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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
6B_544/2018  
 
 
Sentenza del 4 settembre 2018  
 
Corte di diritto penale  
 
Composizione 
Giudici federali Denys, Presidente, 
Eusebio, Jametti, 
Cancelliera Ortolano Ribordy. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
1. Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano, 
2. B.________, 
patrocinato dall'avv. Mario Postizzi, 
opponenti. 
 
Oggetto 
Revisione (decreto d'accusa), 
 
ricorso in materia penale contro la sentenza emanata il 4 aprile 2018 dalla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino (incarto n. 17.2018.33). 
 
 
Fatti:  
 
A.   
Con decreto d'accusa del 12 settembre 2013 il Ministero pubblico del Cantone Ticino ha ritenuto A.________ autrice colpevole di ripetuta diffamazione, ripetuta ingiuria e di abuso di impianti di telecomunicazioni in relazione a fatti svoltisi il 2 maggio 2010, il 27 settembre 2012 e il 5 ottobre 2012 ai danni di B.________. 
 
A.________ ha interposto opposizione, ma non è comparsa al dibattimento di primo grado del 2 aprile 2014, malgrado regolare citazione, di modo che con decisione di stessa data il Giudice della Pretura penale ha stralciato dai ruoli il procedimento penale e dichiarato definitivo il decreto d'accusa. 
 
Con sentenza del 18 agosto 2014, la Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CRP) ha respinto il reclamo inoltrato da A.________ contro il decreto di stralcio. 
 
Adito da A.________, con sentenza 6B_945/2014 del 14 novembre 2014 il Tribunale federale ha dichiarato inammissibile il suo ricorso in materia penale, a causa del mancato pagamento dell'anticipo delle spese giudiziarie presunte entro il termine impartito a tal fine. 
 
B.   
In data 6 febbraio 2018 A.________ ha presentato un'istanza di revisione del decreto d'accusa del 12 settembre 2013, adducendo, da un lato, l'intervenuta prescrizione dell'azione penale dei fatti del 2 maggio 2010 prima della crescita in giudicato del decreto in questione, dall'altro, la nullità di quest'ultimo in relazione ai fatti del 2012, conseguente alla violazione del suo diritto di confrontarsi con chi l'ha accusata. Con sentenza del 4 aprile 2018, la Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino (CARP) ha respinto, in quanto ricevibile, l'istanza di revisione. 
 
C.   
Avverso il giudizio cantonale, A.________ insorge al Tribunale federale con un ricorso in materia penale, postulando l'accertamento della sua nullità, subordinatamente il suo annullamento. 
Invitata a fornire l'anticipo delle spese giudiziarie presunte, A.________ ha richiesto di essere posta al beneficio dell'assistenza giudiziaria. 
Non è stato ordinato uno scambio di scritti. 
 
 
Diritto:  
 
1.   
La decisione impugnata respinge l'istanza di revisione e pone quindi fine al procedimento penale. Si tratta di una decisione finale pronunciata in materia penale da un'autorità cantonale di ultima istanza, contro la quale è ammissibile il ricorso in materia penale (art. 78 cpv. 1, 80 cpv. 1 e 90 LTF). Il ricorso è tempestivo (art. 100 cpv. 1 e 45 cpv. 1 LTF unitamente all'art. 1 della legge del 15 dicembre 2009 concernente i giorni festivi ufficiali nel Cantone Ticino [RL/TI 843.200]). La legittimazione della ricorrente giusta l'art. 81 LTF è data. 
 
2.   
Il giudizio impugnato si fonda su più motivazioni. In primo luogo, la CARP ha ritenuto irricevibile l'istanza di revisione, atteso che la prescrizione dell'azione penale non rientra tra i motivi di revisione previsti dalla legge. Secondariamente, neppure un suo esame di merito avrebbe consentito di accoglierla. Con riguardo alla prescrizione, infatti, il decreto d'accusa nei confronti della ricorrente sarebbe diventato effettivo in seguito allo stralcio decretato dal Giudice della Pretura penale, che ha statuito in merito al passaggio in giudicato dello stesso. Al più tardi con la decisione della Pretura penale, che vale sentenza di prima istanza ai sensi dell'art. 97 cpv. 3 CP, la prescrizione si sarebbe estinta. Peraltro, la questione della prescrizione era stata sottoposta anche alla CRP, che aveva già concluso in tal senso, di modo che essa avrebbe assunto valore di  res iudicata. Per quanto concerne l'addotta violazione dei diritti della difesa tutelati dalla CEDU, la CARP ha constatato che essa non è accertata da alcuna decisione della Corte europea dei diritti dell'uomo e pertanto non è dato un motivo di revisione ai sensi dell'art. 410 cpv. 2 CPP. Indipendentemente da ciò, la Corte cantonale ha comunque rilevato che il Giudice della Pretura penale aveva concesso all'insorgente la possibilità di presentare istanze probatorie, occasione che non ha colto per chiedere il confronto con l'accusatore privato. In simili circostanze, non potrebbe ora lamentare la mancata possibilità di controinterrogare il denunciante. Infine, per la CARP, l'istanza di revisione sarebbe anche tardiva, in quanto presentata a oltre tre anni e mezzo dalla data della rivendicata prescrizione e a oltre tre anni e nove mesi dal giudizio della Pretura penale che avrebbe leso i diritti fondamentali dell'imputata.  
 
3.   
La ricorrente sostiene che il procedimento penale sfociato nel decreto d'accusa di cui chiede la revisione sarebbe nullo a seguito della grave violazione del diritto della difesa di interrogare i testimoni a carico garantito dall'art. 32 cpv. 2 Cost. e dall'art. 6 n. 3 lett. d CEDU. 
 
3.1. Secondo la giurisprudenza, una decisione è nulla solo quando è affetta da vizi particolarmente gravi e manifesti, riconoscibili con evidenza o perlomeno con una certa facilità. L'accertamento della nullità non deve inoltre mettere in pericolo in modo serio la sicurezza del diritto. Quali motivi di nullità entrano innanzitutto in considerazione gravi errori di procedura come pure l'incompetenza dell'autorità giudicante, mentre gli errori di merito della decisione comportano solo raramente la sua nullità. La nullità di una decisione dev'essere rilevata d'ufficio e in ogni momento dall'autorità adita (DTF 138 II 501 consid. 3.1). All'infuori dei casi espressamente previsti dalla legge, la nullità di una decisione va riconosciuta in modo eccezionale, vale a dire in presenza di circostanze tali che il rimedio dell'annullabilità non offre manifestamente la necessaria tutela. L'illegalità di una decisione, di regola, non costituisce un motivo di nullità, ma deve invece essere invocata nell'ambito degli ordinari rimedi giuridici (DTF 130 II 249 consid. 2.4).  
 
3.2. In concreto non sono manifestamente dati gli estremi per riconoscere la nullità del giudizio di condanna della ricorrente. L'accusato può decidere di far uso del suo diritto di interrogare testimoni a carico oppure rinunciarvi. Dalla sentenza impugnata risulta che dopo l'opposizione al decreto d'accusa, nonostante le fosse stata data la possibilità, la ricorrente, avvocata di professione, non ha richiesto nessun confronto con il suo denunciante, ciò che non contesta ed è dunque vincolante per questo Tribunale (v. art. 105 cpv. 1 e cpv. 2 LTF). In simili circostanze, non si può che concludere che ha rinunciato ad avvalersi dei suoi diritti della difesa, di cui ora lamenta la violazione in modo contrario alla buona fede (v. DTF 143 IV 117 consid. 3.2). La sua condanna non è dunque affetta da alcun vizio tale da renderla nulla.  
 
4.   
L'insorgente lamenta la violazione dell'art. 4 n. 2 del Protocollo n. 7 alla CEDU (RS 0.101.07), dell'art. 410 cpv. 1 lett. a, come pure dell'art. 411 cpv. 2 CPP, nonché degli art. 9 e 29 cpv. 2 Cost. Ritiene che la prescrizione, intesa come mero conteggio, rispettivamente calcolo del tempo trascorso dalla commissione dei reati ascrittile, costituirebbe un fatto e, in quanto non controllato dalle autorità che si sono via via occupate del precedente procedimento, sarebbe nuovo. Sussisterebbe dunque un caso di revisione giusta l'art. 410 cpv. 1 lett. a CPP. La sua istanza di revisione non potrebbe poi essere considerata tardiva, perché l'art. 411 cpv. 2 seconda frase CPP non la subordina al rispetto di alcun termine. 
 
4.1. L'art. 410 cpv. 1 lett. a CPP consente a chi è aggravato da una sentenza passata in giudicato, da un decreto d'accusa, da una decisione giudiziaria successiva o da una decisione emanata nella procedura indipendente in materia di misure di chiederne la revisione, se sono dati nuovi fatti o nuovi mezzi di prova anteriori alla decisione e tali da comportare, segnatamente, l'assoluzione oppure una punizione notevolmente più mite. I fatti o i mezzi di prova devono dunque essere nuovi, ossia non noti all'autorità che ha statuito e non sottoposti al suo esame, rilevanti, vale a dire suscettibili di inficiare gli accertamenti alla base della decisione in modo da far presagire sulla scorta del nuovo stato di fatto un giudizio sensibilmente più favorevole al condannato (sentenza 6B_945/2016 del 14 giugno 2017 consid. 1.2) e devono infine essere anteriori alla decisione, quelli posteriori non fondando alcun caso di revisione (sentenza 6B_836/2016 del 7 marzo 2017 consid. 1.3.2).  
 
Il rimedio della revisione non può essere utilizzato per rimettere continuamente in discussione una decisione cresciuta in giudicato, eludere le norme legali sui termini di ricorso o quelle sulla loro restituzione o addurre fatti non presentati nel primo processo a causa di una negligenza procedurale (DTF 130 IV 72 consid. 2.2 pag. 74). 
 
4.2. Nello specifico, a prescindere dalla questione di sapere se quanto addotto dalla ricorrente possa effettivamente costituire un fatto ai sensi dell'art. 410 cpv. 1 lett. a CPP, i relativi presupposti non sono comunque dati. Difetta infatti manifestamente il carattere nuovo esatto dalla legge. Come accertato dalla CARP, e implicitamente riconosciuto dalla stessa insorgente, la questione era già stata sottoposta ed evasa dalla CRP, che aveva ritenuto la prescrizione estinta, così come tra l'altro ha concluso anche la CARP. La ricorrente contesta questa conclusione, cercando indirettamente di rimettere in discussione la sentenza della CRP e usando il rimedio della revisione per ovviare all'inammissibilità del ricorso in materia penale a suo tempo interposto contro detta sentenza.  
In assenza di fatti nuovi, la via della revisione è preclusa. Già per questo motivo la sentenza della CARP merita conferma, senza che sia necessario chinarsi sulla correttezza delle ulteriori ragioni da essa esposte per respingere l'istanza dell'insorgente. 
 
4.3. Non muta l'esito nemmeno il richiamo all'art. 4 n. 2 del Protocollo n. 7 alla CEDU, che non accorda alla ricorrente un diritto alla revisione. La norma sancisce unicamente il principio  ne bis in idem, prevedendo la possibilità di riaprire, conformemente alla legge e alla procedura penale dello Stato interessato, il processo in caso di fatti o elementi nuovi oppure vizi fondamentali nel procedimento (v. al riguardo pure Rapport explicatif relatif au Protocole n° 7 à la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales n. 26 segg., consultabile al sito < www.coe.int > sotto esplora/Ufficio Trattati/Lista completa/Protocollo n. 7 alla CEDU). Come visto le condizioni previste dal CPP per ammettere un'istanza di revisione non sono però date.  
 
5.   
Infine, per quanto concerne l'accennato divieto della retroattività della legge, l'asserita incostituzionalità dell'art. 448 CPP, nonché la pretesa incompatibilità convenzionale della finzione del ritiro dell'opposizione giusta l'art. 356 cpv. 4 CPP, trattasi di semplici allusioni, peraltro non sufficientemente motivate (art. 42 cpv. 2 e art. 106 cpv. 2 LTF), relative al precedente procedimento ormai chiuso che, nella misura in cui la stessa ricorrente non pretende costituiscano motivi di revisione, esulano dall'oggetto di esame in questa sede, limitato all'adempimento dei presupposti di cui all'art. 410 cpv. 1 lett. a CPP e all'art. 411 cpv. 2 CPP. Per quanto possano essere considerate delle censure, si rivelano inammissibili. 
 
6.   
Ne segue che il ricorso è infondato e va respinto, nella misura in cui è ammissibile. 
 
La domanda di assistenza giudiziaria non può essere accolta, essendo le conclusioni ricorsuali prive di probabilità di successo (art. 64 cpv. 1 LTF). Le spese giudiziarie, il cui importo viene ridotto alla luce della situazione finanziaria dell'interessata (art. 65 cpv. 2 LTF), sono poste a carico dell'insorgente, secondo soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Non si giustifica accordare ripetibili all'accusatore privato che, in assenza di uno scambio di scritti, non è incorso in spese necessarie per la sede federale (art. 68 LTF). 
 
 
 Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 
 
2.   
La domanda di assistenza giudiziaria è respinta. 
 
3.   
Le spese giudiziarie di fr. 1'200.-- sono poste a carico della ricorrente. 
 
4.   
Comunicazione alle parti e alla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 4 settembre 2018 
 
In nome della Corte di diritto penale 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Denys 
 
La Cancelliera: Ortolano Ribordy