Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
4A_354/2018  
 
 
Sentenza del 4 settembre 2018  
 
I Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudici federali Kiss, Presidente, 
Klett, May Canellas, 
Cancelliere Piatti. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
patrocinato dall'avv. Fiorenzo Cotti, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Banca B.________SA, 
opponente. 
 
Oggetto 
azione creditoria, 
 
ricorso contro la sentenza emanata l'11 maggio 2018 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del 
Cantone Ticino (12.2017.202). 
 
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:  
 
1.  
 
1.1. A.________ ha sottoscritto, in qualità di socio e gerente di una società a garanzia limitata e riconoscendo segnatamente di avere preso conoscenza e accettato la clausola di solidarietà, una domanda di carta di credito aziendale. Questa è stata rilasciata dalla banca B.________SA il 30 giugno 1995.  
 
1.2. Dopo aver scoperto che A.________ era ritornato in Svizzera dall'Italia, dove si era nel frattempo trasferito, la banca B.________SA gli ha nuovamente invano chiesto di pagare nella sua veste di debitore solidale lo scoperto risultante dall'utilizzo della carta di credito e lo ha poi escusso. Un primo fallimento, dichiarato l'8 dicembre 2005, è stato chiuso per mancanza di attivi. In seguito a un nuovo fallimento, la banca B.________SA ha ottenuto un attestato di carenza beni 27 ottobre 2010 per fr. 42'252.60, somma che A.________ non aveva riconosciuto.  
 
1.3. Il 6 dicembre 2017 il Pretore aggiunto del distretto di Lugano ha accolto l'istanza di tutela giurisdizionale nei casi manifesti presentata dalla banca B.________SA, ha condannato A.________ a versare all'attrice fr. 44'251.60 e ha rigettato in tale misura in via definitiva l'opposizione interposta dal convenuto.  
 
2.   
La II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha, con sentenza 11 maggio 2018, respinto l'appello con cui A.________ aveva chiesto la reiezione dell'istanza. Dopo aver rilevato che l'appellante non contesta la qualifica di debitore solidale, ha considerato che l'estratto conto trasmesso dall'attrice il 15 novembre 2002 e rimasto incontestato indicava uno scoperto di fr. 22'717.55, importo tacitamente riconosciuto dall'appellante come previsto dal punto 7 del regolamento della carta di credito a cui vanno aggiunti gli interessi moratori e le spese esecutive e giudiziarie anticipate dall'attrice. 
 
3.   
Con ricorso in materia civile del 14 giugno 2018 A.________ postula, in via principale, l'annullamento della sentenza cantonale e la sua riforma nel senso che l'appello sia accolto e, in via subordinata, il rinvio della causa all'autorità inferiore per nuovo giudizio. Lamenta una violazione dell'art. 257 CPC, perché il giudice di prime cure ha ritenuto i fatti incontestati. Reputa poi leso il suo diritto di essere sentito perché il Pretore si sarebbe limitato ad indicare che i fatti sono pure comprovati dalla documentazione prodotta dalla parte istante e il " Giudice di seconde cure non si è chinato sulla questione ". Ritiene anche violato l'art. 69 CPC poiché egli, essendo vodese, non era " in grado di difendersi da sé, già per la sola questione relativa alla lingua"e non avrebbe per tale motivo dato seguito alla citazione al dibattimento innanzi al Pretore. Contesta l'esistenza di una situazione giuridica chiara, poiché agli atti non risulterebbe alcuna pattuizione sugli interessi e sostiene che per tale motivo sarebbe pure stato violato l'art. 8 CC
Non è stato ordinato uno scambio di scritti. 
 
4.   
Giusta l'art. 75 cpv. 1 LTF con un ricorso in materia civile possono essere impugnate le decisioni pronunciate dalle autorità cantonali di ultima istanza, dal Tribunale amministrativo federale e dal Tribunale federale dei brevetti. 
Le censure concernenti la motivazione della sentenza di primo grado e la mancata applicazione da parte del Pretore dell'art. 69 CPC, doglianza che non è stata sottoposta al Tribunale di appello e che si fonda su fatti (ignoranza della lingua italiana) non risultanti dalla sentenza dell'ultima istanza cantonale, si rivelano pertanto di primo acchito inammissibili. 
 
5.   
Il ricorrente lamenta pure una violazione del suo diritto di essere sentito con riferimento alla motivazione della sentenza di appello. La censura si rivela manifestamente infondata. La Corte cantonale ha indicato che dall'estratto conto 15 novembre 2002, che non era stato contestato né dalla società a garanzia limitata né dal qui ricorrente, risulta l'importo speso con la carta di credito rimasto scoperto e ha rinviato, per quanto concerne gli interessi di ritardo, al predetto documento e al punto 11 delle condizioni generali. Ne segue che essa ha perfettamente illustrato i motivi per cui ha ritenuto il credito provato. Alle luce dei descritti accertamenti - che non vengono validamente criticati (v. sulle esigenze di motivazione di una censura diretta contro la fattispecie risultante dalla sentenza impugnata DTF 140 III 264 consid. 2.3) - la censura secondo cui la situazione giuridica non sarebbe chiara perché mancherebbe una pattuizione sugli interessi si palesa infondata e la pretesa violazione dell'art. 8 CC risulta inconferente (DTF 138 III 359 consid. 6.3). 
 
6.   
Da quanto precede discende che il ricorso, nella ridotta misura in cui risulta ammissibile, si palesa manifestamente infondato e come tale va respinto nella procedura semplificata dell'art. 109 LTF. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF), mentre non si giustifica assegnare ripetibili all'opponente che, non essendo stata invitata a presentare una risposta, non è incorsa in spese per la procedura innanzi al Tribunale federale. 
 
 
per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
3.   
Comunicazione alle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 4 settembre 2018 
 
In nome della I Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Presidente: Kiss 
 
Il Cancelliere: Piatti