Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
9C_418/2023
Sentenza del 4 settembre 2024
III Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudici federali Parrino, Presidente,
Stadelmann, Moser-Szeless,
Cancelliera Cometta Rizzi.
Partecipanti al procedimento
A.________,
patrocinato dall'avv. Andrea Bersani,
ricorrente,
contro
Ufficio dell'assicurazione invalidità
del Cantone Ticino,
via dei Gaggini 3, 6500 Bellinzona,
opponente.
Oggetto
Assicurazione per l'invalidità
(riduzione e soppressione della rendita d'invalidità),
ricorso contro la sentenza del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 30 maggio 2023 (32.2023.34).
Fatti:
A.
A.a. Il 25 febbraio 2016 A.________, nato nel 1984, ingegnere ambientale ETHZ, ha presentato una domanda di prestazione AI all'Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino (di seguito: UAI), per malesseri d'eziologia plurifattoriale. Con tre diverse decisioni del 20 dicembre 2017, l'UAI ha attribuito a A.________ una mezza rendita d'invalidità dal 1° agosto al 30 novembre 2016 e dal 1° febbraio al 30 aprile 2017 e una rendita intera dal 1° maggio 2017.
A.b. A seguito di una revisione avviata d'ufficio nel febbraio 2018, con decisione del 16 ottobre 2018 l'UAI ha ridotto la rendita intera a una mezza dal 1° dicembre 2018. A.________ ha interposto ricorso al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino (incarto n. 32.2018.200), dove la causa è stata stralciata dai ruoli per transazione, nel senso di annullare la decisione amministrativa e rinviare gli atti all'UAI per nuovi accertamenti di natura valetudinaria.
A.c. Esperiti gli accertamenti medico-amministrativi del caso (in particolare la perizia pluridisciplinare del Servizio Accertamento Medico dell'Assicurazione Invalidità [di seguito SAM] del 5 agosto 2022 con valutazione internistica, neurologica, pneumologica, neuropsicologica e psichiatrica e il suo complemento del 9 febbraio 2023), con decisione del 21 febbraio 2023 l'UAI, ritenuto un miglioramento dello stato di salute, ha confermato la riduzione a mezza rendita d'invalidità dal 1° dicembre 2018 e, in considerazione di un ulteriore miglioramento dello stato valetudinario, l'UAI ha soppresso tale rendita con effetto dal 1° aprile 2023.
B.
Con sentenza del 30 maggio 2023 il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino (incarto n. 32.2023.34) ha respinto il ricorso di A.________ contro la decisione amministrativa di cui chiedeva l'annullamento e con il quale egli aveva domandato di essere posto al beneficio di una rendita intera dal mese di aprile 2018 e di ¾ di rendita dal mese di luglio 2022.
C.
A.________ inoltra un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale il 27 giugno 2023 (timbro postale), con cui chiede sostanzialmente l'annullamento della sentenza cantonale e, in via principale, il riconoscimento di una rendita intera dal 1° aprile 2018 e di ¾ di rendita dal 1° luglio 2022. In via subordinata, egli domanda che l'incarto sia ritornato all'UAI per ulteriori approfondimenti, tenuto conto del parere dei medici specialisti curanti.
Invitato a pronunciarsi sul ricorso, l'opponente si riconferma sostanzialmente nella propria decisione e al contenuto della sentenza cantonale impugnata da controparte, postulando la reiezione del gravame, mentre l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) ha rinunciato a prendere posizione.
Diritto:
1.
Il ricorso in materia di diritto pubblico può essere presentato per violazione del diritto, così come stabilito dagli art. 95 e 96 LTF . Il Tribunale federale esamina d'ufficio l'applicazione del diritto federale (art. 106 cpv. 1 LTF), non essendo vincolato né dagli argomenti sollevati nel ricorso né dai motivi addotti dall'autorità precedente. Quanto ai fatti, in linea di principio il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sugli accertamenti fattuali operati dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF) e vi si può scostare solo se è stato effettuato in modo manifestamente inesatto (DTF 145 V 188 consid. 2) o in violazione del diritto nel senso dell'art. 95 LTF (art. 105 cpv. 2 LTF), e a condizione che l'eliminazione dell'asserito vizio possa influire in maniera determinante sull'esito della causa (art. 97 cpv. 1 LTF; DTF 148 V 366 consid. 3.3 e 146 IV 88 consid. 1.3.1).
2.
2.1. L'oggetto del contendere è il diritto del ricorrente a una rendita dell'assicurazione per l'invalidità nel quadro della revisione d'ufficio del febbraio 2018, a seguito della quale la rendita intera percepita dal 1° maggio 2017 è stata dapprima ridotta al 50% dal 1° dicembre 2018 e successivamente soppressa dal 1° aprile 2023. Considerate le censure del ricorrente, la lite verte unicamente sull'aspetto valetudinario alla base della riduzione, rispettivamente della soppressione della rendita d'invalidità. Dal profilo economico, non sono contestati né i metodi di calcolo (ovvero il confronto dei redditi per la riduzione della rendita d'invalidità e il confronto percentuale per la soppressione) né gli elementi alla base degli stessi, che meritano piena conferma.
2.2. Il 1° gennaio 2022 è entrata in vigore la revisione della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (LAI; cfr. ulteriore sviluppo dell'AI; modifica del 19 giugno 2020, RU 2021 705, FF 2017 2191). Nella misura in cui le modifiche in questione non hanno alcun effetto sulla presente causa, non è necessario pronunciarsi su eventuali aspetti concernenti il diritto transitorio.
2.3. Nei considerandi della sentenza impugnata, il Tribunale cantonale ha già esposto in modo dettagliato le norme legali e la prassi in materia, rammentando in particolare i presupposti e gli effetti di una procedura di revisione nel senso dell'art. 17 LPGA e 88a OAI, la nozione d'invalidità (art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 LPGA ), la determinazione del grado d'invalidità mediante confronto dei redditi (art. 16 LPGA e art. 28a LAI) e mediante confronto percentuale ["Prozentvergleich"], come pure i compiti del medico e il valore probatorio generalmente riconosciuto ai referti medici (cfr. DTF 143 V 124 consid. 2.2.2; 134 V 231 consid. 5.1). A tale esposizione può essere fatto riferimento e prestata adesione.
3.
3.1. Sull'aspetto valetudinario, il Tribunale cantonale ha sostanzialmente confermato le conclusioni della perizia pluridisciplinare del SAM del 5 agosto 2022, del suo complemento del 9 febbraio 2023, come pure le prese di posizione dei medici del Servizio medico regionale TI/GR dell'UAI (di seguito SMR), che hanno accertato un primo miglioramento dello stato di salute, con ripercussioni sulla capacità lavorativa in attività adatte, dal mese di aprile 2018,e un secondo dal gennaio 2019, ovvero tre mesi dopo l'ultima crisi epilettica (come descritto dal neurologo B.________, dall'ottobre 2018 il ricorrente non ha più avuto episodi sospetti di crisi epilettica), quando gli specialisti hanno accertato una capacità al lavoro all'80% in qualsiasi attività, compresa la precedente di ingegnere.
3.2. Il ricorrente censura l'accertamento dei fatti operato dal Tribunale cantonale, a suo dire manifestamente inesatto e in violazione del diritto, riferendosi segnatamente alle conclusioni e alle modalità di allestimento della perizia pluridisciplinare del SAM. Egli contesta in particolare i periodi e l'entità del miglioramento dello stato di salute e la conseguente ripercussione sulla capacità lavorativa.
4.
Per giurisprudenza consolidata, gli accertamenti dell'autorità giudiziaria di ricorso in merito al danno alla salute, alla capacità lavorativa dell'assicurato e all'esigibilità di un'attività professionale - nella misura in cui quest'ultimo giudizio non si fonda sull'esperienza generale della vita - riguardano questioni di fatto che possono essere riesaminate da questa Corte solo in maniera molto limitata (cfr. consid. 1; DTF 142 V 178 consid. 2.4 con riferimenti).
5.
5.1. Dagli accertamenti del Tribunale cantonale emerge che lo stato valetudinario del ricorrente e la sua ripercussione sulla capacità lavorativa sono stati vagliati dai medici specialistici del SAM nella perizia del 5 agosto 2022 e nel complemento del 9 febbraio 2023, come pure da quelli del SMR (in particolare si fa riferimento al rapporto finale del dott. C.________ dell'8 novembre 2022e alla successiva presa di posizione del 14 febbraio 2023), i quali si sono determinati dopo analisi di tutta la documentazione agli atti - ivi inclusi i vari rapporti dei medici curanti trasmessi in corso di procedura - indicando segnatamente le constatazioni oggettive, le diagnosi con e senza influsso sulla capacità lavorativa e infine la questione della definizione della capacità lavorativa, con l'indicazione delle limitazioni funzionali, nell'attività abituale e in attività adeguate. I medici hanno accertato due miglioramenti che hanno determinato dapprima la riduzione della rendita intera al 50% dal 1° dicembre 2018, e successivamente, in considerazione del miglioramento appurato dall'ottobre 2018 e con effetto dal gennaio 2019 (art. 88a cpv. 1 OAI), la soppressione della rendita del 50% dall'aprile 2023 (art. 88
bis cpv. 2 lett. 1 OAI).
5.2.
5.2.1. L'insorgente si limita a contestare il valore probatorio della perizia SAM con critiche apodittiche e senza rilevanza giuridica. Egli si limita ad affermare che la visita con lo specialista in neurologia dott. B.________ è durata solo 40 minuti, che il suo referto è stato reso molto tempo dopo, come pure che il consulto del 4 agosto 2022 tra i vari periti sia "addirittura" (memoriale di ricorso, pag. 7) avvenuto in videoconferenza, il tutto a suo dire a dimostrazione di una certa superficialità nella trattazione del suo caso. Non è la durata di una visita o quella per stendere il susseguente rapporto che sono decisivi per dare pieno valore probante a una perizia ma il suo contenuto (sul tema del valore probatorio di una perizia cfr. DTF 134 V 231 consid. 5.1 e 125 V 351 consid. 3, in particolare sulle perizie affidate dagli organi AI ai medici specializzati esterni cfr. DTF 137 V 210). Si evidenzia tra l'altro che la giurisprudenza ha altresì già indicato che neppure la circostanza che un assicurato non sarebbe stato visitato dai medici dell'AI, rispettivamente da un perito a cui è stato dato mandato, consente di inficiarne le conclusioni (sul tema della forza probante delle perizie senza visite mediche "auch reine Aktengutachten sind beweiskräftig", cfr. sentenza 8C_500/2022 del 4 maggio 2023 consid. 3). L'uso della videoconferenza tra tutti gli specialisti della perizia pluridisciplinare per la valutazione globale interdisciplinare è inidoneo a comprometterne a priori la validità: determinante è che vi sia stato un apprezzamento globale interdisciplinare e consensuale di tutti i periti e che le conclusioni peritali si fondino su un'esauriente discussione tra gli stessi, come è avvenuto nel caso di specie (cfr. attestazione alla pag. 35 della perizia), indipendentemente dalla forma dello stesso, che comunque è mezzo abituale sempre più praticato e ammesso.
5.2.2. Il ricorrente sostiene anche che i medici curanti, contrariamente ai periti che hanno ritenuto un miglioramento da aprile 2018, avrebbero attestato un periodo contraddistinto da una serie di crisi epilettiche di una certa importanza. A prescindere dal fatto che il ricorrente resta generico in tale censura, non va in ogni modo disatteso che un'opinione divergente di un medico curante non è sufficiente a rimettere in discussione l'accertamento dei fatti operato dall'amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (cfr. fra molte sentenza 9C_337/2023 del 22 agosto 2023 consid. 3.3.2). Rimangono riservati i casi in cui i curanti evidenziano elementi oggettivamente verificabili, ignorati dalla perizia (sul tema cfr. sentenza 8C_365/2023 del 23 aprile 2024 consid. 4), che non sono però dati nel caso in rassegna.
5.2.3. Non sorregge il ricorrente nemmeno sostenere che il certificato del medico curante, dott. D.________ dell'8 novembre 2018, non farebbe "inspiegabilmente" parte dell'incarto, oltre che riconsidererebbe in modo chiaro il contenuto del suo precedente certificato del 19 aprile 2018 che avrebbe attestato "frettolosamente" un certo miglioramento. Il documento in questione (con il seguente tenore "In riferimento allo scritto dell'Ufficio dell'AI datato 30.08.2018, indirizzato al Segretario ispettore Sig. E.________, certifico che vi è stato un peggioramento clinico in questi ultimi 6 mesi") figura agli atti del dossier amministrativo (si rinvia alla pag. 337 dell'incarto AI) ed è stato allegato al ricorso datato 15 novembre 2018 del ricorrente al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, di cui alla procedura n. 32.2018.200, che si è conclusa con il decreto di stralcio dai ruoli del 17 dicembre 2018 per intervenuta transazione, con annullamento della decisione amministrativa e rinvio degli atti all'UAI per nuovi accertamenti medici e nuova decisione. Non è conforme agli atti affermare che tale scritto non sia stato considerato, in quanto anche sulla base del certificato di uscita della Clinica F.________ del 21 novembre 2018 al dott. D.________ trasmesso in seguito al Tribunale cantonale, il medico del SMR dott. C.________ ha rilevato il 4 dicembre 2018 la necessità di una perizia pluridisciplinare.
5.2.4. Il ricorrente evidenzia in maniera apodittica, ovvero senza specificare da quando e in che percentuale, che sarebbe stato reintegrato provvisoriamente e in misura estremamente ridotta nello Studio G.________ SA ingegneri, concludendo poi con l'affermazione che si tratta ora "unicamente di correttamente individuare il periodo di miglioramento" che non coinciderebbe con quello fissato dall'UAI, come pure "di ammettere che, a far tempo dal febbraio 2019, sebbene di recente vi sia stato un leggero miglioramento, non è possibile decidere, di punto e in bianco, di interrompere ogni e qualsiasi prestazione assicurativa, perdurando comunque ancora oggi le stesse problematiche" (memoriale di ricorso pag. 15). Tali affermazioni non trovano riscontri oggettivi di natura medica e non supportano pertanto il ricorrente.
5.2.5. In conclusione, il Tribunale cantonale ha ritenuto correttamente che i referti medici agli atti contengono elementi chiari e sufficienti per accertare i due miglioramenti dello stato di salute e la loro ripercussione sulla capacità lavorativa alla base della riduzione e soppressione della rendita d'invalidità (conformemente ai calcoli effettuati dall'UAI e confermati dall'autorità giudiziaria precedente e non contestati ora dal ricorrente), senza che si rendesse necessaria l'attuazione di ulteriori indagini. In particolare merita conferma l'accertamento secondo cui dall'aprile 2018 il ricorrente ha beneficiato di un miglioramento che si traduce in una capacità lavorativa al 60% in un'attività adeguata (cfr. perizia pluridisciplinare del 5 agosto 2022, pag. 41 e decisione del 21 febbraio 2023), che in applicazione del metodo del confronto dei redditi (il calcolo non viene contestato dal ricorrente), giustifica la riduzione della rendita d'invalidità al 50% dal 1° dicembre 2018, ovvero dal primo giorno del secondo mese che ha seguito la notifica della decisione del 16 ottobre 2018. Sulla base del secondo miglioramento dall'ottobre 2018, che si traduce in una capacità lavorativa all'80% dal 1° febbraio 2019 in attività adeguate e in quella precedente di ingegnere, la soppressione della rendita dall'aprile 2023, in applicazione del confronto percentuale non censurato dal ricorrente, merita piena conferma.
6.
Ne consegue che il ricorso deve essere respinto. Le spese giudiziarie, che seguono la soccombenza, devono essere poste a carico del ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF)
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese giudiziarie di fr. 800.- sono poste a carico del ricorrente.
3.
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
Lucerna, 4 settembre 2024
In nome della III Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Parrino
La Cancelliera: Cometta Rizzi