Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
8C_418/2024
Sentenza del 4 settembre 2024
IV Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudice federale Wirthlin, Presidente,
Cancelliere Colombi.
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento del Cantone Ticino (USSI), viale Officina 6, 6500 Bellinzona,
opponente.
Oggetto
Assistenza sociale (presupposto processuale),
ricorso contro la sentenza del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 10 giugno 2024 (42.2024.13).
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
1.
Secondo l'art. 95 LTF il ricorrente può far valere, tra l'altro, la violazione del diritto federale (lett. a), mentre l'accertamento dei fatti può essere censurato solo se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF e l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento (art. 97 cpv. 1 LTF). Conformemente all' art. 42 cpv. 1 e 2 LTF , il ricorso deve contenere, tra l'altro, le conclusioni e i motivi, spiegando in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. È necessario confrontarsi specificatamente con i considerandi della sentenza impugnata e spiegare in dettaglio quali disposizioni siano state violate dall'autorità inferiore e perché (DTF 134 V 53 consid. 3.3; 133 IV 286 consid. 1.4). La semplice ripetizione del proprio punto di vista o la mera affermazione che il giudizio impugnato sia sbagliato non è sufficiente (sull'inammissibilità di critiche appellatorie, cfr. DTF 148 IV 205 consid. 2.6; 144 V 50 consid. 4.2; 137 V 57 consid. 1.3).
2.
Nel giudizio impugnato, il Tribunale cantonale ha dichiarato irricevibile il ricorso della ricorrente contro lo scritto del 22 marzo 2024 dell'opponente, senza che fosse necessario determinarne la natura. Infatti, sia qualora si fosse effettivamente confrontati con una decisione, sia nel caso contrario, difettava ad ogni modo una decisione su reclamo sulla quale la Corte cantonale avrebbe potuto pronunciarsi.
3.
La ricorrente critica la sentenza cantonale e "le decisioni [...] del 27.02.2024 e 22.03.2024 compenso retroattivo rendita superstiti AVS", senza tuttavia minimamente confrontarsi con i considerandi del giudizio impugnato, omettendo di spiegare in che modo esso sia contrario al diritto nell'aver ritenuto che lo scritto del 22 marzo 2024 non potesse essere oggetto di ricorso. Inoltre, ella neppure tenta di dimostrare l'arbitrio nell'accertamento del Tribunale cantonale secondo il quale la decisione su opposizione del 27 febbraio 2024 sia rimasta (da lei) incontestata, sicché la censura si rivela altrettanto inammissibile.
4.
Il ricorso non soddisfa manifestamente le esigenze formali di motivazione e, pertanto, statuendo secondo la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF, deve essere dichiarato inammissibile.
5.
Viste le peculiarità del caso, si prescinde dal caricare le spese giudiziarie alla parte soccombente (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF). La domanda di gratuito patrocino va invece respinta, essendo l'impugnativa d'acchito priva di possibilità di successo (cfr. art. 64 cpv. 1 e 2 LTF ).
per questi motivi, il Presidente pronuncia:
1.
Il ricorso è inammissibile.
2.
La domanda di gratuito patrocinio è respinta.
3.
Non si prelevano spese giudiziarie.
4.
Comunicazione alle parti e al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino.
Lucerna, 4 settembre 2024
In nome della IV Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Wirthlin
Il Cancelliere: Colombi