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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
4A_419/2019  
 
 
Sentenza del 4 ottobre 2019  
 
I Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudice federale Kiss, Presidente, 
Cancelliere Piatti. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________SA, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Cantone dei Grigioni, 
opponente. 
 
Oggetto 
lacune nell'organizzazione della società; restituzione 
del termine di appello, 
 
ricorso contro il decreto emanato il 9 agosto 2019 dalla 
II Camera civile del Tribunale cantonale dei Grigioni 
(ZK2 19 45). 
 
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:  
 
1.   
Il Giudice unico del Tribunale regionale Moesa ha, con decisione 21 marzo 2019 e in applicazione dell'art. 731b cpv. 1 n. 3 CO, dichiarato lo scioglimento e ordinato la liquidazione in via di fallimento della A.________SA, X.________. La decisione è stata pubblicata sul Foglio ufficiale del Cantone dei Grigioni del 22 marzo 2019. 
 
2.   
Il 29 maggio 2019 la predetta società è insorta alla II Camera civile del Tribunale cantonale dei Grigioni con un atto intitolato " Ricorso con istanza di rimissione in termini " in cui ha chiesto la restituzione del termine di ricorso, affermando di essere venuta a conoscenza unicamente il 21 maggio 2019 - mediante la comunicazione di un commercialista - della predetta decisione di cui ha pure postulato l'annullamento. Con decreto 9 agosto 2019 la Corte cantonale ha dichiarato irricevibili sia la domanda di restituzione del termine sia l'appello. Essa ha indicato che con scritto 29 aprile 2019 un legale incaricato dalla A.________SA, legittimatosi con una procura 25 aprile 2019, ha richiesto al giudice di primo grado la decisione del 21 marzo 2019. Il predetto avvocato ha ricevuto il documento desiderato il 2 maggio 2019. L'autorità inferiore ha quindi considerato che la domanda di restituzione del termine del 29 maggio 2019 è stata proposta dopo il termine di 10 giorni dalla cessazione del motivo dell'inosservanza previsto dall'art. 148 cpv. 2 CPC
 
3.   
Con ricorso 2 settembre 2019 la A.________SA chiede al Tribunale federale di annullare il decreto 9 agosto 2019, di accogliere la " remissione in termini " e l'appello del 29 maggio 2019. La ricorrente richiama la residenza estera del suo amministratore e narra vicissitudini attinenti a un'ipotesi di riciclaggio, le cui conseguenze finanziarie hanno impedito di pagare i legali svizzeri che sono quindi rimasti inattivi. 
Non è stato ordinato uno scambio di scritti. 
 
4.  
 
4.1. L'atto ricorsuale al Tribunale federale deve contenere le conclusioni ed i motivi (art. 42 cpv. 1 LTF). Nei motivi il ricorrente deve spiegare in modo conciso, confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata (DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 140 III 86 consid. 2; 134 II 244 consid. 2.1), perché quest'ultima leda il diritto (art. 42 cpv. 2 LTF).  
Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF). Esso può unicamente rettificare o completare l'accertamento dei fatti dell'autorità inferiore, se esso è manifestamente inesatto o risulta da una violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF (art. 105 cpv. 2 LTF). "Manifestamente inesatto" significa in questo ambito "arbitrario" (DTF 140 III 115 consid. 2; 135 III 397 consid. 1.5). La parte che critica la fattispecie accertata nella sentenza impugnata deve sollevare la censura e motivarla in modo preciso, come esige l'art. 106 cpv. 2 LTF (DTF 140 III 264 consid. 2.3, con rinvii). 
 
4.2. In concreto tali requisiti non sono soddisfatti. La ricorrente narra una serie di fatti, che in larghissima misura non risultano dalla sentenza impugnata, ma omette di confrontarsi con la considerazione posta a fondamento della sentenza impugnata, secondo cui determinante per far decorrere il termine di cui all'art. 148 cpv. 2 CPC è, al più tardi, la notifica della sentenza di primo grado all'allora legale della società e non l'effettiva conoscenza della stessa da parte di un suo organo.  
 
5.   
Da quanto precede discende che il ricorso si rivela, in ragione della sua motivazione insufficiente, manifestamente inammissibile e va deciso dalla Presidente della Corte adita nella procedura semplificata (art. 108 cpv. 1 lett. b LTF). Si rinuncia eccezionalmente al prelievo di spese giudiziarie. 
 
 
 per questi motivi, la Presidente pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.   
Non si prelevano spese giudiziarie. 
 
3.   
Comunicazione alle parti e alla II Camera civile del Tribunale cantonale dei Grigioni. 
 
 
Losanna, 4 ottobre 2019 
 
In nome della I Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Presidente: Kiss 
 
Il Cancelliere: Piatti