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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
4A_353/2017  
 
 
Sentenza del 4 dicembre 2017  
 
I Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudici federali Kiss, Presidente, 
Niquille, Ramelli, Giudice supplente, 
Cancelliere Piatti. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________SA, 
patrocinata dagli avv.ti Fabio Colombo e Marco Perucchi, 
ricorrente, 
 
contro 
 
B.________SA, 
patrocinata dall'avv. Stefania Bernasconi, 
opponente. 
 
Oggetto 
contratto di appalto; mercede, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 24 maggio 2017 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del 
Cantone Ticino (12.2015.159). 
 
 
Fatti:  
 
A.   
Con contratto del 16 aprile 2005 la B.________SA ha affidato alla A.________SA, rappresentata dalla direzione specialistica dei lavori, l'appalto per la fornitura e la posa degli impianti di riscaldamento e refrigerazione nell'ambito della ristrutturazione della Clinica C.________. La mercede era fissata a fr. 686'972.47. La clausola 7.2 degli accordi speciali stabiliva che " I prezzi sono fissi per tutta la durata dei lavori e non verranno riconosciuti aumenti di sorta ". Il capitolato d'appalto prevedeva che i lavori iniziassero nel mese di aprile 2004 e terminassero nel dicembre 2005. La posizione 143.100 del capitolato permetteva alla direzione dei lavori di apportare in qualsiasi tempo tutte le modifiche dei piani che ritenesse opportune, senza che ciò potesse dare luogo a pretese da parte dell'appaltatore. 
I lavori sono stati sospesi alla fine del 2005 in relazione con un cambiamento sostanziale del progetto, che ha comportato il raddoppio della cubatura dell'edificio; sono poi ripresi e terminati alla fine del 2008. 
La A.________SA ha allestito una prima serie di fatture per le opere eseguite, esponendo una mercede complessiva di fr. 1'758'903.-- che la B.________SA ha riconosciuto e, per quanto è dato di capire, pagato quasi integralmente. Altre tre fatture datate 31 dicembre 2008 per un importo totale di fr. 275'567.55 sono state emesse per rincari, difficoltà dell'opera e aumenti salariali. La controversia è sorta in merito a questa fatturazione supplementare, contestata dalla committente. 
 
B.   
Il 25 giugno 2010 la A.________SA ha promosso la causa civile davanti alla Pretura di Lugano chiedendo che la B.________SA fosse condannata a pagarle fr. 257'567.55 e che fosse rigettata l'opposizione dichiarata contro il precetto esecutivo che nel frattempo era stato notificato alla convenuta. Il Pretore ha respinto la petizione con sentenza del 27 luglio 2015. La II Camera civile del Tribunale di appello ticinese ha respinto con sentenza del 24 maggio 2017 il successivo appello dell'attrice. 
 
C.   
La A.________SA insorge davanti al Tribunale federale con ricorso in materia civile del 30 giugno 2017. Chiede, in riforma della sentenza cantonale, la condanna della controparte al pagamento di fr. 275'567.55 e il rigetto definitivo dell'opposizione interposta al precetto esecutivo n. 1412336 dell'Ufficio di esecuzione di Lugano; in via subordinata l'annullamento della sentenza e il rinvio della causa all'autorità cantonale affinché acquisisca una perizia giudiziaria allestita in una causa parallela, ordini a sua volta una nuova perizia e decida di nuovo. 
La B.________SA propone di respingere il ricorso con risposta del 4settembre 2017. L'autorità cantonale non ha preso posizione. 
 
 
Diritto:  
 
1.   
Il ricorso in materia civile, presentato dalla parte soccombente nella procedura cantonale (art. 76 cpv. 1 lett. a LTF), tempestivo (art. 100 cpv. 1 LTF) e volto contro una sentenza finale (art. 90 LTF) emanata su ricorso dall'autorità ticinese di ultima istanza (art. 75 LTF) in una causa civile (art. 72 cpv. 1 LTF) con valore litigioso superiore a fr. 30'000.-- (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF), è ammissibile. 
 
2.   
La violazione del diritto federale è motivo di ricorso secondo l'art. 95 lett. a LTF. Il Tribunale federale lo applica d'ufficio (art. 106 cpv. 1 LTF). Tuttavia, tenuto conto dell'onere di allegazione e motivazione imposto dall'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, di regola esso considera solo gli argomenti proposti nell'atto di ricorso (DTF 140 III 86 consid. 2; 134 III 102 consid. 1.1). 
In linea di massima il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sull'accertamento dei fatti svolto dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF). Può scostarsene o completarlo solo se è stato effettua to in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto (art. 105 cpv. 2 LTF). L'accertamento dei fatti contenuto nella sentenza impugnata può essere censurato alle stesse condizioni. Se rimprovera all'autorità cantonale un accertamento dei fatti manifestamente inesatto - che significa arbitrario (DTF 140 III 115 consid. 2; 137 III 226 consid. 4.2; 135 III 397 consid. 1.5) - il ricorrente deve sollevare la censura e motivarla in modo preciso, come esige l'art. 106 cpv. 2 LTF (DTF 140 III 16 consid. 1.3.1; 134 II 244 consid. 2.2). 
 
3.   
La Corte cantonale, condividendo il giudizio del Pretore, ha ritenuto in primo luogo che il contratto del 16 aprile 2005 era rimasto invariato per quanto riguardava i prezzi, pattuiti fissi, e ha costatato che l'attrice non aveva dimostrato l'esistenza di accordi scritti che prevedessero pagamenti aggiuntivi per rincaro, difficoltà dell'opera e aumenti salariali. Essa ha precisato che un accordo del genere non era intervenuto nemmeno per il tramite della direzione dei lavori, la quale, nell'ambito di uno scambio di corrispondenza riguardante l'aggiornamento dei costi, aveva avvertito l'attrice che rincari e aumenti avrebbero dovuto essere approvati dalla committente. 
Il Tribunale di appello ha in seguito considerato ininfluenti il cambiamento importante del progetto e il prolungamento dei tempi di rea lizzazione, poiché l'attrice aveva accettato senza riserve né obiezioni di eseguire i lavori secondo il progetto modificato, fatturandoli sulla base dei prezzi unitari fissati nel contratto del 16 aprile 2005. La posizione 143.100 del capitolato d'appalto permetteva d'altronde alla direzione lavori di apportare in ogni tempo le modifiche ai piani che ritenesse opportune senza che l'appaltatore potesse trarne delle pretese. A mente dei giudici ticinesi, in forza dell'ordine di priorità istituito dall'art. 21 cpv. 1 della norma SIA 118, richiamato espressamente nel contratto, questo preciso impegno assunto dall'attrice prevaleva sull'art. 84 cpv. 1 norma SIA 118, che subordina la facoltà del committente di modificare il progetto alla condizione che non sia alterato il carattere generale dell'opera. Essendo chiaro quali fossero i prezzi unitari fissi, andava respinta anche la tesi del decadimento per atti concludenti dell'accordo iniziale. 
In conclusione la Corte cantonale ha confermato la decisione di primo grado anche in merito all'inapplicabilità degli art. 373 cpv. 2 e 374 CO, siccome la mercede era stata fissata preventivamente ma non a corpo. 
 
4.   
La ricorrente ritiene arbitrario dedurre dalla posizione 143.100 del capitolato d'appalto il " diritto assoluto del committente di modificare a proprio piacimento il progetto ". A suo parere, quando il carattere generale dell'opera è modificato in modo rilevante e i tempi di realizzazione si allungano, come nel caso in esame, l'appaltatore conserva il diritto di " chiedere il sacrosanto indennizzo della maggiorazione dei costi in virtù di quanto disposto dai combinati art. 84 e 86 Norma SIA 118, rispettivamente art. 373 cpv. 2 CO ". In merito a quest'ultima norma la ricorrente spiega che " il diritto dell'assuntore ad un indennizzo aggiuntivo derivante da una modifica di ordinazione " sussiste anche qualora siano pattuiti prezzi unitari fissi, analogamente a quanto vale per i prezzi a corpo. In tale eventualità, conclude, salvo pattuizione contraria la mercede va calcolata secondo il valore del lavoro e le spese dell'appaltatore in conformità con l'art. 374 CO
 
5.   
Queste critiche, in particolare le argomentazioni concernenti la determinazione della mercede a corpo (art. 373 CO) oppure secondo il valore del lavoro (art. 374 CO) e le relative norme SIA, prescindono completamente dagli accertamenti di fatto sui quali l'autorità cantonale ha basato il proprio ragionamento. La controversia riguarda soltanto il diritto dell'appaltatore di aggiornare i prezzi unitari pattuiti inizialmente. Come detto, la sentenza impugnata accerta d'un canto che nel contratto del 16 aprile 2005 le parti avevano concordato prezzi unitari fissi, che tale patto era rimasto invariato e che non risultavano accordi che stabilissero pagamenti supplementari per rincaro materiali, difficoltà dell'opera e aumenti salariali; dall'altro che il medesimo contratto permetteva al committente di modificare i piani in ogni momento senza che l'appaltatore potesse dedurne delle pretese e che l'attrice aveva accettato ed eseguito senza riserve l'opera modificata e aveva fatturato le proprie prestazioni applicando i prezzi unitari fissati nel contratto iniziale. 
La ricorrente non contesta per arbitrio questi fatti, che rimangono perciò vincolanti per il Tribunale federale (consid. 2). Non contesta nem meno la considerazione dell'autorità cantonale che gli accordi sui prezzi unitari non erano stati modificati neppure per atti concludenti. Tale valutazione, effettuata in base al principio dell'affidamento e quindi attinente al diritto (cfr. sentenze 4A_231/2010 del 10 agosto 2010 consid. 2.4.1; 4A_325/2007 del 15 novembre 2007 consid. 6.2), è corretta, tenuto conto dei predetti fatti nonché dell'accertamento, anch'esso vincolante, secondo cui la direzione lavori riteneva che l'aggiornamento dei prezzi necessitasse dell'approvazione del committente. 
Non occorre aggiungere altro: alla luce degli accordi contrattuali le pretese della ricorrente sono state giustamente respinte. 
 
6.   
Nell'ultima parte del gravame la ricorrente si diffonde sul calcolo della mercede secondo i costi effettivi di materiali e manodopera e, subordinatamente, sulla necessità di rinviare gli atti al Tribunale di appello affinché ordini una perizia a tale riguardo e decida di nuovo. L'infondatezza di principio delle sue pretese rende però tali questioni prive d'oggetto. 
Il ricorso, nella limitata misura in cui è ammissibile, va pertanto respinto. Le spese giudiziarie e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 e 68 cpv. 1 LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 6'500.-- sono poste a carico della ricorrente, che rifonderà all'opponente fr. 7'500.-- a titolo di ripetibili per la procedura innanzi al Tribunale federale. 
 
3.   
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 4 dicembre 2017 
 
In nome della I Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Presidente: Kiss 
 
Il Cancelliere: Piatti