Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
9C_321/2024
Sentenza del 4 novembre 2024
III Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudici federali Parrino, Presidente,
Beusch, Scherrer Reber,
Cancelliere Savoldelli.
Partecipanti al procedimento
A.________ GmbH,
patrocinata dall'avv. Andrea Ferrazzini,
ricorrente,
contro
Divisione delle contribuzioni della Repubblica e Cantone Ticino, viale Stefano Franscini 6, 6501 Bellinzona,
opponente,
Amministrazione imposte del Cantone Grigioni, Steinbruchstrasse 18, 7001 Coira.
Oggetto
doppia imposizione cantonale,
ricorso contro la sentenza della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino del 30 aprile 2024 (80.2022.91).
Fatti:
A.
A.________ GmbH è stata iscritta nel registro di commercio del Cantone Grigioni, con sede a U.________, nell'ottobre 2013 e ha quale scopo "...".
Il 16 dicembre 2020, l'Ufficio di tassazione delle persone giuridiche del Cantone Ticino ha notificato a A.________ GmbH una decisione di assoggettamento illimitato alle imposte nel Cantone Ticino a partire dal periodo fiscale 2018. Esso ha osservato che la società aveva sede c/o B.________, via..., U.________, ma che tale sede era solo formale perché, insieme ad altre che facevano capo a B.________, la società era diretta da V.________ (TI).
La decisione di assoggettamento è stata confermata, sia su reclamo (8 marzo 2022), sia su ricorso alla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (30 aprile 2024).
B.
Con ricorso in materia di diritto pubblico del 4 giugno 2024, A.________ GmbH ha adito il Tribunale federale, domandando nell'ordine: che la sentenza cantonale sia riformata, confermando l'assoggettamento illimitato nel Cantone Grigioni; che la sentenza cantonale sia annullata, con rinvio dell'incarto all'istanza inferiore; che la sentenza cantonale sia riformata nel senso che l'assoggettamento illimitato nel Cantone Ticino sia riconosciuto per i periodi fiscali 2018-2019 e, in relazione ad essi, le decisioni di tassazione in materia di imposta cantonale emesse in via definitiva dal Cantone Grigioni siano annullate; che la sentenza cantonale sia confermata e le decisioni di tassazione in materia di imposta cantonale emesse in via definitiva dal Cantone Grigioni per i periodi fiscali 2018-2023 siano annullate.
L'autorità fiscale ticinese chiede la conferma della sentenza cantonale. L'autorità fiscale retica domanda che, per quanto rivolto contro il Cantone Ticino, il ricorso sia accolto mentre, per quanto rivolto conto il Cantone Grigioni, in relazione alle decisioni definitive d'imposizione 2018-2023, il ricorso sia respinto. In via eventuale, chiede che, per quanto rivolto contro il Cantone Grigioni, in relazione alle decisioni definitive d'imposizione 2019-2023, il ricorso sia dichiarato inammissibile. In via subeventuale, domanda che, per quanto rivolto contro il Cantone Grigioni, in relazione alle decisioni definitive d'imposizione 2021-2023, il ricorso sia dichiarato inammissibile. In caso di conferma dell'amministrazione effettiva nel Cantone Ticino, chiede di riconoscere che nel Cantone Grigioni si trova uno stabilimento d'impresa e che gli sia attribuita una parte di utile, con annullamento delle decisioni di tassazione emesse finora e rinvio dell'incarto alle autorità fiscali. In caso di accoglimento del gravame contro il Cantone Grigioni, domanda infine che la ricorrente lo risarcisca per i costi causati inutilmente e che le spese giudiziarie siano addebitate solo a quest'ultima. In replica, la ricorrente ha confermato la propria posizione.
Diritto:
1.
1.1. Redatta nei termini (art. 100 cpv. 1 LTF) dalla destinataria del giudizio contestato (art. 89 cpv. 1 LTF), l'impugnativa va esaminata come ricorso in materia di diritto pubblico (art. 82 segg. LTF). Nell'ambito di ricorsi in materia di doppia imposizione intercantonale, l'impugnazione della pronuncia di ultima istanza di uno dei Cantoni interessati può essere accompagnata da quella di decisioni di tassazione cresciute in giudicato di altri Cantoni (sentenza 9C_639/2022 del 22 novembre 2023 consid. 1.2). Anche la richiesta di annullare le decisioni di tassazione emanate dal Cantone Grigioni il 30 gennaio 2020 (2018), il 22 ottobre 2020 (2019), il 2 giugno 2021 (2020), il 27 aprile 2022 (2021), il 23 febbraio 2023 (2022) e il 13 marzo 2024 (2023) è lecita.
1.2. Sul piano dei fatti, il Tribunale federale si fonda sugli accertamenti dell'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF). Può rettificarli o completarli se sono manifestamente inesatti, cioè arbitrari, o risultano da una lesione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF (art. 105 cpv. 2 LTF; DTF 140 III 115 consid. 2). Ciò vale anche per i ricorsi in materia di doppia imposizione intercantonale. Un esame libero si impone solo quando gli ulteriori Cantoni implicati nella procedura contestano l'accertamento dei fatti in relazione a loro decisioni di tassazione cresciute in giudicato, adducendo prove sulle quali chi ricorre non ha potuto esprimersi, o facendo valere fatti relativi ad aspetti che il contribuente non può sollevare (sentenza 9C_639/2022, citata, consid. 2.2).
2.
2.1. Alla luce dei dubbi formulati dal Cantone Grigioni, è opportuno indicare che, benché sulla prima pagina della sentenza la Corte cantonale abbia per svista indicato che la causa riguarda l'assoggettamento all'imposta cantonale 2018, oggetto di litigio è l'assoggettamento illimitato nel Cantone Ticino dal 1° gennaio 2018 in poi.
Chiamata ad esprimersi su un gravame concernente la sovranità fiscale la Corte cantonale lo ha infatti "respinto", confermando l'assoggettamento illimitato nel Cantone Ticino, come stabilito dall'autorità fiscale ticinese (giudizio impugnato, consid. 1.1; precedente consid. A).
2.2. Giusta l'art. 127 cpv. 3 Cost. la doppia imposizione intercantonale è vietata. Una doppia imposizione contraria all'art. 127 cpv. 3 Cost. si realizza quando un contribuente è tassato da due o più Cantoni sullo stesso oggetto per il medesimo lasso di tempo (doppia imposizione attuale), oppure quando un Cantone, violando le norme che regolano i casi di conflitto, eccede i limiti della propria sovranità fiscale (doppia imposizione virtuale; DTF 148 I 65 consid. 3.1; PETER LOCHER, Introduzione al diritto fiscale intercantonale, 3a ed. 2015, pag. 11 segg.).
2.3. I Giudici ticinesi confermano la correttezza della rivendicazione dell'assoggettamento illimitato della ricorrente nel Cantone Ticino a partire dal periodo fiscale 2018. Siccome già sussistono decisioni - relative ai periodi fiscali 2018-2023 - nelle quali le autorità retiche giungono ad un'altra conclusione, è data una doppia imposizione attuale.
3.
3.1. In base al diritto cantonale armonizzato, una persona giuridica è assoggettata all'imposta in virtù della sua appartenenza personale se ha la sede o l'amministrazione effettiva nel Cantone (art. 60 della legge tributaria del Cantone Ticino del 21 giugno 1994 [LT/TI; RL/TI 640.100] rispettivamente art. 20 cpv. 1 LAID). L'assoggettamento per appartenenza personale è di regola illimitato; tuttavia, esso non si estende alle imprese, agli stabilimenti d'impresa e ai fondi siti fuori Cantone (art. 62 cpv. 1 LT/TI; DTF 146 II 111 consid. 4.1).
3.2. Secondo la giurisprudenza in materia di doppia imposizione intercantonale (art. 127 cpv. 3 Cost.), il domicilio fiscale principale di una persona giuridica è di norma determinato dalla sede sociale, scelta liberamente, fissata negli statuti e iscritta a registro di commercio. Non ci si fonda però sulla sede formale quando ad essa si contrappone un altro luogo, dove sono esercitate la direzione e l'amministrazione, o quelle attività di gestione che di solito si concentrano alla sede statutaria. In tal caso, che si verifica se la sede non rispecchia i rapporti reali ed appare stabilita ad arte, determinante è il luogo della direzione e dell'amministrazione effettiva (DTF 146 II 111 consid. 2.3.6; sentenza 9C_658/2023 del 21 marzo 2024 consid. 3.2.1).
3.3. Il luogo dell'amministrazione effettiva si trova dove la persona giuridica ha il suo centro economico e di fatto rispettivamente dove vengono tenute le redini della società e la sua gestione viene realmente svolta, compiendo quegli atti che mirano al perseguimento dello scopo sociale. Se l'attività di direzione è esercitata in più luoghi, è decisivo quello in cui è svolta in maniera preponderante. L'amministrazione effettiva - nel senso sopra descritto - si distingue a sua volta: da una parte, dall'attività puramente amministrativa; d'altra parte, dall'attività che è svolta dagli organi supremi della società, quando essi si limitano al controllo sulla direzione operativa e a prendere decisioni di principio (sentenza 9C_658/2023, citata, consid. 3.2.2).
3.4. In ottica probatoria, l'autorità di tassazione deve sostanziare l'esistenza di elementi che fondano o aumentano il carico impositivo, mentre i fatti che concorrono ad escludere o a ridurre il debito verso l'erario vanno dimostrati dal contribuente (DTF 140 II 248 consid. 3.5). Di principio, quale aspetto che stabilisce il diritto di tassare, l'esistenza del domicilio fiscale va quindi dimostrata dall'autorità di tassazione. Se, in base agli elementi a disposizione, e nonostante una sede che si trova altrove, l'amministrazione effettiva nel Cantone che rivendica l'assoggettamento appare come molto probabile, spetta al contribuente fornire ulteriori elementi a sostegno della conclusione contraria (DTF 150 II 321 consid. 3; sentenza 9C_658/2023, citata, consid. 3.2.3).
4.
4.1. La Corte cantonale ha esposto il quadro legale di riferimento. Dopo di che, in base delle prove relative alle infrastrutture disponibili, ai bilanci societari (costi e ricavi) e ad altri aspetti, concernenti in particolare i periodi fiscali 2018-2020, ha concluso che la rivendicazione delle autorità ticinesi andava confermata, perché l'amministrazione effettiva della società era esercitata nel Cantone Ticino da B.________, suo socio, gerente e unico impiegato (giudizio impugnato, consid. 1-5).
4.2. L'insorgente non concorda con tale conclusione e denuncia una lesione del suo diritto di essere sentita (art. 29 cpv. 2 Cost.), un accertamento dei fatti manifestamente inesatto e una violazione dell'art. 127 cpv. 3 Cost. rispettivamente dell'art. 20 LAID.
5.
Sul piano formale, la ricorrente lamenta una lesione del diritto di essere sentita, in ragione del fatto che avrebbe sempre chiesto, ma mai ottenuto, di essere udita personalmente.
5.1. Ora, la critica non è rivolta contro il giudizio impugnato, che è l'unico possibile oggetto di disputa, bensì contro l'agire delle autorità fiscali (sentenza 9C_636/2022 del 24 ottobre 2023 consid. 1.3).
5.2. In proposito, va comunque rammentato che l'art. 29 cpv. 2 Cost. non riconosce il diritto di esprimersi oralmente prima che le autorità prendano una decisione, ammettendolo solo in casi eccezionali, che non sono dati (DTF 134 I 140 consid. 5.3; sentenza 9C_622/2022 del 6 febbraio 2023 consid. 4.1). Fosse anche indirizzata contro il giudizio impugnato, la censura sarebbe da respingere.
6.
Sul piano materiale, la ricorrente sostiene che "i fatti evidenziati dall'autorità fiscale non sono corretti (nel senso che quanto affermato è in contrasto con le risultanze processuali ed è così
aktenwidrig) rispettivamente non permettono, applicando i criteri giurisprudenziali relativi all' art. 127 cpv. 3 e 20 LAID , di confermare l'assoggettamento (...) al fisco del Cantone Ticino".
6.1. Ora, nella misura in cui si lamenta di un contrasto tra i fatti contenuti nel giudizio impugnato e le prove agli atti, l'insorgente pone questioni che il Tribunale federale rivede nell'ottica del divieto d'arbitrio e che implicano un obbligo di motivazione accresciuto (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 140 III 115 consid. 2).
6.1.1. L'arbitrio nell'accertamento dei fatti e/o nell'apprezzamento (anche anticipato) delle prove è dato solo se l'istanza inferiore non ha manifestamente compreso il senso e la portata di un mezzo di prova, ha omesso di considerare un mezzo di prova pertinente senza un serio motivo, oppure se ha tratto delle deduzioni insostenibili (DTF 143 IV 500 consid. 1.1; 141 III 564 consid. 4.1). Chi ricorre deve argomentare, per ogni accertamento di fatto criticato, in che modo le prove avrebbero dovuto essere valutate, perché l'apprezzamento dell'autorità sia insostenibile e in che misura la lesione invocata sarebbe suscettibile di influenzare l'esito del litigio. La formulazione di aggiunte e precisazioni riguardo ai differenti aspetti evocati non è sufficiente (art. 97 cpv. 1 LTF; sentenza 9C_636/2022, citata, consid. 8.2).
6.1.2. Nel caso in esame, una violazione dell'art. 9 Cost. non è dimostrata, né in relazione a quanto indicato nel capitolo "infrastrutture" né in relazione a quanto osservato nei capitoli "esame del bilancio-ricavi", "esame del bilancio-costi" ed "amministrazione effettiva". Pur esprimendosi anche in modo molto dettagliato, in ognuna di queste sedi l'insorgente si limita a fornire una propria lettura della fattispecie rispettivamente di singole prove (agli atti o che la Corte cantonale ha rinunciato ad assumere) e a contrapporla a quella contenuta nella sentenza impugnata, e ciò non basta (art. 106 cpv. 2 LTF).
6.2. Resta da verificare se - in base ai fatti che risultano dal giudizio impugnato, che vincolano il Tribunale federale (art. 105 cpv. 1 LTF) - la conferma dell'assoggettamento nel Cantone Ticino a partire dal 2018 (precedenti consid. A e 2.1) possa essere o no condivisa e, in caso affermativo, se vada riconosciuta l'esistenza di uno stabilimento d'impresa nel Cantone Grigioni, come chiesto dalle autorità retiche.
7.
7.1. Per quanto riguarda i periodi fiscali 2018-2020, l'applicazione dei principi indicati nei precedenti considerandi 3.3 e 3.4 porta a confermare le conclusioni della Camera di diritto tributario.
7.1.1. La ricorrente sottolinea a più riprese l'esistenza di un ufficio a U.________, dove la stessa ha sede fin dal 2014, e produce il relativo contratto di locazione concluso con B.________: suo socio, gerente e unico impiegato, nonché proprietario dell'immobile in cui si trova l'ufficio della società. Con riferimento ai fatti accertati al riguardo nel giudizio impugnato (art. 105 cpv. 1 LTF), va però rilevato che:
(a) il locale oggetto del contratto di locazione, valido dal 1° gennaio 2014, si trova nel piano seminterrato dell'immobile e dalla piantina agli atti è indicato non come ufficio bensì come "lager", cioè come deposito rispettivamente magazzino; B.________ ha chiesto alle autorità comunali il cambiamento di destinazione da deposito a ufficio solo nel 2022, ed esse lo hanno approvato con decisione del 21 aprile di quell'anno, con riserva dell'ottenimento di un'ulteriore autorizzazione in materia di polizia del fuoco (giudizio impugnato, consid. 2.1 e 2.2.1);
(b) dall'esame delle dichiarazioni fiscali sottoscritte da B.________ per il 2017, il 2018 e il 2019 e fatte pervenire alle autorità grigionesi emerge che egli non ha dichiarato di percepire nessun canone di locazione e che, in relazione al citato locale, ha notificato un valore di reddito annuo di fr. 2'100.- aggiungendo l'indicazione "uso proprio" (giudizio impugnato, consid. 2.2.2 e 2.2.3);
(c) i consumi di energia elettrica registrati tra il 2018 e il 2020, richiesti alla contribuente dall'autorità fiscale insieme ai contratti di telefonia ed internet, sono irrisori e l'unico allacciamento telefonico della società va ricondotto a un numero di telefonia mobile che era originariamente di B.________ (giudizio impugnato, consid. 2.3);
(d) il locale risulta essere stato usato per attività societarie e, in particolare, per lo svolgimento di assemblee condominiali, soltanto in tre occasioni, sempre nel 2022 e dopo l'ottenimento del cambio di destinazione (giudizio impugnato, consid. 2.4).
7.1.2. D'altra parte va osservato che, a fronte della situazione logistica riscontrata a U.________ per il periodo 2018-2020 e a conferma del fatto che l'amministrazione effettiva della ricorrente si trovava nel Cantone Ticino, la Camera di diritto tributario ha indicato una serie di altri aspetti. Dal giudizio impugnato risulta in particolare che:
(a) dal 2017 la moglie e i figli di B.________ - socio, gerente e unico impiegato della ricorrente - soggiornano a V.________, dove questi ultimi frequentano le scuole, dove la moglie ha ottenuto un permesso di soggiorno per motivi professionali e dove la coppia è proprietaria di una casa (giudizio impugnato, consid. 5.4);
(b) sempre nel Comune di V.________, in via..., si trovava la sede di diverse società di cui B.________ era amministratore unico, che proprio in quegli anni incrementavano la propria attività e, sempre a quell'indirizzo, B.________ custodiva la sua collezione di auto d'epoca (giudizio impugnato, consid. 3.8 e 5.3);
(c) nel triennio 2018-2020 l'attività prevalente della ricorrente non era immobiliare, bensì fiduciaria e commerciale; tale attività era legata prevalentemente a mandati con clientela ticinese, di cui viene fornito un lungo elenco, e anche nei costi si annoverano molteplici servizi che sono stati resi all'insorgente da parte di professionisti attivi nel Cantone Ticino (giudizio impugnato, consid. 3.3 seg. e 5.3);
(d) nel Cantone Ticino è stato sottoscritto un abbonamento con un garage per il lavaggio dell'auto aziendale e per il cambio delle gomme della stessa, e sono stati registrati: acquisti di materiale per ufficio destinato alla società e di protezione per la clientela nel periodo pandemico; il consumo di pasti regolari al ristorante da parte di B.________, in particolare durante la settimana; molteplici spese di trasferta (giudizio impugnato, consid. 4.2 e 5.3).
7.1.3. Nel contempo, in relazione ai periodi fiscali 2018-2020, la ricorrente non ha nemmeno fornito elementi decisivi da contrapporre a quelli appena valutati, che rendono molto probabile la conclusione tratta dall'autorità fiscale (precedente consid. 3.4), e ad altro esito non porta il richiamo alla garanzia della libertà di domicilio perché, nella misura in cui l'assoggettamento all'imposta cantonale ticinese per i periodi fiscali 2018-2020 va confermata, un contrasto con l'art. 24 Cost. non è dato (sentenza 2C_41/2021 del 5 agosto 2021 consid. 5.2).
7.2. Se per i periodi fiscali 2018-2020, il giudizio impugnato va condiviso, la stessa conclusione non si può trarre per quelli successivi, perché in relazione ad essi gli elementi addotti dalle autorità cantonali a sostegno di un'amministrazione effettiva nel Cantone Ticino non bastano e la prova richiesta non è stata fornita (precedente condi. 3.4).
7.2.1. In effetti, la stessa Corte cantonale rileva che gli atti sui quali ha dovuto decidere erano "inerenti per lo più il periodo 2018-2020" e - benché l'oggetto del litigio riguardasse la situazione dal 2018 in avanti (precedente consid. 2.1) - anche le conclusioni che trae si riferiscono ai periodi fiscali 2018-2020 (giudizio impugnato, consid. 5.3 e 5.6).
7.2.2. La mancanza di elementi probatori in merito ai periodi fiscali ulteriori non è giustificabile nemmeno indicando che la contribuente "ha collaborato all'accertamento dei fatti, ma non in maniera completa", perché la stessa aveva sì un obbligo di collaborazione, ma l'onere della prova riguardo al luogo in cui si svolge l'amministrazione effettiva di una società è delle autorità fiscali (precedente consid. 3.4).
7.2.3. Del resto, anche per questa ragione, da esse ci si attende decisioni di assoggettamento che riguardino periodi fiscali precisi, per cui dispongono di elementi concreti da sottoporre ai contribuenti e alle autorità giudiziarie, e non l'uso di formulazioni aperte ("dal 2018 in avanti"), come quella adottata nella fattispecie in esame (sentenza 9C_133/2023 del 22 giugno 2023 consid. 4.3).
7.3. Di conseguenza, l'assoggettamento illimitato della ricorrente nel Cantone Ticino va confermato soltanto per i periodi fiscali 2018-2020, in relazione ai quali l'autorità fiscale ticinese ha addotto elementi di prova sufficienti (precedente consid. 3.4).
8.
Per i periodi fiscali 2018-2020, in relazione ai quali il giudizio impugnato è stato confermato, va ancora verificato se - come postulato in via subordinata dalle autorità fiscali retiche facendo riferimento all'ufficio di U.________ - l'insorgente sia (limitatamente) imponibile nel Cantone Grigioni in ragione dell'esistenza di uno stabilimento d'impresa.
8.1. In contesti intercantonali, la giurisprudenza in materia di divieto della doppia imposizione subordina il riconoscimento di uno stabilimento d'impresa all'esistenza di impianti o installazioni materiali permanenti fuori Cantone, che sono parte integrante dell'azienda e per mezzo dei quali l'attività tecnica e commerciale della stessa è esercitata in una misura qualitativamente e quantitativamente rilevante (sentenze 9C_639/2022 del 22 novembre 2023 consid. 5.3.1; 2C_797/2020 del 18 marzo 2021 consid. 2.1).
8.2. Contrariamente a quanto sostenuto dalle autorità grigionesi, uno stabilimento d'impresa non può essere ammesso.
8.2.1. Come indicato nel precedente considerando 7.1.1 con specifico riferimento ai periodi fiscali 2018-2020, la situazione in merito al cosiddetto ufficio di U.________, che sarebbe stato locato alla ricorrente da B.________, è infatti tutt'altro che chiara.
8.2.2. Inoltre, va rilevato che se a sostegno dell'esistenza di un ufficio a U.________ le autorità grigionesi producono ora i conti della società, da cui risultano i costi della locazione, quelle stesse autorità erano a conoscenza del fatto che B.________ dichiarava il locale per "uso proprio" e, per lo meno per il 2018 e il 2019, sembrano anche averlo imposto nel senso da lui indicato (giudizio impugnato, consid. 2.2.3).
8.2.3. Indipendentemente dall'effettivo pagamento di un canone di locazione, va d'altra parte osservato che le prime prove concrete dell'uso a scopi societari di quello che dovrebbe essere riconosciuto come uno stabilimento d'impresa - in cui è esercitata un'attività in misura qualitativamente e quantitativamente rilevante - si riferiscono al periodo fiscale 2022 (esecuzione di tre assemblee condominiali; giudizio impugnato, consid. 2.4.3) e non ai periodi fiscali 2018-2020.
9.
9.1. Per quanto rivolto contro il Cantone Ticino, il ricorso dev'essere parzialmente accolto. La sentenza impugnata dev'essere riformata, nel senso che la conferma della decisione di assoggettamento dell'autorità fiscale ticinese va limitata ai periodi fiscali 2018-2020. Per i periodi fiscali successivi le condizioni per la sua conferma non sono date.
9.2. Nella misura in cui è rivolto contro il Cantone Grigioni, il ricorso dev'essere parzialmente accolto. Le decisioni di tassazione in materia di imposta cantonale emesse il 30 gennaio 2020 (periodo fiscale 2018), il 22 ottobre 2020 (periodo fiscale 2019) e il 2 giugno 2021 (periodo fiscale 2020) dalle autorità fiscali grigionesi devono essere annullate e le imposte che sono state percepite devono essere restituite.
A questo riguardo va aggiunto che l'autorità fiscale retica propone in via eventuale che il ricorso formulato contro il Cantone Grigioni sia dichiarato inammissibile (precedente consid. B, con riferimento alle decisioni di imposizione per i periodi fiscali 2019-2021, che non sarebbero stati oggetto della procedura giudiziaria cantonale), ma che tale richiesta non può essere accolta perché, come indicato nel precedente considerando 2.1, la sentenza impugnata non riguarda il solo periodo fiscale 2018 ma anche quelli successivi ("dal 2018 in poi").
9.3. L'incarto è rinviato alla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino per nuova determinazione sulle spese e sulle ripetibili per la procedura cantonale.
9.4. Le spese giudiziarie per la sede federale vengono poste a carico della ricorrente, dello Stato del Cantone Ticino e del Cantone Grigioni, toccati dall'esito della causa nei loro interessi pecuniari ( art. 65 e 66 cpv. 1 e 4 LTF ; art. 66 cpv. 4 LTF, sentenza 9C_229/2023 del 20 luglio 2023 consid. 4.2; MARTIN KOCHER, in: Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, Interkantonales Steuerrecht, 2a ed. 2021, n. 608 segg. e 642 segg. ad § 44; con riferimento al cosiddetto "Unterliegerprinzip").
Il Cantone Grigioni chiede di derogare all'applicazione del "principio della soccombenza" e di fare pagare le spese giudiziarie alla contribuente, perché la sua condotta sarebbe stata contraria alla buona fede. Per ammettere una condotta contraria alla buona fede, non basta però che la Corte ticinese abbia confermato l'assoggettamento nel Cantone Ticino, ma occorrono elementi qualificati, che le autorità grigionesi non forniscono (DTF 149 II 354 consid. 5.2; sentenza 9C_591/2023, citata, consid. 5.2).
9.5. Lo Stato del Cantone Ticino e il Cantone Grigioni dovranno inoltre rifondere alla ricorrente, patrocinata da un avvocato, un'indennità ridotta per ripetibili della sede federale ( art. 68 cpv. 1 e 2 LTF ; sentenza 9C_229/2023 del 20 luglio 2023 consid. 4.3).
Non sono dovute ripetibili alle autorità (art. 68 cpv. 3 LTF) e non vi sono motivi per riconoscere un importo di fr. 800.- a titolo di ripetibili al Cantone Grigioni, come richiesto da quest'ultimo facendo di nuovo un generico riferimento a una condotta contraria alla buona fede da parte della contribuente.
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1.
Per quanto rivolto contro il Cantone Ticino, il ricorso è parzialmente accolto. Di conseguenza, la sentenza emessa il 30 aprile 2024 dalla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino è riformata e l'assoggettamento illimitato della ricorrente nel Cantone Ticino è confermato per i periodi fiscali 2018-2020.
2.
Per quanto rivolto contro il Cantone Grigioni, il ricorso è parzialmente accolto. Di conseguenza, le decisioni di tassazione emesse in materia di imposta cantonale il 30 gennaio 2020 (periodo fiscale 2018), il 22 ottobre 2020 (periodo fiscale 2019) e il 2 giugno 2021 (periodo fiscale 2020) dalle autorità fiscali grigionesi sono annullate. Le imposte percepite in base a queste decisioni vanno restituite.
3.
L'incarto è rinviato alla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, affinché si pronunci di nuovo su spese e ripetibili per la procedura cantonale.
4.
Le spese giudiziarie di fr. 3'000.- sono poste a carico della ricorrente nonché dello Stato del Cantone Ticino e del Cantone Grigioni, in ragione di fr. 1'000.- ciascuno.
5.
Lo Stato del Cantone del Ticino e il Cantone Grigioni rifonderanno alla ricorrente un'indennità ridotta di fr. 1'000.- ciascuno a titolo di ripetibili della sede federale.
6.
Comunicazione alle parti, all'Amministrazione imposte del Cantone Grigioni e alla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Lucerna, 4 novembre 2024
In nome della III Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Parrino
Il Cancelliere: Savoldelli