltro l'interessato potesse esprimersi.  
 
7.2. Nella misura in cui l'illegittimità dello scioglimento del rapporto di servizio non dovesse essere annullata, il ricorrente sostiene che l'assegnazione di un'indennità sarebbe arbitraria. Nel corso della procedura ricorsuale dinanzi al Consiglio di Stato l'opponente ha percepito il salario per ulteriori 10 mensilità per complessivamente fr. 64'400.65. La Corte cantonale non avrebbe tenuto conto sufficientemente di tale aspetto. Infatti aggiungendo i due mesi di mensilità si raggiungerebbe l'indennità massima di 12 mesi ammessa dalla dottrina e dalla giurisprudenza. Il ricorrente ricorda che l'Ufficio degli anziani e delle cure a domicilio ha rilevato a due riprese criticità importanti, che non giustificano di certo la concessione di 12 mesi di indennità (per equivalenti fr. 92'832.-, ossia fr. 7736.- x 12). In buona fede non può essergli riconosciuto tale risarcimento.  
 
7.3. Innanzitutto il ricorrente parte da un presupposto erroneo. La Corte cantonale ha riferito che per l'applicazione dell'art. 91 cpv. 2 LPAmm/TI si rifà ai criteri della LPers e del CO, ma non è vincolata verso l'alto o verso il basso da alcuna disposizione legale. Invano quindi il ricorrente insiste sulla soglia massima di 12 mesi. La Corte cantonale non ha peraltro ignorato che a causa dell'effetto sospensivo in sede di ricorso al Consiglio di Stato l'opponente ha percepito 10 mesi di salario supplementari. Essa ha però considerato in modo particolare l'età, la durata del rapporto di lavoro e la circostanza che la disdetta era illegittima non solo nella forma, ma anche nel merito, alla luce delle critiche generiche rinfacciate all'opponente. La conclusione a cui è giunto il Tribunale cantonale amministrativo non è in alcun modo insostenibile o manifestamente errata. Anche sotto questo profilo il ricorso è quindi infondato.  
 
8.  
Ne segue che il ricorso deve essere respinto. Le spese giudiziarie sono poste a carico del ricorrente, il quale difende il proprio interesse pecuniario (art. 66 cpv. 4 LTF; nell'ambito del personale pubblico DTF 136 I 39 consid. 8.1.4). Non si assegnano ripetibili all'opponente, che non è stato invitato a presentare osservazioni e che non ha avuto quindi spese considerabili. 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.  
Il ricorso è respinto. 
 
2.  
Le spese giudiziarie di fr. 3000.- sono poste a carico del ricorrente. 
 
3.  
Comunicazione alle parti, al Tribunale cantonale amministrativo e al Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone Ticino. 
 
 
Lucerna, 4 giugno 2021 
 
In nome della I Corte di diritto sociale 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Maillard 
 
Il Cancelliere: Bernasconi