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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9C_322/2024  
 
 
Sentenza del 4 novembre 2024  
 
III Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudici federali Parrino, Presidente, 
Beusch, Scherrer Reber, 
Cancelliere Savoldelli. 
 
Partecipanti al procedimento 
1. A.A.________  
2. B.A.________, 
entrambi patrocinati dall'avv. Andrea Ferrazzini, 
ricorrenti, 
 
contro 
 
Divisione delle contribuzioni della Repubblica e Cantone Ticino, viale Stefano Franscini 6, 6501 Bellinzona, 
opponente, 
 
Amministrazione imposte del Cantone Grigioni, Steinbruchstrasse 18, 7001 Coira. 
 
Oggetto 
doppia imposizione intercantonale, 
 
ricorso contro la sentenza della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino del 30 aprile 2024 (80.2022.88). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
Con decisione del 22 dicembre 2020, notificata ai coniugi A.A.________ ed B.A.________ a U.________ (GR), l'Ufficio di tassazione di Z.________ (TI) ha rivendicato il loro assoggettamento illimitato all'imposta cantonale dal 1° gennaio 2017. Esso ha rilevato che il domicilio primario dei contribuenti non si trova nel Cantone Grigioni, bensì a V.________ (TI), dove si situa il centro degli interessi, di carattere ideale e materiale, della famiglia. 
La decisione di assoggettamento è stata confermata, sia su reclamo (7 marzo 2022), sia su ricorso alla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (30 aprile 2024). 
 
B.  
Con ricorso in materia di diritto pubblico del 5 giugno 2024, B.A.________ e A.A.________ hanno adito il Tribunale federale, domandando nell'ordine: che la sentenza cantonale sia riformata, confermando l'assoggettamento illimitato nel Cantone Grigioni; che la sentenza cantonale sia annullata, con rinvio dell'incarto all'istanza inferiore per nuovo giudizio; che la sentenza cantonale sia riformata nel senso che l'assoggettamento illimitato nel Cantone Ticino sia riconosciuto per i periodi fiscali 2017 e 2018 e, in relazione ad essi, le decisioni di tassazione in materia di imposta cantonale emesse dal Cantone Grigioni siano annullate; che la sentenza cantonale sia confermata e le decisioni di tassazione in materia di imposta cantonale emesse dal Cantone Grigioni per i periodi fiscali 2017-2020 siano annullate. 
L'autorità fiscale ticinese chiede la conferma della sentenza cantonale. L'autorità fiscale retica domanda che, per quanto rivolto contro il Cantone Ticino, il ricorso sia accolto mentre, per quanto rivolto conto il Cantone Grigioni, in relazione alle decisioni definitive d'imposizione 2017-2020, il ricorso sia respinto. In via eventuale, chiede che, per quanto rivolto contro il Cantone Grigioni, in relazione alle decisioni definitive d'imposizione 2018-2020, il ricorso sia dichiarato inammissibile. In caso di accoglimento del gravame contro il Cantone Grigioni, domanda che i ricorrenti lo risarciscano per i costi causati inutilmente e che le spese giudiziarie siano addebitate solo a questi ultimi. In replica, i ricorrenti hanno confermato la loro posizione. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
 
1.1. Redatta nei termini (art. 100 cpv. 1 LTF) dai destinatari del giudizio contestato (art. 89 cpv. 1 LTF), l'impugnativa va esaminata come ricorso in materia di diritto pubblico (art. 82 segg. LTF). Nell'ambito di ricorsi relativi alla doppia imposizione intercantonale, l'impugnazione della sentenza di ultima istanza di uno dei Cantoni interessati può essere accompagnata da quella di decisioni di tassazione cresciute in giudicato di altri Cantoni (sentenza 9C_639/2022 del 22 novembre 2023 consid. 1.2). Anche la richiesta di annullare le decisioni di tassazione emanate dal Cantone Grigioni il 10 ottobre 2018 (2017), il 3 febbraio 2020 (2018), l'11 dicembre 2020 (2019) e il 14 settembre 2021 (2020) è lecita.  
 
1.2. Sul piano dei fatti, il Tribunale federale si fonda sugli accertamenti dell'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF). Può rettificarli o completarli se sono manifestamente inesatti, cioè arbitrari, o risultano da una lesione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF (art. 105 cpv. 2 LTF; DTF 140 III 115 consid. 2). Ciò vale anche per i ricorsi in materia di doppia imposizione intercantonale. Un esame libero si impone solo quando gli ulteriori Cantoni implicati nella procedura contestano l'accertamento dei fatti in relazione a loro decisioni di tassazione cresciute in giudicato, adducendo prove sulle quali chi ricorre non ha potuto esprimersi, o facendo valere fatti relativi ad aspetti che il contribuente non può sollevare (sentenza 9C_639/2022, citata, consid. 2.2).  
 
2.  
 
 
2.1. Alla luce dei dubbi espressi dal Cantone Grigioni, è opportuno rilevare che, benché sulla prima pagina della sentenza impugnata venga per svista indicato che la causa riguarda l'assoggettamento all'imposta cantonale 2017, oggetto di litigio è l'assoggettamento illimitato nel Cantone Ticino dal 1° gennaio 2017 in poi. Chiamata ad esprimersi su un gravame relativo alla sovranità fiscale, la Corte cantonale lo ha infatti respinto, dopo avere confermato quanto stabilito dall'autorità fiscale (giudizio impugnato, consid. 5 segg.).  
 
2.2. Giusta l'art. 127 cpv. 3 Cost. la doppia imposizione intercantonale è vietata. Una doppia imposizione contraria all'art. 127 cpv. 3 Cost. si realizza quando un contribuente è tassato da due o più Cantoni sullo stesso oggetto per il medesimo lasso di tempo (doppia imposizione attuale), oppure quando un Cantone, violando le norme che regolano i casi di conflitto, eccede i limiti della propria sovranità fiscale (doppia imposizione virtuale; DTF 148 I 65 consid. 3.1; PETER LOCHER, Introduzione al diritto fiscale intercantonale, 3a ed. 2015, pag. 11 segg.).  
 
2.3. I Giudici ticinesi confermano la correttezza della rivendicazione dell'assoggettamento illimitato dei ricorrenti nel Cantone Ticino a partire dal 1° gennaio 2017. Siccome già sussistono decisioni - relative ai periodi fiscali 2017-2020 - in cui le autorità retiche giungono ad un'altra conclusione, è data una doppia imposizione attuale.  
 
3.  
 
3.1. Una persona fisica ha domicilio fiscale in un Cantone quando vi risiede con l'intenzione di stabilirvisi durevolmente (art. 3 cpv. 2 LAID; per quanto riguarda il Cantone Ticino, cfr. l'art. 2 cpv. 2 della legge tributaria ticinese del 21 giugno 1994 [LT; RL/TI 640.100]). Il domicilio fiscale è quindi caratterizzato da un elemento obiettivo, costituito dall'effettiva residenza in un luogo, e da un elemento soggettivo, costituito dall'intenzione di rimanervi (sentenza 9C_636/2022 del 24 ottobre 2023 consid. 3.1). Secondo la giurisprudenza relativa all'art. 127 cpv. 3 Cost., lo stesso principio vale in ambito intercantonale. Anche in questo contesto, il domicilio fiscale principale di una persona fisica si trova dove, di fatto, si situa il centro dei suoi interessi (DTF 148 II 285 consid. 3.2.2; sentenza 9C_636/2022, citata, consid. 3.1).  
Di norma, la determinazione del domicilio fiscale principale non si fonda su prove certe, ma è il risultato dell'apprezzamento di una serie di indizi relativi alla professione del contribuente, alla sua situazione familiare, ecc. (sentenza 9C_636/2022, citata, consid. 3.1). Questo luogo non si stabilisce nemmeno in funzione delle dichiarazioni del contribuente o dei suoi desideri e, in tal misura, il domicilio fiscale non può essere scelto (DTF 138 II 300 consid. 3.2). 
 
3.2. Per contribuenti sposati e conviventi, i legami costituiti dai rapporti personali e familiari vengono considerati più forti di quelli intessuti dove è esercitata la professione. Per questa ragione, gli stessi sono imposti nel luogo in cui risiede la loro famiglia (DTF 132 I 29 consid. 4.2; sentenza 9C_636/2022, citata, consid. 3.2). La situazione può essere diversa se un contribuente occupa una posizione dirigenziale e non rientra ogni sera dalla famiglia (DTF 132 I 29 consid. 4.2 e 5.3; sentenza 9C_636/2022, citata, consid. 3.2).  
 
3.3. Sul piano probatorio, l'autorità di tassazione deve sostanziare l'esistenza di elementi che fondano o aumentano il carico impositivo, mentre i fatti che concorrono ad escludere o a ridurre il debito verso l'erario vanno dimostrati dal contribuente (DTF 140 II 248 consid. 3.5).  
Benché il contribuente abbia un obbligo di collaborazione, l'esistenza del domicilio fiscale va quindi dimostrata dall'autorità di tassazione. Se dei chiari indizi rendono molto verosimile la fattispecie stabilita dall'autorità, spetta al contribuente fornire ulteriori elementi a sostegno della conclusione contraria (sentenza 9C_636/2022, citata, consid. 3.3). 
 
4.  
 
4.1. La Corte cantonale ha esposto il quadro legale e ha respinto la critica con cui i contribuenti sostenevano che la rivendicazione dell'autorità fiscale ticinese era tardiva (giudizio impugnato, consid. 2-5). Sulla base delle prove relative ai legami familiari, agli interessi professionali ed economici, e alle relazioni ideali e sociali, ha quindi confermato che, dal 1° gennaio 2017, il centro degli interessi dei ricorrenti si trovava nel Cantone Ticino, e aggiunto che l'assunzione di ulteriori prove non era necessaria, perché non avrebbe potuto influire sull'esito del litigio (giudizio impugnato, consid. 6-11).  
 
4.2. Gli insorgenti non concordano con tali conclusioni e denunciano sia un accertamento manifestamente inesatto dei fatti che la violazione dell'art. 24 Cost., dell'art. 29 Cost. e dell'art. 3 LAID.  
 
5.  
 
5.1. Lamentando un accertamento manifestamente inesatto dei fatti, i ricorrenti pongono una questione che il Tribunale federale rivede nell'ottica del divieto d'arbitrio (DTF 140 III 115 consid. 2).  
In una censura d'arbitrio sfocia anche la critica relativa al diritto di essere sentiti (art. 29 cpv. 2 Cost.), con la quale denunciano come sarebbe stata valutata "una serie di elementi univoci atti a dimostrare che U.________ è il centro dei loro interessi" e il rifiuto, nell'ambito di un apprezzamento anticipato della situazione, di assumere ulteriori prove (sentenza 9C_30/2024 del 27 giugno 2024 consid. 2.1). 
 
5.2. Una lesione dell'art. 9 Cost. non è però dimostrata, perché essi si limitano a fornire una propria lettura della fattispecie rispettivamente di singole prove (agli atti o che la Camera di diritto tributario ha rinunciato ad assumere) e a contrapporla a quella contenuta nella sentenza impugnata, ciò che non basta (art. 106 cpv. 2 LTF).  
L'arbitrio nell'accertamento dei fatti e/o nell'apprezzamento (anche anticipato) delle prove è dato solo se l'istanza inferiore non ha manifestamente compreso il senso e la portata di un mezzo di prova, ha omesso di considerare un mezzo di prova pertinente senza un serio motivo, oppure se ha tratto delle deduzioni insostenibili (DTF 143 IV 500 consid. 1.1) e, attraverso aggiunte e precisazioni, come quelle contenute nel ricorso, l'esistenza di una simile situazione non viene sostanziata (sentenza 2C_636/2022, citata, consid. 8.2). 
 
6.  
Tenuto conto dei fatti accertati dalla Corte cantonale che - come esposto nei considerandi 1.2 e 5 - vincolano il Tribunale federale (art. 105 cpv. 1 LTF), il giudizio impugnato va però condiviso anche nella misura in cui conferma - in base a un apprezzamento di tutti gli indizi emersi in procedura, come richiesto dall'art. 127 cpv. 3 Cost. (precedente consid. 3) - il domicilio fiscale illimitato nel Cantone Ticino a partire dal 1° gennaio 2017. 
 
6.1. In relazione alla situazione riscontrata dalla Camera di diritto tributario, il Tribunale federale deve infatti rilevare che:  
(a) i ricorrenti, nati nel... e nel..., sono sposati dal 2012 ed hanno due figli, nati nel Cantone Ticino nel 2014 e nel 2017; dal settembre del 2017, moglie e figli soggiornano a V.________, in via..., per permettere a questi ultimi di frequentare le scuole in italiano e per motivi di lavoro (madre); il loro permesso di soggiorno è stato rilasciato dalle autorità comunali a partire dal 2017, con effetto al 1° settembre di quell'anno, ed è stato finora sempre rinnovato; 
(b) dal 2011, all'indirizzo di via... a V.________, gli insorgenti sono proprietari ½ ciascuno di una casa di 4.5 locali con una superficie abitabile di 158 mq, edificata su un sedime di 853 mq, sul quale si trova anche un giardino con impianto di irrigazione, mentre a U.________ sono proprietari di un appartamento di 3.5 locali, che ha una superficie abitabile di 63 mq, con cantina, deposito e lavanderia; 
(c) dai rilievi eseguiti su più anni risulta che il consumo di energia elettrica a V.________ è in linea con quello di un'abitazione familiare abitata annualmente da quattro persone, mentre i consumi di energia registrati a U.________ sono decisamente più modesti; 
(d) la presenza costante della famiglia a V.________, per potere permettere ai figli di essere scolarizzati in italiano, è attestata, oltre che dal consumo di energia elettrica, dal consumo di acqua, sempre in linea con i dati medi annuali reperiti dall'istanza inferiore e indicati nella sentenza impugnata (consid. 10.3.2). 
 
6.2. A conferma della conclusione secondo cui il domicilio fiscale degli insorgenti si trova a V.________ va aggiunto che:  
(a) nel 2017 e nel 2018, la ricorrente 2 era impiegata al 50 % presso un istituto bancario di Z.________ e, sempre nel Cantone Ticino, la stessa ha in seguito percepito le indennità di disoccupazione; 
(b) anche l'ultima versione agli atti del permesso di soggiorno nel Comune di V.________, che è stata rilasciata dalle autorità locali con scadenza al 31 agosto 2023, indica che questo permesso veniva concesso alla ricorrente 2 per "motivi professionali"; 
(c) oltre a ragioni familiari - ovvero la residenza abituale di moglie e figli - legami professionali legano al Cantone Ticino anche il ricorrente 1, perché proprio nel Cantone Ticino e, in particolare, a V.________, in via..., egli risulta essere amministratore di diverse società; 
(d) sempre in via... a V.________, dove il ricorrente 1 è proprietario di un deposito, e non a U.________, dove sostengono di avere il centro dei propri interessi, gli insorgenti custodiscono la loro collezione di automobili, che nel 2017 era composta di 18 veicoli, per un valore di fr. 405'000.-, e nel 2021 (dopo alcune sostituzioni) risultava ancora composta di 18 veicoli, per un valore di fr. 374'000.-. 
 
6.3. In aggiunta a questi chiari indizi, la Corte cantonale indica infine un altro aspetto, ovvero che, almeno fino al 2020, la C.________ GmbH, della quale il ricorrente 1 è l'unico impiegato, l'unico socio e il gerente, aveva anch'essa la sua amministrazione effettiva nel Cantone Ticino e non a U.________, dove ha sede.  
Dato che i ricorrenti contestano la possibilità di richiamarsi a quanto riferito in proposito nel considerando 7.2 del giudizio querelato, perché la situazione della società è stata oggetto di una sentenza separata, impugnata anch'essa davanti al Tribunale federale (incarto 9C_321/2024), tale aspetto non va però approfondito. 
In effetti, gli elementi indicati in precedenza bastano per confermare il domicilio fiscale illimitato dei contribuenti nel Cantone Ticino a partire dal 1° gennaio 2017 e non è necessario esaminarne altri. 
 
6.4. Va infine osservato che a una conclusione più favorevole agli insorgenti non conduce il richiamo alla garanzia della libertà di domicilio (art. 24 Cost.; precedente consid. 4.2).  
Nella misura in cui l'assoggettamento all'imposta cantonale "dal 1° gennaio 2017" dev'essere confermata - anche se va ribadito che formulazioni aperte come quella utilizzata nella decisione di assoggettamento andrebbero evitate (sentenza 9C_133/2023 del 22 giugno 2023 consid. 4.3) - un contrasto con l'art. 24 Cost. non è dato (sentenza 2C_41/2021 del 5 agosto 2021 consid. 5.2). 
 
7.  
 
7.1. Per quanto rivolto contro il Cantone Ticino, il ricorso dev'essere respinto. Per quanto rivolto - in subordine - contro il Cantone Grigioni, il ricorso dev'essere accolto. Di conseguenza, le decisioni di tassazione emesse in materia di imposta cantonale dal Cantone Grigioni il 10 ottobre 2018 (periodo fiscale 2017), il 3 febbraio 2020 (periodo fiscale 2018), l'11 dicembre 2020 (periodo fiscale 2019) e il 14 settembre 2021 (periodo fiscale 2020) devono essere annullate e le imposte che sono state percepite devono essere restituite.  
A questo riguardo va aggiunto che l'autorità fiscale retica propone in via eventuale che il ricorso formulato contro il Cantone Grigioni sia dichiarato inammissibile (precedente consid. B, con riferimento alle decisioni di imposizione per i periodi fiscali 2018-2020, che non sarebbero stati oggetto della procedura giudiziaria cantonale), ma che tale richiesta non può essere accolta perché, come indicato nel considerando 2.1, la sentenza impugnata non concerne solo il periodo fiscale 2017, bensì anche quelli successivi ("dal 1° gennaio 2017 in poi"). 
 
7.2.  
 
7.2.1. Siccome la conclusione formulata in via principale dai ricorrenti dev'essere respinta, essi vanno considerati soccombenti e, in qualità di debitori solidali, devono sopportare la metà delle spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 e 5 LTF). L'altra metà delle spese giudiziarie dev'essere posta a carico del Cantone Grigioni, che ha proposto anch'esso l'ammissione del ricorso contro il Cantone Ticino e che ha un interesse pecuniario nella causa (art. 66 cpv. 4 LTF, sentenza 9C_229/2023 del 20 luglio 2023 consid. 4.2; MARTIN KOCHER, in: Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, Interkantonales Steuerrecht, 2a ed. 2021, n. 608 segg. e 642 segg. ad § 44, con riferimento all'applicazione del principio della soccombenza; cosiddetto "Unterliegerprinzip").  
 
7.2.2. Nella risposta, il Cantone Grigioni chiede di derogare all'applicazione del "principio della soccombenza" e di fare pagare le spese giudiziarie solo ai contribuenti, perché la loro condotta sarebbe stata contraria alla buona fede. Per ammettere una condotta contraria alla buona fede, non basta però che la Corte ticinese abbia confermato l'assoggettamento nel Cantone Ticino, ma occorrono elementi qualificati, che le autorità grigionesi non forniscono (DTF 149 II 354 consid. 5.2; sentenza 9C_591/2023 del 2 aprile 2024 consid. 5.2, non pubblicato in DTF 150 II 321).  
 
7.3. Non sono dovute ripetibili ad autorità vincenti (art. 68 cpv. 3 LTF) e non vi sono motivi per riconoscere un importo di fr. 800.- a titolo di ripetibili al Cantone Grigioni, come richiesto da quest'ultimo facendo di nuovo un generico riferimento a una condotta contraria alla buona fede da parte dei contribuenti.  
In relazione all'accoglimento delle loro conclusioni eventuali, è il Cantone Grigioni, che è soccombente, a dovere corrispondere ai ricorrenti un importo a titolo di ripetibili ridotte (art. 68 cpv. 1 LTF; sentenza 9C_229/2023 del 20 luglio 2023 consid. 4.3). 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.  
Per quanto rivolto contro il Cantone Ticino, il ricorso è respinto. 
 
2.  
Per quanto rivolto contro il Cantone Grigioni, il ricorso è accolto. Di conseguenza, le decisioni di tassazione emesse in materia di imposta cantonale il 10 ottobre 2018, il 3 febbraio 2020, l'11 dicembre 2020 e il 14 settembre 2021 dalle autorità fiscali grigionesi sono annullate. Le imposte percepite in base a queste decisioni vanno restituite. 
 
3.  
Le spese giudiziarie di fr. 3'000.- sono poste a carico dei ricorrenti, debitori solidali, e del Cantone Grigioni, in ragione di metà ciascuno. 
 
4.  
Il Cantone Grigioni deve corrispondere ai ricorrenti fr. 1'500.- a titolo di ripetibili ridotte. 
 
5.  
Comunicazione alle parti, all'Amministrazione imposte del Cantone Grigioni e alla Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Lucerna, 4 novembre 2024 
 
In nome della III Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Parrino 
 
Il Cancelliere: Savoldelli