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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 7} 
I 384/06 
 
Sentenza del 4 luglio 2007 
II Corte di diritto sociale 
 
Composizione 
Giudici federali U. Meyer, presidente, 
Lustenberger e Borella, 
cancelliere Grisanti. 
 
Parti 
Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino, via Canonico Ghiringhelli 15a, 6500 Bellinzona, ricorrente, 
 
contro 
 
M.________, opponente, rappresentato da 
Mario Melera, curatore, casella postale 1066, 
6512 Giubiasco. 
 
Oggetto 
Assicurazione per l'invalidità, 
 
ricorso di diritto amministrativo contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 16 marzo 2006. 
 
Fatti: 
A. 
M.________, di formazione panettiere-pasticciere, dal 1986 alle dipendenze della Y.________ SA di S.________ in qualità di collaboratore, in data 26 novembre 2003 ha presentato istanza tendente all'assegnazione di prestazioni dell'assicurazione invalidità a dipendenza di un'inabilità addebitabile a disturbi psichiatrici (sindrome di dipendenza da alcool) e organici (segnatamente: cirrosi epatica Child B con epatite B cronica conosciuta dal 1980, varici esofagee grado I, trombocitopenia, macrocitosi, epatopatia citolitica e colestatica, nonché coagulopatia). 
 
Esperiti i propri accertamenti, l'Ufficio AI del Cantone Ticino (UAI), con decisione del 1° ottobre 2004, sostanzialmente confermata il 3 giugno 2005 anche in seguito all'opposizione interposta dal curatore, Mario Melera, per conto dell'interessato, ha respinto la richiesta per il motivo che l'incapacità lavorativa dell'interessato era dovuta in primo luogo alle conseguenze di uno stato di dipendenza non costitutivo di invalidità ai sensi di legge. L'amministrazione, tramite il proprio servizio medico regionale (SMR), dott. F.________, ha pure precisato che per accertare gli effetti dell'alcool, rispettivamente gli effetti positivi di un suo abbandono, sull'incapacità lavorativa era necessaria un'astinenza (totale) dall'assunzione di bevande alcoliche della durata di almeno sei mesi. 
B. 
Facendo valere, sulla scorta in particolare dei rapporti medici dei dottori C.________, medico generale, A.________, medico internista, e B.________, psichiatra, nonché dello psicologo G.________, responsabile consultori del Centro di cura dell'alcolismo X.________, che l'abuso etilico - peraltro non più qualificabile in quanto tale il consumo essendo stato ridimensionato a due birre al giorno - sarebbe stato la conseguenza di una patologia psichiatrica sottogiacente a sé stante e avrebbe per il resto provocato un danno fisico e psichico rilevante dal profilo assicurativo, M.________, rappresentato dal curatore, si è aggravato al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino chiedendo l'annullamento della decisione su opposizione e l'allestimento di una perizia medica pluridisciplinare giudiziaria. 
Per pronuncia del 16 marzo 2006, la Corte cantonale, statuendo per giudice unico, ha accolto il gravame, annullato il provvedimento impugnato e rinviato gli atti all'UAI affinché, previa valutazione medica pluridisciplinare, stabilisse se la dipendenza fosse all'origine o fosse la conseguenza di un danno alla salute (psichica) rilevante ai fini assicurativi e, accertata la capacità lavorativa globale, dopo avere esaminato la possibilità di eventuali provvedimenti integrativi professionali, si pronunciasse nuovamente sull'eventuale diritto alla rendita dell'assicurato, atteso segnatamente che né l'esistenza di una malattia psichica, né la relativa incapacità lavorativa erano state accertate in maniera chiara e completa. 
C. 
L'UAI ha interposto ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) al quale chiede l'annullamento della pronunzia cantonale e la conferma della decisione su opposizione impugnata. Dei motivi si dirà, per quanto occorra, nei considerandi. 
 
Sempre tramite il curatore, che ha rinviato al giudizio cantonale e alle proprie precedenti allegazioni in tale sede, l'assicurato come pure l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali hanno rinunciato a presentare osservazioni. 
 
Diritto: 
1. 
Oggetto del contendere è il rinvio dell'incarto all'amministrazione alfine di stabilire, tramite ulteriori accertamenti specialistici, l'esistenza di un danno alla salute (soprattutto psichica) cagionante incapacità al lavoro ai sensi dell'assicurazione invalidità e quindi giustificante l'eventuale diritto ad una rendita di invalidità dell'opponente. 
2. 
Il 1° gennaio 2007 è entrata in vigore la legge federale sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF; RS 173.110; RU 2006 1205, 1241). Poiché la decisione impugnata è stata pronunciata precedentemente a questa data, la procedura resta disciplinata dall'OG (art. 132 cpv. 1 LTF; DTF 132 V 393 consid. 1.2 pag. 395). 
 
3. 
Il giudizio impugnato concerne prestazioni dell'assicurazione per l'invalidità. Giusta l'art. 132 cpv. 1 OG nella versione di cui alla cifra III della legge federale del 16 dicembre 2005 concernente la modifica della LAI (in vigore dal 1° luglio 2006), in deroga a quanto previsto dagli art. 104 e 105 OG, questo Tribunale può, nell'ambito di una procedura vertente sull'assegnazione o il rifiuto di prestazioni assicurative, anche esaminare l'adeguatezza della decisione querelata e non è vincolato dall'accertamento dei fatti da parte dell'istanza precedente. A norma dell'art. 132 cpv. 2 OG, queste deroghe non si applicano se il giudizio impugnato concerne prestazioni dell'AI. Nondimeno, secondo la cifra II lett. c della legge del 16 dicembre 2005, il diritto previgente si applica ai ricorsi pendenti davanti a questa Corte al momento dell'entrata in vigore della modifica. Poiché al 1° luglio 2006 il presente ricorso era pendente dinanzi a questo Tribunale, il suo potere cognitivo è regolato dal previgente art. 132 OG, il cui tenore corrisponde al nuovo cpv. 1. 
4. 
Nei considerandi dell'impugnata pronuncia, cui si rinvia, il primo giudice ha correttamente esposto le norme e i principi disciplinanti la materia, rammentando in particolare il concetto d'invalidità (art. 8 LPGA e art. 4 LAI). Egli ha pure pertinentemente definito i presupposti e l'estensione del diritto alla rendita (art. 28 cpv. 1 [nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2003 per quanto attiene allo stato di fatto realizzatosi fino a tale data e nel suo nuovo tenore, in vigore dal 1° gennaio 2004, con riferimento alla situazione realizzatasi successivamente] e 1ter, art. 29 cpv. 1 e art. 36 cpv. 1 LAI), illustrando il sistema di confronto dei redditi e il momento determinante per la determinazione del grado d'invalidità di assicurati esercitanti un'attività lucrativa (art. 16 LPGA; DTF 129 V 222; 128 V 174), i compiti del medico nell'ambito di questa valutazione e il valore probatorio generalmente riconosciuto ai referti medici fatti allestire da un tribunale o dall'amministrazione conformemente alle regole di procedura applicabili (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261, 351 consid. 3b/ee pag. 353). Lo stesso vale per l'esposizione dei principi sviluppati dalla giurisprudenza per l'esame del carattere eventualmente invalidante di affezioni alla salute psichica (cfr. pure sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 138/98 del 31 gennaio 2000, consid. 2b, pubblicata in VSI 2001 pag. 223 con riferimenti), ritenuto che gli stessi principi trovano applicazione pure in caso di alcolismo e tossicodipendenza (RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti). 
 
A tale esposizione può essere fatto riferimento e prestata adesione non senza tuttavia soggiungere che il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la recente sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). Giova infine ribadire che conformemente alla prassi di questa Corte, le varie forme di dipendenza, in particolare l'alcolismo, non costituiscono di per sé un'invalidità ai sensi della LAI, ma possono comunque assumere rilievo dal punto di vista dell'assicurazione invalidità se hanno causato una malattia o un infortunio con effetti limitanti la capacità lavorativa oppure se esse medesime sono la conseguenza di un pregiudizio fisico o mentale con valenza patologica (cfr. DTF 124 V 265 consid. 3c pag. 268; 99 V 28 consid. 2; cfr. pure VSI 2002 pag. 32 consid. 2a; 2001 224 consid. 2b in fine con riferimenti). 
5. 
Nel caso in esame l'UAI censura il rinvio dell'incarto per complemento istruttorio. A suo parere, dagli atti risulterebbe in modo inequivocabile che i disturbi dell'opponente sarebbero stati cagionati in primo luogo dall'importante abuso etilico e non da un danno alla salute psichico invalidante. Secondo l'amministrazione, ciò che risulterebbe essere limitante per lo svolgimento di attività lavorative sarebbe la continua presenza della sindrome da dipendenza - anche se ultimamente il consumo di alcool sembrerebbe effettivamente fortemente ridotto -, la mancanza di un posto di lavoro e la necessità del sostegno psico-sociale. Per l'Ufficio ricorrente non sarebbe importante valutare se la dipendenza è conseguenza di una patologia perché, se anche lo fosse, le competenze per un'attività senza impegno intellettivo sarebbero comunque presenti. L'etilismo non apparirebbe, secondo l'UAI, infine nemmeno come causa di patologia invalidante, poiché le sue conseguenze (psichiche e organiche) non limiterebbero la capacità lavorativa. 
6. 
Il dott. A.________, che aveva avuto in cura l'interessato durante il suo soggiorno (dal 29 luglio 2003 al 15 gennaio 2004) presso il Centro X.________ di L.________ e che, oltre ai reperti diagnostici menzionati in entrata, aveva riferito pure di uno stato da delirium tremens e crisi epilettiche probabilmente astinenziali, di un'encefalopatia etilica con incipiente atrofia corticale e cerebellare nonché di una sindrome depressiva recidivante con status da tentamen medicamentoso (1990), ha ritenuto oggettivamente inimmaginabile un rientro dell'assicurato nell'attività lavorativa (rapporto del 18 dicembre 2003). 
 
Per parte sua, il dott. C.________, osservando come la situazione - caratterizzata da un rendimento intellettuale nettamente ridotto, da frequenti attacchi di ansia con somatizzazione, da una marcata tendenza all'impulsività, da un umore piuttosto depresso, da un istinto vitale ridotto al minimo, da un'autostima quasi assente e da una progettualità praticamente inesistente - non poteva far parte dell'abuso etilico dal momento che con la riduzione a livelli "normali" i sintomi non erano scomparsi, ma doveva far parte di una psicopatologia mai accertata ma sicuramente non dipendente dall'abuso etilico, dopo avere riferito di un'incapacità lavorativa del 50% tenendo conto del solo aspetto somatico e dopo avere rilevato, per la complessità del caso e per l'asserito peggioramento della situazione dal profilo psichico, la necessità di una valutazione da parte del Servizio accertamento medico dell'assicurazione invalidità (SAM), ha attestato un'incapacità lavorativa oltre al 50% in qualsiasi professione (referto del 28 giugno 2005). 
 
Dal profilo psichiatrico, dopo avere ripercorso l'anamnesi personale, familiare (in cui sembra esservi una forte predisposizione per degli stati depressivi e per la dipendenza da sostanze alcoliche) e professionale, aver posto la diagnosi di disturbo dipendente di personalità (ICD-10 F60.7) e di sindrome di dipendenza da sostanze alcoliche (ICD-10 F10.24), e avere proceduto all'esame dello stato psichico, mettendo in evidenza tra l'altro capacità cognitive limitate e difficoltà relazionali ed emozionali, la dott.ssa B.________ ha concluso, dal solo punto di vista psichiatrico, per un'inabilità lavorativa, definitiva, duratura e permanente del 50% e considerato un ritorno a un'attività al 50% piuttosto teorico (rapporto del 7 settembre 2004). 
 
Dal canto suo, lo psicologo G.________, nel proprio rapporto del 27 giugno 2005, ha evidenziato la presenza di importanti vissuti abbandonici legati all'infanzia, e ha precisato che, nel contesto patologico, il consumo alcolico sarebbe (stato) utilizzato per arginare la manifestazione di stati di angoscia. Dopo avere tra l'altro formulato la diagnosi di disturbo di personalità schizoide con tratti di immaturità (ICD-10 F60.8) e, subordinatamente, di sindrome di dipendenza da sostanze alcoliche (F10.24), lo specialista ha osservato che la situazione avrebbe compromesso e comprometterebbe tuttora le capacità relazionali-emotive dell'assicurato, il quale vivrebbe una situazione di isolamento sociale. In conseguenza del disturbo della personalità, M.________ è stato considerato inabile al lavoro nella misura del 50% in maniera duratura e permanente. 
 
Alla luce di queste considerazioni specialistiche, la tesi dell'amministrazione, che si è fondata sull'apprezzamento del SMR, non appare, quantomeno sulla base della documentazione fin qui in possesso, convincente. L'UAI, che peraltro non sembra avere fatto capo alla valutazione di uno specialista psichiatrico, non poteva in particolare essere seguito nella misura in cui ha osservato che l'incapacità lavorativa determinata dalla psichiatra troverebbe riscontro nella necessità di proseguire l'iter di disintossicazione, ma non potrebbe essere considerata inabilitante per se stessa. In realtà, il referto della dott.ssa B.________ dice tutt'altra cosa. La sua valutazione per una incapacità lavorativa del 50% è stata ritenuta definitiva. Solo il recupero dell'altro 50% sembrerebbe essere stato condizionato dall'esito riabilitativo e reintegrativo del processo di disintossicazione. Inoltre, indipendentemente dal fatto che l'assicurato abbia potuto seguire una formazione e svolgere per un periodo relativamente lungo un'attività lavorativa - circostanza, questa, che effettivamente non può essere ignorata -, l'affermazione del SMR, secondo cui le competenze per un'attività senza impegno intellettivo sarebbero presenti, contrasta chiaramente con le conclusioni - anch'esse non sempre convincenti e sufficientemente motivate - degli specialisti. 
7. 
Stante quanto precede, questa Corte non può che confermare il giudizio cantonale di rinvio, non risultando la causa sufficientemente istruita da un punto di vista medico per poter statuire sul tema litigioso e, meglio, sull'esistenza di un danno alla salute ai sensi dell'AI al momento determinante della pronuncia del provvedimento amministrativo querelato (cfr. DTF 121 V 362 consid. 1b pag. 366). 
 
I rapporti medici non permettono in particolare di determinare se l'abuso di bevande alcoliche sia stata causa o conseguenza dello stato depressivo e del disturbo di personalità dipendente di cui soffre l'assicurato (DTF 124 V 265 consid. 3c pag. 268 e riferimenti), rispettivamente nel caso in cui ne fosse stata la causa, in che misura queste malattie psichiche, associate a quelle di natura organica, sarebbero rilevanti ai sensi dell'AI. Tutte queste circostanze andranno quindi chiarite dallo specialista incaricato. In tale contesto andrà pure accertato se l'opponente è in grado di effettuare un periodo di astinenza completa, come pretende il SMR (cfr. la sentenza citata I 621/05, consid. 6 con riferimento). 
8. 
In conclusione, tenuto conto di tutto quanto sopra esposto, il ricorso, infondato, dev'essere respinto. 
9. 
Vertendo sull'assegnazione o il rifiuto di prestazioni assicurative, la procedura è gratuita (art. 134 OG, nella versione in vigore fino al 30 giugno 2006; cfr. ad esempio la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 698/04 del 16 ottobre 2006, consid. 6). Pur vincente in lite e assistito da un curatore, l'assicurato non ha diritto a ripetibili che peraltro nemmeno giustamente fa valere (v. sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 459/05 del 24 luglio 2006, consid. 4). 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: 
1. 
Il ricorso di diritto amministrativo è respinto. 
2. 
Non si percepiscono spese giudiziarie. 
3. 
Comunicazione alle parti, al Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano, e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. 
Lucerna, 4 luglio 2007 
In nome della II Corte di diritto sociale 
del Tribunale federale svizzero 
Il Presidente: Il Cancelliere: